Agevolazione prima casa - immobile collabente
L’agevolazione “prima casa” è ammessa anche per l’acquisto di un immobile collabente destinato ad uso abitativo entro tre anni dall’acquisto.
Suggerimento n. 283/32 del 27 maggio 2026
Con Risposta n. 108 del 26 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione “prima casa” per l’acquisto di un immobile collabente, censito in categoria catastale F/2.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, in linea con l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3913/2025, ha precisato che la classificazione catastale F/2 non costituisce un ostacolo all’agevolazione. Ciò che rileva è che il bene sia suscettibile di essere trasformato in casa di abitazione mediante interventi edilizi.
Ai fini dell’agevolazione è necessario, tuttavia, che l’immobile sia effettivamente destinato ad uso abitativo entro il termine triennale dall’acquisto, termine entro il quale l’Amministrazione può esercitare il potere di accertamento. In caso contrario, si verifica la decadenza dal beneficio.
Tradizionalmente, il requisito oggettivo è stato interpretato nel senso che l’immobile dovesse essere una “casa di abitazione” cioè un fabbricato censito in categoria A, con esclusione di A/1, A/8 E A/0 ma la prassi amministrativa e la giurisprudenza hanno progressivamente ampliato questa nozione.
La circostanza che il cespite presenti caratteristiche di degrado tali da esigere importanti opere edili di intervento, se destinato a finalità abitativa, non può limitare l’accesso al beneficio fiscale risultando rilevante solo che l’immobile sia strutturalmente destinato ad uso abitativo, non essendo invece richiesto che esso sia già idoneo al momento dell’acquisto.
Pertanto, con la risposta sopra citata, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contribuente può fruire dell’agevolazione per l’acquisto dell’immobile collabente, censito nella categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell’atto le dichiarazioni previste.
Resta fermo che, in linea con quanto affermato anche dalla Corte di Cassazione, l’immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale dalla data dell’acquisto, termine di decadenza utile per l’esercizio dell’attività accertativa.