Superbollo per autoveicoli di potenza superiore a 225 KW

Entro giovedì 10 novembre 2011 scade il termine per il pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”) per i possessori di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 225 KW.

09/nov/2011

Suggerimento n.300/73 del 9 novembre 2011

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n.7 del 12 gennaio 2011 per informare le imprese che l’art. 23 comma 21 del D.L 6 luglio 2011 n.98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” (pubblicato sulla G.U. 6 luglio 2011 n. 155) ha introdotto un’addizionale erarialealla tassa automobilistica (c.d. “superbollo”).

 CHI DEVE VERSARE IL SUPERBOLLO

Questa nuova disposizione interessa soloi possessori delle seguenti tipologie di autoveicoli con potenza superiore a 225 KW(maggiore quindi di 306 CV) e più precisamente:

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autovetture;

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autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose.

 

I dati relativi alla potenza di un autoveicolo sono rilevabili dalla rispettiva carta di circolazione (libretto).

Si precisa che devono versare il superbollo entro il 10 novembre 2011 solo coloro che alla data del 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L 98/2011) risultavano essere possessori di un autoveicolo, tra quelli sopra elencati, con potenza superiore ai 225 KW.

Per possessori si intendono, oltre che i proprietari, anche gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (leasing), così come risultano essere iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

 QUANTO E COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO

L’addizionale erariale da versare è pari a 10,00 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore alla soglia di 225 KW e deve essere corrisposta, per l’anno 2011, entro il 10 novembre 2011.

Esempio di calcolo: autovettura con 231 KW di potenza, supera di 6 KW il limite fissato dalla legge (pari a 225 KW) pertanto si dovrà corrispondere un’addizionale erariale pari a 60,00 euro (10,00 * 6KW = 60,00 euro).

Il versamento dell’addizionale erariale deve essere effettuato esclusivamentetramite il modello F24 secondo le modalità e i codici tributi individuati dalla risoluzione n. 101/E del 20 ottobre 2011 dell’Agenzia delle Entrate (vedi allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento).

Se il versamento, per i soggetti obbligati, viene effettuato dopo il 10 novembre 2011, secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 21 del D.L. 98/2011, in caso di omesso o insufficiente pagamento del “superbollo” si applica la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 471 (c.d. “ravvedimento operoso”) pari al 30% dell’importo non versato.

Segnaliamo alle imprese associate che a partire dall’anno 2012, il versamento dell’addizionale erariale andrà invece effettuato contestualmente al pagamento della tassa automobilistica (n.d.r. bollo auto).

Gli uffici dell’Associazione sono comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.


Allegati

art. 23 comma 21 del D.L 6 luglio 2011 n.98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

risoluzione n. 101/e del 20 ottobre 2011 dell'Agenzia delle Entrate;

modello F24;

avvertenze per la compilazione del modello F24.