Agenzia della Riscossione: sospensione termini derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito - Chiusura uffici

Sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito in scadenza fino al 31 maggio 2020.

Suggerimento n. 187/32 del 19 marzo 2020


L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con Comunicato Stampa del 17 marzo 2020, rende noto che in  considerazione delle misure contenute nel D.L. c.d. “Cura Italia”  è disposta la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo il periodo di sospensione (ossia il 30 giungo 2020).

Il Decreto dispone anche il differimento al 31 maggio 2020 della rata del 28 febbraio relativa alla cosiddetta rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del cosiddetto “saldo e stralcio”.

Si segnala inoltre la chiusura dal 18 al 25 marzo degli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale, che erogano servizi al pubblico. Il personale dell’Ente, attraverso attività di back office, garantirà l’operatività e la fruibilità dei servizi online, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it  e sull’App Equiclick, fornendo assistenza con i consueti canali di ascolto che, per l’occasione, sono stati potenziati con nuovi indirizzi mail per eventuali richieste di assistenza, urgenti e indifferibili, riferite, ad esempio, a procedure attivate prima del periodo sospensivo.

 

Per informazioni e assistenza è disponibile anche il contact center di Agenzia delle Entrate-Riscossione, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24 e, con operatore, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 18, al numero unico 06 01 01, sia da telefono fisso che da cellulare.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.