Albo Nazionale Gestori Ambientali – controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 2/2025 contenente il regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese all’Albo. La nuova delibera entra in vigore il 1° luglio 2025.
Suggerimento n. 184/51 del 1 aprile 2025
Informiamo i soci che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la delibera n. 2 del 6 marzo 2025 che aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
I controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell’azione amministrativa e la repressione degli eventuali abusi, in relazione all’ottenimento di benefici di qualunque specie.
Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
- le dichiarazioni relative ai requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettere d), e), f) e g), del D.M. 120/2014 (n.d.r. requisiti penali e previdenziali) sia nei casi di prima iscrizione che nei casi di rinnovo e di variazione dell’iscrizione;
- le dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentante dell’impresa, il quale sia cittadino extra UE, non regolarmente soggiornante in Italia.
I legali rappresentanti di imprese, i quali siano cittadini extra UE, regolarmente soggiornanti in Italia possono rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 solo se inerenti a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
Ogni Sezione regionale e provinciale dell’Albo Gestori Ambientali effettua i controlli su tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati risultati idonei alle verifiche iniziali per Responsabili Tecnici di cui all’art. 13 del D.M. n. 120/2014.
La delibera entra in vigore il 1° luglio 2025 e sostituisce la precedente deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.
Le Sezioni regionali dell'Albo effettueranno controlli a campione, con estrazione casuale elaborata dal sistema informatico, sulle dichiarazioni con cadenza almeno trimestrale.
La delibera mira a rendere i controlli più efficaci, utilizzando anche strumenti informatici e mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati contenuti dall’amministrazione certificante.
A tutela della riservatezza, i dati contenuti nella documentazione trasmessa da altre pubbliche amministrazioni saranno trattati solo dal personale addetto al procedimento di controllo.
In caso di irregolarità, imprecisioni e/o omissioni non costituenti falsità, rilevate dal responsabile del procedimento, i soggetti interessati verranno invitati ad integrare o correggere le dichiarazioni entro un termine di 10 giorni.
Qualora l’interessato non provveda a integrare le dichiarazioni entro il termine indicato, la Sezione regionale o provinciale adotta gli atti e i relativi provvedimenti di competenza.
Nei casi in cui dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale o provinciale, ai sensi dell’art. 21 del D.M. 120/2014, procede all’emanazione del provvedimento di decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 (cioè sanzioni penali per produzione di atti falsi o mendaci).
Le comunicazioni relative al procedimento avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai provvedimenti allegati.