SISTRI - Operatività dal 3 marzo 2014 per produttori e trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi

A partire dal 3 marzo 2014, il sistema SISTRI sarà obbligatorio anche per i produttori di rifiuti pericolosi e i trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi.

02/mar/2014

Suggerimento n. 75/18 del 6 febbraio 2014

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 518 del 15/11/2013 per ricordare alle imprese associate che l’art. 11 della legge 30 ottobre 2013 n. 125 ha confermato l’operatività del sistema SISTRI (sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti) al solo ambito dei rifiuti pericolosi.

SOGGETTI OBBLIGATI A SISTRI DAL 3 MARZO 2014

Come già segnalato, dal 1° ottobre 2013 il sistema SISTRI è diventato operativo solo per i trasportatori in conto terzi e i gestori di rifiuti PERICOLOSI.

A partire dal 3 marzo 2014 invece, il sistema SISTRI sarà obbligatorio anche per i produttori di rifiuti PERICOLOSI e i trasportatori in conto proprio di rifiuti PERICOLOSI.

ESCLUSIONI

I gestori di rifiuti non pericolosi (cioè i soggetti che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti) sono esclusi dal sistema SISTRI e dovranno continuare a mantenere la tracciabilità dei rifiuti attraverso la documentazione cartacea (FIR, registro di carico-scarico rifiuti), salvo diverse disposizioni ministeriali da adottare entro il 3 marzo 2014, al fine di individuare ulteriori categorie di soggetti obbligati ad aderire a SISTRI.

I produttori di rifiuti non pericolosi (ad esempio le imprese edili che producono rifiuti misti da costruzione e demolizione, c.d. “calcinacci”) erano e continuano ad essere esclusi dal sistema SISTRI, dall’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, fermo restando l’obbligo di compilazione del FIR per la fase di trasporto e di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti.

I trasportatori di rifiuti non pericolosi, sia a titolo professionale sia in conto proprio, sono esclusi dal sistema SISTRI.

SISTRI SU BASE VOLONTARIA

Come già segnalato, coloro che non rientrano tra i soggetti obbligati a SISTRI possono utilizzare detto sistema su base volontaria (scelta consentita già dal 1° ottobre 2013).

Nel caso in cui un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI deve comunicare espressamente tale volontà secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.sistri.it.

SANZIONI E PERIODO TRANSITORIO

Il comma 3-bis dell’art. 11 della legge n. 125/2013 prevede un periodo transitorio per gli adempimenti e le sanzioni ad essi collegate.

Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI a decorrere dal 1° ottobre 2013,e cioè fino al 31 luglio 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione lesanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relative agliadempimenti SISTRI,bensì si applica il regime sanzionatorio di cui agli artt. 258 e ss. Del D.Lgs 152/06, nella versione previgente alle modifiche apportate dal decreto D.Lgs 205/2010.

Pertanto a partire dal 1° agosto 2014, tutti i soggetti per i quali è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI dovranno attuare tutti gli adempimenti previsti dal sistema SISTRI e, in caso di inadempienza, saranno applicate le sanzioni dei citati artt. 260-bis e 260-ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

 
In merito a quest’ultimo punto, il comma 11 dell’art. 11 della citata legge n. 125/2013 infatti, stabilisce che, limitatamente alle seguenti violazioni dell’art. 260-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.:
 

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compilazione delle registrazioni SISTRI in modo incompleto o inesatto (comma 3);

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mancato rispetto di ulteriori obblighi per i soggetti tenuti a SISTRI, come ad es. mancata compilazione Dichiarazione SISTRI-MUD (comma 5);

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assenza della scheda SISTRI durante il trasporto dei rifiuti (comma 7, primo periodo);
 
le sanzioni sono applicate solo nel caso in cui avvengano più di tre violazioni nel medesimo arco temporale commesse, rispettivamente, fino al 31 marzo 2014 (per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013) e fino al 30 settembre 2014 (per i soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014). 
 
Per gli importi delle sanzioni si rimanda al già citato Suggerimento n. 417/2013 mentre per ulteriori approfondimenti sul sistema SISTRI si rimanda al sito www.sistri.it.