Accordo della Conferenza Stato Regioni relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (compresa quella del datore di lavoro) - Termine del regime transitorio - Aggiornamenti sul badge
Termina in questa settimana il regime transitorio previsto dall’Accordo Stato-Regioni sulla formazione pubblicato a maggio 2025. Si forniscono alcuni chiarimenti, riguardo anche i corsi di formazione per datori di lavoro.
Suggerimento n. 272/56 del 21 maggio 2026
Come noto, a maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni (ASR 2025), che disciplina la formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e che sostituisce i precedenti Accordi emanati in attuazione del TU sicurezza (v. Suggerimento n. 281/2025).
L'ASR 2025 è quindi in vigore da quasi un anno e, come chiarito dal Ministero del Lavoro, il periodo transitorio è in scadenza questa settimana. L’Accordo diventa pertanto pienamente operativo, ad eccezione di alcuni obblighi (quali la formazione dei datori di lavoro, che sarà obbligatoria da maggio 2027).
Tra le principali novità dell’ASR 2025, in vigore al termine del regime transitorio, vi è quella della valutazione dell’efficacia della formazione.
Si ricorda che la valutazione di efficacia dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:
| - | conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo; |
| - | comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc. |
Al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, anche con il supporto dell’RSPP, può utilizzare una delle seguenti modalità.
ANALISI INFORTUNISTICA AZIENDALE
Per la valutazione dell’efficacia dell’attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo inclusi i “mancati infortuni”. Le informazioni raccolte consentono di effettuare l’analisi pre-post sugli infortuni e i “mancati infortuni” nell’arco temporale prescelto. Laddove l’analisi evidenzi carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.
Con riferimento ai “mancati infortuni”, si ricorda che il Formedil, in collaborazione con INAIL, ha elaborato il documento “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili”.
Anche ESEM-CPT Ente Unificato formazione e sicurezza ha elaborato e propone un nuovo strumento “Near miss digitale”, recentemente messo a disposizione delle imprese.
QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE, da somministrare al personale.
CHECK-LIST per verificare se il lavoratore ha adottato dei comportamenti sicuri.
Si tratta di valutare tramite un questionario di autovalutazione e/o di una check-list (allegati alla presente) l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell’attività formativa. I documenti possono essere elaborati in base a diversi elementi: la percezione del pericolo da parte dei lavoratori, la conoscenza delle misure di sicurezza aziendali, la percezione dell’esperienza da parte del lavoratore.
I modelli di questionario e di check-list allegati, conformi ai contenuti dell’ASR 2025, sono volutamente basici e richiedono adattamenti con il supporto dell’RSPP, nonché eventuali integrazioni in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
E’ auspicabile il coinvolgimento del preposto nella compilazione degli strumenti proposti.
Nel caso di un numero elevato di lavoratori, l’osservazione potrebbe essere effettuata per gruppi omogenei di mansioni.
Ricordiamo che il termine del regime transitorio di questa settimana rende operativi anche i seguenti aspetti:
| - | obbligo di aggiornamento biennale per il preposto. Provvedere quindi ad aggiornare prima possibile la formazione per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento prima del maggio 2023. Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto al maggio 2025, si applica la nuova periodicità prevista dalla normativa (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo, quindi entro maggio 2027; |
| - | obbligo di frequentare il nuovo corso di formazione per lavoratori e datori di lavoro che operano in ambienti confinati; |
| - | obbligo di frequentare i corsi di formazione di abilitazione per caricatori per la movimentazione di materiali e carroponti. |
Un’altra importante novità dell’ASR 2025 è quella relativa ai nuovi corsi obbligatori per i datori di lavoro.
Ribadiamo che i datori di lavoro hanno tempo fino a maggio 2027 per frequentare i corsi di formazione.
Il corso per datori di lavoro ha una durata di 16 ore e ha lo scopo di accrescere le conoscenze e competenze dei datori di lavoro sugli obblighi e sulle responsabilità penali, civili ed amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro; altri temi importanti riguarderanno “l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale” e la comunicazione per “un’efficace interazione e relazione”.
La proposta del sistema ANCE è di un corso che si svolgerà in modalità e-learning, quindi da remoto, tramite la piattaforma Ance Academy, con il supporto di docenti qualificati - il Prof. Michele Lepore e l’Avv. Lorenzo Fantini - e con materiali didattici elaborati anche sulla base dei contenuti messi a disposizione negli anni da Ance in materia di sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda le tempistiche, è prevista la pubblicazione del corso nel mese di luglio.
Ci riserviamo comunque di fornire aggiornamenti sulle date esatte e sulle modalità di partecipazione a stretto giro, non appena disponibili.
Il corso di 16 ore di cui sopra è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008, integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo “cantieri” della durata minima 6 ore.
Il modulo di formazione dei datori di lavoro dell’impresa affidataria (6 ore), verrà erogato a partire dal mese di settembre 2026.
Anche su questo seguiranno ulteriori note di dettaglio nelle prossime settimane.
Si ricorda inoltre che la norma prevede a carico dei datori di lavoro anche un obbligo di aggiornamento. Si tratta quindi di un adempimento che diventerà periodico per tutti i datori di lavoro.
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Da ultimo, riguardo al “badge di cantiere” previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, integrato con i contenuti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e che, in base alla Legge n. 198/2025, dovrà essere dotato di un codice univoco anticontraffazione, si conferma che tale badge sarà reso disponibile tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, vedasi nostro Suggerimento n. 7/2026).
La nuova disciplina non è ancora operativa, in quanto la sua efficacia è subordinata all’adozione del decreto attuativo previsto dalla norma, che non è ancora stato pubblicato.
Ad oggi solo in alcune aree specifiche (come i cantieri pubblici e privati della ricostruzione post-sisma 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), l'utilizzo del nuovo badge digitale è già pienamente operativo tramite piattaforme dedicate.
Anche su questo tema, forniremo tempestivi aggiornamenti.