Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull'iscrizione per le attività di bonifica

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fornito chiarimenti interpretativi in merito alle attività soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 (bonifica dei siti) e che, di conseguenza, concorrono a determinare le classi di iscrizione della stessa categoria basate sugli importi dei lavori di bonifica cantierabili, e dall’altro quali sono invece le attività da considerarsi escluse da tale obbligo.

Suggerimento n.355/99 del 7 luglio 2026


Informiamo i soci che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, tramite la Circolare n. 4 del 2 luglio 2026, ha definito quali attività richiedono l’iscrizione nella categoria 9, dedicata alla bonifica dei siti contaminati, e quali, invece, ne restano escluse.

Considerato quanto disciplinato dal Titolo V, Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il documento precisa che l’iscrizione è necessaria esclusivamente per le imprese che eseguono gli interventi veri e propri di messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa e permanente, bonifica e ripristino ambientale.

Non sono, invece, soggette all’obbligo di iscrizione nella categoria 9 le imprese che svolgono tutte le attività preliminari o di supporto, e cioè: le indagini preliminari di cui all’art. 242, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006; le attività di progettazione della caratterizzazione e di esecuzione; le misure di prevenzione di cui all’art. 242, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006; l’analisi di rischio sanitario e ambientale di cui all’art. 240, comma 1, lettera r), D. Lgs. n. 152/2006; tutte le attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica.

È stato, inoltre, specificato che ai fini dell’individuazione degli importi di bonifica cantierabili, si debba fare riferimento all’intervento, o alla sua quota parte, approvato dall’autorità competente, purché finanziariamente coperta ed immediatamente eseguibile dal punto di vista tecnico-amministrativo, nonchè dei costi accessori, quali opere provvisionali, oneri della sicurezza e attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Infine, viene puntualizzato che il limite dell’importo della classe rappresenta l’ammontare economico massimo degli interventi che l’impresa può avere in esecuzione contemporaneamente ed effettivamente, sia che si riferisca ad un singolo progetto sia alla somma di più progetti distinti.


Referenti

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Tags: Ambiente