Rimborso Accise sui consumi di gasolio per uso autotrazione - Scadenza istanze entro il 30 giugno 2012 (consumi del 2011)

Le imprese esercenti l’attività di autotrasporto di merci (sia in conto proprio sia in conto terzi), con autocarri di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa per il gasolio utilizzato per autotrazione nel corso del 2011. Gli importi rimborsabili sono variati rispetto all’anno scorso. Le istanze per ottenere il beneficio fiscale vanno presentate all’Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno 2012.

29/giu/2012

Suggerimento n.208/55 del 25 maggio 2012

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 166 del 6 giugno 2011 per informarvi che l’Agenzia delle Dogane con circolare del 4 gennaio 2012 (vedi allegato) ha comunicato che, anche per quest’anno, le imprese esercenti l’attività di autotrasporto di merci sia in conto proprio (incluse le imprese edili) sia in conto terzi con autocarri di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa sui consumi di gasolio per uso “autotrazione”.

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nell’anno 2011 (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011), gli importi rimborsabili sono variati rispetto all’anno scorso e più precisamente, in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accisa, ammontano a:

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19,78609 per mille litri di gasolio, per i consumi effettuati dal 1° gennaio al 5 aprile 2011;
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27,08609 per mille litri di gasolio, per i consumi effettuati dal 6 aprile al 27 giugno 2011;
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67,08609 per mille litri di gasolio, per i consumi effettuati dal 28 al 30 giugno 2011;
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68,98609 per mille litri di gasolio, per i consumi effettuati dal 1° luglio al 31 ottobre 2011;
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77,88609 per mille litri di gasolio, per i consumi effettuati dal 1° novembre al 6 dicembre 2011;
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189,98609 per mille litri di gasolio, per i consumi effettuati dal 7 al 31 dicembre 2011.

Il periodo di riferimento deve essere considerato in base alla fattura di acquisto del gasolio, che comprova i consumi effettuati dall’impresa.

Per ottenere il beneficio fiscale è necessario presentare (a mano o tramite posta ordinaria o per via telematica) un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2012.

CHI PUO’ BENEFICIARE DEL RIMBORSO

Possono beneficiare del rimborso fiscale dell’incremento dell’aliquota d’accisa tutte le imprese che hanno acquistato, nell’anno 2011, gasolio per la circolazione dei propri autocarri aventi massa massima complessiva superiore a 7,5 t. Il gasolio acquistato e utilizzato per il rifornimento di macchine operatrici nonché di autovetture, non rientra nel citato beneficio fiscale.

SOGGETTI ESCLUSI DAL RIMBORSO

Le imprese esercenti l’attività di autotrasporto merci, in conto proprio e in conto terzi, con autocarri di massa massima compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate sono ESCLUSI da detto beneficio fiscale.

SCADENZA DICHIARAZIONE 

Per usufruire del beneficio fiscale sul gasolio utilizzato per autotrazione (rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa) le imprese devono effettuare un’apposita dichiarazione da inviare/consegnare alla competente Agenzia delle Dogane, dove l’impresa ha la sede operativa, entro il 30 giugno 2012 utilizzando l’apposita modulistica (vedi allegati).

Attenzione

La data del 30 giugno quest’anno cade di sabato, pertanto solo per coloro che presenteranno la domanda a mano o tramite posta ordinaria, l’ultimo giorno utile è venerdì 29 giugno 2012.

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per MILANO CITTA’ l’Ufficio competente è:
Dogane di Milano 1 - Via Ceresio, 12 - 20154 Milano
Orari sportelli:
da lunedì a venerdì: 8:00 - 18:00 

 

 

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per le PROVINCE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI gli Uffici competenti sono:

Dogane di Milano 2 - Via Valtellina, 1 - 20159 Milano

 

Orari sportelli:

da lunedì a venerdì: 08:00-14:00 e 14:30-18:00 

Segnaliamo alle imprese che, come negli anni precedenti, nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare le fatture di acquisto del gasolio (unico documento accettato per attestare i consumi) specificando il numero delle fatture, il totale in litri di gasolio e l’importo totale.

MODALITA' DI COMPILAZIONE/PRESENTAZIONE

Le imprese interessate possono scegliere le seguenti procedure per la compilazione e consegna della dichiarazione per ottenere il rimborso dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, più precisamente:

1.
compilazione a mano del modello cartaceo composto da frontespizio, quadro A1, quadro B/C (vedi allegati) e consegna del medesimo o presso gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane oppure spedito agli stessi tramite raccomandata R/R;
2.
compilazione della dichiarazione di richiesta di rimborso tramite apposito software (scaricabile presso il sito www.agenziadogane al link “Benefici per il gasolio d'autotrazione 2011”) che consente in forma automatica la quantificazione dell’importo del rimborso.
Una volta quantificato l’importo è possibile a scelta, effettuare la “stampa” della dichiarazione oppure salvare su supporto informatico i relativi dati (preferibilmente su cd rom oppure su chiavetta USB). In entrambi i casi sarà possibile consegnare la documentazione a mano presso gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane oppure spedirla agli stessi tramite raccomandata R/R;
3.
invio telematico della dichiarazione: come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane del 30 gennaio 2012, gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
In particolare:
1) gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
2) le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito http://www.agenziadogane.gov.it nella specifica sezione ad esso relativa.

MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Le modalità di fruizione del credito possono avvenire a scelta:

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tramite “compensazione” utilizzando il Modello F 24 riportando sul medesimo il relativo codice tributo 6740. La possibilità di usufruire del credito deve essere esercitata entro l’anno solare in cui il medesimo è sorto e per crediti fino ad un importo massimo annuale di 250.000 euro;
oppure
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tramite “rimborso” con accreditamento sul proprio conto corrente bancario/postale.

Per ulteriori approfondimenti e indicazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione trasmesse in allegato.

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e con l’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione in fedele.

AUTORIZZAZIONE “IMPIANTO GASOLIO AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO”

Ricordiamo alle imprese che l’installazione e l’esercizio di distributori di gasolio per autotrazione ad uso privato, collegati con serbatoio (sia inferiore sia superiore a 10 m³), devono essere preventivamente “autorizzati”. Ne consegue che possono essere indicati nel “modulo B” della citata dichiarazione solo i prelievi di gasolio effettuati da tali impianti.

Cogliamo l’occasione per segnalare che, ai sensi dell’articolo 28 della D.G.R. n. 7/20635 del 11 febbraio 2005 (2° Supplemento Straordinario al n. 9 del B.U.R.L. del 1° marzo 2005) la richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato deve essere presentata al Comune dove si intende realizzare l’impianto.

Definizione di “impianto ad uso privato” 

L’articolo 91 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (di cui al precedente art. 11 della L.R. 24/2004) ha definito per “impianto di distribuzione di carburante ad uso privato”:

[…] tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito. […]

L’installazione e l’esercizio di tale impianto è subordinato anche alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/49784 del 28 marzo 1985 (c.d Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia) e dal Regolamento Regionale del 13 maggio 2002 n. 2.

Ad esempio:

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se il serbatoio ha capacità inferiore o pari a 10 mc è necessario possedere apposita autorizzazione comunale; 
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se il serbatoio ha capacità superiore a 10 mc è necessario possedere oltre all’apposita autorizzazione comunale anche la licenza U.T.F..

Infine segnaliamo che tutti i distributori privati di gasolio per autotrazione devono osservare, inoltre, ulteriori disposizioni tecniche vigenti come, ad esempio, l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), e l’installazione della messa a terra degli impianti (ai sensi della legge n. 37/2008).

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO E AL TRASPORTO DI CARBURANTI IN ”RECIPIENTI MOBILI”

La Regione Lombardia con l’art. 24 dell’Allegato A alla D.g.r. 11 giugno 2009 n. 8/9590 (in attuazione dell’art. 5 comma 1 lettera e) della L.R. 24/2004) ha disposto che, i soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono ottenere, per quantitativi superiori a 50 litri, l’autorizzazione al prelievo di carburanti con “recipienti mobili”, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.

Le autorizzazioni al prelievo di carburanti con “recipienti mobili” devono essere richieste al Comune nel cui territorio si trovano gli impianti di distribuzione presso i quali avviene il rifornimento. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l’eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese e l’elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

Trasmettiamo in allegato alcune note di dettaglio contenenti precisazioni in merito a dette autorizzazioni nonché i documenti necessari per il trasporto del carburante prelevato.

FONTI NORMATIVE

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Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 4 gennaio 2012; 
-
D.G.R. n. 7/20635 del 11/02/2005; 
-
Legge Regionale n. 6 del 2/02/2010;
-
Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/49784 del 28 marzo 1985 (c.d Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia)
-
Regolamento Regionale del 13 maggio 2002 n. 2;
-
D.P.R. n. 277/2000 (Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci);
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D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445;
-
D.P.R. n. 76/2000;
-
D.g.r. 11 giugno 2009 n. 8/9590 (in attuazione dell’art. 5 comma 1 lettera e) della L.R. 24/2004).

Allegati

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circolare dell’Agenzia delle Dogane del 4 gennaio 2012;

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modello completo di dichiarazione anno 2012 (consumi 2011);

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istruzioni per la compilazione della dichiarazione;

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note di dettaglio sulle “autorizzazioni al prelievo e al trasporto di carburanti in recipienti mobili”.