Superbollo per autoveicoli di potenza superiore a 225 kw – Ulteriori chiarimenti

Ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione e alla modalità di pagamento dell’addizionale erariale (c.d.“superbollo”) alla tassa automobilistica.

09/nov/2011

Suggerimento n.311/75 del 16 novembre 2011

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 300 del 9 novembre 2011 per informare le imprese che l’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 49/E dell’8 novembre 2011 (vedi allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d.“superbollo”).

Ricordiamo alle imprese associate che l’addizionale erarialealla tassa automobilistica, c.d. “superbollo”(introdotta dall’art. 23 comma 21 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011 n.111), interessa soloi possessori delle seguenti tipologie di autoveicoli con potenza superiore a 225 KW(maggiore quindi di 306 CV) e più precisamente:

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autovetture;
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autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

Tutte le altre tipologie di autoveicoli (ad es. autocarri, autobetoniere, macchine operatrici…) sono esclusedal pagamento del “superbollo”. I dati relativi alla potenza di un autoveicolo sono rilevabili dalla rispettiva carta di circolazione (libretto).

L’addizionale erariale da versare è pari a 10,00 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore alla soglia di 225 KWe deve essere corrisposta:

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da coloro che alla data del 6 luglio 2011(cioè dalla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011) risultavano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing) delle tipologie di autoveicoli sopra indicate, così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).
entro il 10 novembre 2011
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da coloro che nel periodo compresotra il 7 luglio 2011 e il 31 dicembre 2011hanno acquistato un veicolo soggetto a “superbollo”;  
entro il 31 gennaio 2012
 
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a partire dall’anno 2012 per i soli soggetti obbligati

contestualmente al pagamento della tassa automob?ilistica (c.d. bollo auto)

Viene inoltre precisato che il pagamento del “superbollo” non è dovuto in caso di veicoli storici o nel caso in cui il proprietario abbia venduto l’autoveicolo prima del 6 luglio 2011.

Il versamento dell’addizionale erariale deve essere effettuato esclusivamente tramite il modello F24, da presentare presso gli sportelli bancari o postali.

Pensando di fare cosa gradita, segnaliamo che al seguente link:

http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/Recenti.php

è possibile trovare le indicazioni per la corretta compilazione del modello F24 relativamente ai codici tributo 3364, 3365 e 3366 recentemente istituiti per il versamento del “superbollo” (tramite la risoluzione n. 101/E del 20 ottobre 2011 dell’Agenzia delle Entrate). 


Allegato (alla sola versione telematica del presente Suggerimento)

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circolare n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate