A seguito del parere del MIT viene confermato l’obbligo di ricorrere alle procedure di affidamento previste dal DL Semplificazioni

Il MIT chiarisce che le modalità di affidamento degli appalti, in deroga alle disposizioni del Codice, previste dal D.L. Semplificazioni siano da intendersi come obbligatorie, fatta salva la facoltà di ricorrere alla procedura ordinaria.

Suggerimento n. 803/57 del 20 ottobre 2020


Con un recente parere il MIT ha precisato che le nuove procedure di affidamento di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. Semplificazioni (convertito in Legge n. 120/2020), sostituiscono, fino al 31 dicembre 2021, quelle previste all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Viene altresì chiarito che è consentito ricorrere alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie, in quanto gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte.

Nella predetta ipotesi, il RUP sarà tenuto a dare apposita motivazione specificando le ragioni del mancato ricorso alle procedure semplificate.

In ogni caso, le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1, in merito all’esclusione automatica in caso di offerte pari o superiore a 5 e alla facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria, si applicano, laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.

 


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