Anticipazione del prezzo

Con una Circolare di recente pubblicazione il MIT fornisce chiarimenti interpretativi sull'anticipazione, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. Rilancio.

Suggerimento n. 633/45 del 26 agosto 2020


Come noto, l’articolo 207 del recente decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rubricato “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”, ha introdotto in via transitoria, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto di cui all’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, fino ad un massimo del 30% del prezzo contrattuale.

In particolare, il MIT fornisce un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della norma, per cui rientrano nel beneficio della misura temporanea non solo le ulteriori procedure “disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, non rientranti nella previsione del comma 1, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge (ad esempio, dell’articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che introdusse tale anticipazione per i contratti disciplinati dal previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali.

Si precisa ulteriormente che la previsione in esame deve ritenersi applicabile, in via generale, anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.

 


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