Albo Gestori Ambientali – Nuove prescrizioni per le istanze telematiche

La delibera n. 4/2017 del CN Albo ha stabilito che i provvedimenti di iscrizione nelle varie categorie dell’Albo Gestori Ambientali devono essere accompagnati da una dichiarazione di atto notorio con la quale si attesta che il provvedimento è stato acquisito elettronicamente.

Suggerimento n.203/57 del 11 aprile 2017


Facciamo seguito al Suggerimento n. 161/2017 per ricordare alle imprese che, con il decreto n. 120/2014 tutte le istanze dell’Albo Gestori Ambientali (iscrizioni, rinnovi, variazioni) sono telematiche e devono essere presentate attraverso il portale http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Impresa/Login.aspx accedendo nell’Area Riservata con apposite Username e Password, rilasciate dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Quando lo stato dell’istanza risulta essere "evasa o chiusa a provvedimento" non è necessario contattare la Sezione regionale dell’Albo per il ritiro a mano del provvedimento, ma è possibile acquisirlo elettronicamente stampando o salvando il file del provvedimento di autorizzazione.

Con la recente delibera n. 4 del 22 marzo 2017, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha fissato nuove prescrizioni relative ai provvedimenti di autorizzazione acquisiti elettronicamente attraverso il portale dell’Albo Nazionale.

In particolare, le imprese durante il trasporto di rifiuti devono tenere a bordo degli autocarri utilizzati per il trasporto dei rifiuti stessi:

  • la stampa del provvedimento di iscrizione dell’Albo Gestori Ambientali acquisito dal portale dell’Albo Nazionale;
  • una dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall’area riservata del portale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (vedi fac –simile allegato)

La nuova prescrizione riguarda tutti i soggetti autorizzati al trasporto di rifiuti, rispettivamente dalla categoria 1 alla categoria 6, compresa la categoria 2-bis per trasporto in conto proprio dei rifiuti.

Inoltre per la categoria 9 (bonifica di siti contaminati) e per la categoria 10 (bonifica di beni contenenti amianto), la delibera n. 4/2017  prevede che la copia del provvedimento di iscrizione e la dichiarazione di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante devono essere conservate presso il cantiere dove si svolgono le attività di bonifica oggetto dell’iscrizione e non a bordo degli autocarri (in quanto non si tratta di attività di trasporto di rifiuti).


Referenti

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Tags: Rifiuti