Appalti pubblici - decreto Sblocca-cantieri pubblicato in Gazzetta Ufficiale - in vigore dal 19 aprile 2019
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sblocca-cantieri contenente importanti modifiche al Codice dei contratti, da applicarsi ai bandi pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore.
Suggerimento n.230/11 del 19 aprile 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18-04-2019 è stato pubblicato il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.”
Si segnalano, di seguito, le novità maggiormente rilevanti per il settore, facendo riserva di ulteriori approfondimenti.
Abrogate le Linee Guida, sostituite da un Regolamento unico da varare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
Le linee Guida di Anac rimarranno vigenti fino all’entrata in vigore di un Regolamento unico che dovrebbe essere varato entro 180 giorni a partire dal 19 aprile, data di entrata in vigore dello Sblocca-cantieri.
Anticipazione 20% a tutti gli appalti
La disciplina che prevede la corresponsione anticipata di un importo pari al 20% sul valore del contratto di appalto viene estesa a tutti i tipi di appalti, quindi anche alle forniture e ai servizi.
Appalto integrato
Si prevede la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi 12 mesi dall’approvazione dei predetti progetti.
Modifiche ai criteri di aggiudicazione e alle procedure per gli appalti sotto soglia
E’ stata innalzata, dagli attuali 2 milioni di euro fino alla soglia comunitaria, la possibilità per le amministrazioni di utilizzare il criterio del massimo ribasso, con obbligo di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, laddove l’appalto non presenti carattere “transfrontaliero” ed il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10.
Infine per gli appalti di lavori sotto soglia comunitaria, il ricorso al criterio dell’OEPV diventa possibile solo previa motivazione da parte della stazione appaltante. Inoltre, è stato eliminata la previsione di un tetto massimo del 30 per cento, al punteggio attribuibile all’elemento prezzo
Il ricorso alla procedura negoziata senza bando diventa possibile solo nella fascia di importo compresa tra 40 mila e 200 mila euro, previa consultazione, per i lavori, di almeno 3 operatori economici.
Fino a 40 mila euro si conferma l’affidamento diretto.
Per i lavori sopra i 200 mila euro e fino alla soglia di rilevanza comunitaria, diventa obbligatorio il ricorso alla procedura aperta.
Con riferimento al conteggio della soglia di anomalia vengono modificati i criteri di calcolo: sono previste due tipologie differenti di modalità, a seconda del numero delle offerte ammesse (inferiore a 15 offerte o pari e superiore a 15 offerte).
Sono contestualmente abrogate le deroghe che la Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145/2019) aveva introdotto in via transitoria, fino al 31 dicembre 2019, consistenti nella previsione di una fascia di importo intermedia tra 150 mila e 350 mila euro, in cui rivolgere l’invito ad almeno 10 operatori, e nella riduzione a 3 soggetti, in luogo di 10, del numero minimo di invitati nella fascia tra 40 mila e 150 mila euro.
Inversione procedimentale: apertura delle offerte prima dell'esame delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione
Le stazioni appaltanti potranno stabilire –con previsione esplicitamente inserita nel bando di gara – l’apertura della busta contenente l’offerta prima di quella amministrativa; pertanto la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale avverrà solamente in capo all’aggiudicatario, e a campione, secondo le modalità previste nel disciplinare.
Subappalto
L’istituto della terna è stato abolito. Il decreto stabilisce l’innalzamento dal 30% al 50% del tetto massimo di quota di contratto subappaltabile dall’impresa principale. Tale quota di subappalto dovrà essere indicata discrezionalmente dalle stazioni appaltanti nel bando di gara.
E’ inoltre semplificato l’istituto del pagamento diretto del subappaltatore, adesso ammesso anche dietro semplice richiesta da parte del subappaltatore.
Risulta, infine, possibile subappaltare a impresa partecipante la medesima procedura.
Requisiti di ordine generale e altre modifiche relative all’articolo 80 Codice dei contratti
Viene prevista la possibilità per la stazione appaltante di escludere un concorrente in caso di violazioni in materia di tasse, imposte e contributi previdenziali anche non definitivamente accertate.
Viene modificato il comma 3 dell’articolo 80 con riferimento ai soggetti verificati diversi dal legale rappresentante: la modifica riguarda il numero dei soci in relazione al quale deve essere segnalato il socio di maggioranza, adesso pari a 4, laddove prima si stabiliva l’obbligo di indicare il socio di maggioranza solamente nel caso di un numero di soci inferiore a 4.
Riformulato il comma 10 dell’art. 80 relativo al periodo di interdizione dalle gare prevedendo che la durata dell’esclusione dalla procedura dell’operatore economico può essere:
- perpetua nel caso in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo estinzione della pena;
- pari a 7 anni nel caso in cui la pena accessoria sia prevista per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni né superiore a 7, salvo che la pena principale abbia una durata inferiore a 7 anni di reclusione, in questo caso la durata dell’esclusione è pari alla durata della pena principale;
- pari a 5 anni nei casi diversi da quelli sopra riportati, salvo che la pena principale abbia una durata inferiore a 5 anni di reclusione, in questo caso la durata dell’esclusione è pari alla durata della pena principale.
- Nei casi di cui al comma 5 dell’art. 80 (tra cui rientrano i gravi illeciti professionali) il periodo di esclusione risulta essere pari a 3 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tener conto di tale fatto ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto per l’esclusione.
Entrata in vigore
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (quindi vigente al 19 aprile 2019); le disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore, o le cui lettere di invito siano state inviate successivamente a questa. Ricordiamo che il decreto deve essere convertito il legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione e che, pertanto, potrebbe essere soggetto ad ulteriori modifiche.