Agevolazione prima casa – Acquisto nello stesso Comune dell’abitazione pre-posseduta
Nel caso di acquisto prima casa nello stesso Comune dell’abitazione pre-posseduta, parzialmente agevolata, è possibile richiedere l’applicazione del beneficio “prima casa” per il nuovo acquisto nello stesso Comune, a condizione di alienare entro il termine di due anni l’abitazione già posseduta.
Suggerimento n. 306/36 dell'11 giugno 2026
Con Risposta n. 117 del 4 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’agevolazione “prima casa”.
In particolare, nella Risposta sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ricorda come l’applicazione dell’aliquota agevolata per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categorie catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, è subordinata al ricorrere di alcune condizioni, tra le quali quelle di dichiarare nell’atto di acquisto di:
- non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni “prima casa”.
La norma consente, in ogni caso, al contribuente di fruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto di altra abitazione, nonostante sia titolare su tutto il territorio nazionale di un altro immobile precedentemente acquistato con l’agevolazione “prima casa”, a condizione che l’immobile pre-posseduto venga alienato entro il termine di due anni dal nuovo acquisto agevolato.
Nel caso di specie, l’istante è in possesso di un’abitazione precedentemente acquistata con i benefici “prima casa”, risultante dalla fusione di una porzione di abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” e di un’altra porzione contigua alla stessa acquistata, invece, senza alcun beneficio, in quanto al momento dell’acquisto non era ancora stata emanata la circolare ministeriale che estendeva l’agevolazione a quanti avessero acquisito un’ulteriore “prima casa” al fine di ampliare i propri spazi abitativi. Successivamente a tale fusione, l’istante intende acquistare un nuovo immobile nel medesimo Comune ove risiede fruendo dell’agevolazione “prima casa”, impegnandosi a vendere, entro due anni, l’abitazione pre-posseduta risultante dalla fusione.
Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, anche nel caso di acquisto di prima casa nello stesso Comune dell’abitazione pre-posseduta, parzialmente agevolata, è possibile richiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” per il nuovo acquisto, nello stesso Comune, a condizione di alienare, entro il termine di due anni, l’unica abitazione già posseduta.
In relazione invece al diritto al credito di imposta, l’Amministrazione finanziaria rammenta che ai contribuenti che provvedono ad acquistare, entro un anno dell’alienazione dell’immobile per il quale si è fruito dell’aliquota agevolata, un’altra casa di abitazione non di lusso, è attributo un credito di imposta, fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, sempreché anche in relazione al secondo acquisto sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni “prima casa”.
Il credito di imposta compete anche nelle ipotesi in cui il contribuente proceda all’acquisto della nuova abitazione ancor prima di rivendere la casa agevolata pre-posseduta acquistata con i benefici.
Al contrario, il credito non compete a coloro i quali hanno alienato un immobile acquistato in precedenza con l’aliquota ordinaria, senza fruire dell’agevolazione “prima casa”. Costituisce, infatti, presupposto per l’attribuzione del credito di imposta, l’avvenuta fruizione dell’aliquota agevolata a seguito dell’applicazione dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’acquisto precedentemente effettuato.
Nel caso sottoposto all’esame dell’Amministrazione finanziaria, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma, il credito di imposta, che maturerà con il futuro acquisto agevolato, dovrà essere calcolato facendo riferimento all’imposta effettivamente versata con l’aliquota agevolata per l’acquisto corrispondente alla porzione di immobile acquistato con l’agevolazione e non all’imposta versata in misura ordinaria per l’acquisto senza agevolazione della porzione corrispondente all’abitazione contigua. L’acquisto intervenuto senza applicazione dell’agevolazione “prima casa” non può concorrere, infatti, alla determinazione del credito di imposta.