Albo Nazionale Gestori Ambientali – utilizzo codici CER/EER per iscrizioni nelle categorie 1, 4 e 5
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare n. 7/2026 con la quale ha fornito chiarimenti sull’utilizzo di alcuni codici CER/EER contenuti nel capitolo 20 (rifiuti urbani) dell’Elenco Europeo dei Rifiuti ai fini dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo.
Suggerimento n. 369/103 del 15 luglio 2026
Informiamo i soci che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato la circolare n. 7 del 14 luglio 2026 (vedi allegato) con la quale ha fornito alcuni chiarimenti sull’utilizzo dei codici CER/EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) ai fini dell’iscrizione nelle categorie 1, 4 e 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, alla luce delle novità introdotte dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026.
Il citato decreto del 26 marzo 2026, che ha sostituito la precedente disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani, ha ampliato l’elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche, prevedendo l’inserimento di ulteriori codici EER.
Alla luce di tale aggiornamento, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali chiarisce che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) possono essere utilizzati anche i codici EER non appartenenti al capitolo 20 (rifiuti urbani) dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, purché previsti dall’allegato 1 al decreto ministeriale del 26 marzo 2026. In tali casi, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo dovranno riportare, nel provvedimento di iscrizione o di variazione dell’iscrizione, un’apposita annotazione che richiami il citato decreto.
Inoltre, ai fini dell’iscrizione nella categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) possono essere utilizzati alcuni rifiuti identificati esclusivamente con codici EER del capitolo 20 (rifiuti urbani), ma che, in ragione della loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali. Si tratta nello specifico dei seguenti codici:
20.01.01 – carta e cartone;
20.01.08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense;
20.01.25 – oli e grassi commestibili;
20.02.01 – rifiuti biodegradabili (esclusivamente per taglio e sfalcio derivanti dalle attività di preparazione del cantiere).
Gli stessi codici possono essere utilizzati anche ai fini dell’iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi), qualora tale categoria comprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006.
Infine, la circolare n. 7/2026 abroga e sostituisce la precedente circolare n. 95/2012.