Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) - Decreto direttoriale n. 581/2018 - Incentivo alle assunzioni di giovani

E’ confermato anche per il 2019 l’incentivo spettante per l’assunzione di giovani ammessi al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Importante | Suggerimento n. 118/20 del 22 febbraio 2019


Il Decreto Direttoriale ANPAL in oggetto ha previsto, nei limiti della disponibilità finanziaria pari a 160 milioni di euro per l’anno 2019, la proroga dell’Incentivo Occupazione NEET per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 da fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2021.

Tenuto conto che sono confermate le previsioni già comunicate in materia da ANPAL nonché le precedenti istruzioni operative fornite dall’INPS (v. circolare INPS n. 48/2018), provvediamo a ricapitolare di seguito le condizioni per applicare tale beneficio.

Segnaliamo che ESEM-CPT Ente Unificato Formazione e Sicurezza (Numero Verde 800 413805), in quanto Ente Accreditato per i Servizi al Lavoro presso Regione Lombardia, può supportare i giovani nella fase di adesione al Programma Garanzia Giovani.

 

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INCENTIVO

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, provvedano all’assunzione di giovani registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Tale incentivo spetta per l’assunzione, effettuata sul territorio nazionale, di giovani che si registrano al predetto Programma tramite l’apposito portale (www.garanziagiovani.gov.it) e che abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 29 anni (ovvero non abbiano compiuto il trentesimo anno di età) e che non siano inseriti in un percorso di studio o di formazione e non siano occupati (giovani c.d. “NEET”). I minorenni possono registrarsi solo se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.

 

RAPPORTI INCENTIVATI

Danno diritto a fruire del beneficio, nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, le assunzioni a tempo indeterminato nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante posti in essere tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.

L’incentivo è riconoscibile anche per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio spetta anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante sia instaurato a tempo parziale.

Viceversa, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile ottenere un’altra autorizzazione per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

 

ASSETTO E MISURA DELL’INCENTIVO

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL - per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, entro un importo massimo di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (€ 671,66 al mese x 12 mesi).

Per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 21,66 (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Per i rapporti part-time, il massimale deve essere proporzionalmente ridotto.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

In tutti i casi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine anzidetto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

In relazione all’ipotesi di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, l’Istituto ha precisato che l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di rapporto, mentre, per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO

L’incentivo è subordinato:
- al corretto adempimento degli obblighi contributivi;
- all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- all’applicazione dei principi stabiliti dalla legge n. 92/2012, che escludono la spettanza di incentivi quando:
  a) l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  b) l’assunzione viola un diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
  c) il datore di lavoro abbia in atto, nella stessa unità produttiva, sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui siano acquisite professionalità sostanzialmente diverse da quelle di lavoratori sospesi;
  d) si tratti di lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o di controllo;
- al tempestivo inoltro delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione del rapporto di lavoro, la cui tardività produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione;
- al rispetto del regime c.d. “de minimis”.

 

COMPATIBILITÀ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE

L’incentivo in oggetto non è cumulabile con altri incentivi sia di natura economica che contributiva, fatta eccezione per l’esonero contributivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile,  introdotto dalla “Legge di Bilancio” per il 2018 (legge n. 205/2017 - v. nostro Suggerimento n. 143/2018), fermo restando che l’assunzione dovrà interessare un giovane avente l’età anagrafica prevista da Garanzia Giovani.

Se l’assunzione, effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100 e seguenti, della “Legge di Bilancio 2018”, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all’incentivo per l’assunzione di soggetti aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, quest’ultimo è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi INAIL - nel limite massimo complessivo di € 8.060,00 su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a € 671,66.

Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla “Legge di Bilancio 2018” e l’incentivo per l’assunzione di soggetti aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest’ultimo incentivo è pari ad € 5.060,00 (€ 8.060,00 totali per l’incentivo per l’assunzione di soggetti aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di € 3.000,00 per l’esonero previsto dalla “Legge di Bilancio 2018”), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari ad € 421,66 (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di € 13,60 (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

 

AMMISSIONE ALL’INCENTIVO ED ADEMPIMENTI DATORIALI

La concessione dell’incentivo è subordinata alla presentazione di una domanda preliminare di ammissione, da trasmettere telematicamente all’INPS mediante un apposito modulo telematico (“NEET”), disponibile nel sito internet www.inps.it, all’interno dell’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”. Più specificamente, per accedere al modulo va seguito il percorso: “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

In tale modulo vanno riportati: i dati del lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione a tempo indeterminato; la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; l’importo della retribuzione mensile media; la misura dell’aliquota contributiva che può essere oggetto di sgravio (aliquota totale a carico del datore di lavoro dedotte le forme di contribuzione non riducibili - v. pagg. 1-2 della “Guida operativa all’esonero contributivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile” allegata al nostro Suggerimento n. 143/2018); l’eventuale decisione di fruire anche dell’esonero contributivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile di cui alla “Legge di Bilancio 2018”.

Le istanze verranno elaborate dall’Istituto secondo l’ordine cronologico di presentazione.

Successivamente all’inoltro dell’istanza, l’INPS, dopo aver verificato che l’assumendo sia iscritto al Programma “Garanzia Giovani”, calcolato l’importo dell’incentivo spettante e verificata la disponibilità delle risorse, comunicherà, in modalità telematica, in calce al medesimo modulo di istanza, l’avvenuta prenotazione in favore del datore di lavoro dell’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.

A partire dalla ricezione della comunicazione dell’INPS decoreranno 10 giorni di calendario, entro i quali il datore di lavoro dovrà comunicare - a pena di decadenza - l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L’inosservanza del predetto termine di 10 giorni, previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio, determina l’inefficacia della prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un’altra istanza.

L’Istituto raccomanda di prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e la comunicazione telematica obbligatoria (UniLav) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione, poiché una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell’istanza di prenotazione o a cui è associata una comunicazione UniLav non coerente non può essere accettata.

Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, il datore di lavoro potrà fruire dell’importo spettante in dodici quote mensili - ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l’ipotesi di rapporti di apprendistato con un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi - mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili UniEmens.

Nei punti 11 e 12 della circolare INPS n. 48/2018 sono dettagliate le modalità di compilazione del flusso UniEmens per le ipotesi, rispettivamente, in cui il datore di lavoro recuperi solo l’incentivo per l’assunzione di soggetti aderenti al Programma “Garanzia Giovani” ovvero recuperi contemporaneamente anche l’esonero contributivo introdotto dalla “Legge di Bilancio 2018”.

L’INPS, l’ANPAL e l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) potranno effettuare controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.


Referenti

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