RIMBORSO ACCISE SUI CONSUMI DI GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE - SCADENZA ISTANZE ENTRO IL 30 GIUGNO 2011 (CONSUMI DEL 2010)

L’Agenzia delle Dogane, con circolare del 10 marzo 2011, ha comunicato che, anche per quest’anno, le imprese esercenti l’attività di autotrasporto di merci (sia in conto proprio sia in conto terzi), con autocarri di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate, hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa relativamente al gasolio utilizzato per autotrazione nel corso del 2010. Gli importi rimborsabili non sono variati rispetto all’anno scorso. Per ottenere il beneficio fiscale è necessario presentare (a mano o tramite posta ordinaria o per via telematica) un’apposita dichiarazione all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2011.

29/giu/2011

Suggerimento n. 166/48 del 6 giugno 2011

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 248 dell'11 giugno 2010 per informarvi che l’Agenzia delle Dogane con circolare del 10 marzo 2011 (in allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento) ha comunicato che, anche per quest’anno, le imprese esercenti l’attività di autotrasporto di merci sia in conto proprio (incluse le imprese edili) sia in conto terzi con autocarri di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa sui consumi di gasolio per uso “autotrazione” così quantificato:

  • € 9,78609 per mille litri di gasolio (da 403,21 a 413,00 € per mille litri di gasolio ai sensi dell’articolo 1, comma 9, legge n. 58/2005);
  • € 3,00 per mille litri di gasolio (ulteriore incremento di aliquota da 413,00 a 416,00 € per mille litri di gasolio ai sensi della legge n. 286/2006);
  • € 7,00 per mille litri di gasolio (da 416,00 a 423,00 € per mille litri di gasolio ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 26/2007);

Totale del rimborso € 19,78609 per mille litri di gasolio, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nell’anno 2010 (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010).
Gli importi rimborsabili non sono variati rispetto all’anno scorso.
 
Per ottenere il beneficio fiscale è necessario presentare (a mano o tramite posta ordinaria o per via telematica) un’apposita dichiarazione alla Agenzia delle Dogane territorialmente competente entro il 30 giugno 2011.
 
CHI PUO’ BENEFICIARE DEL RIMBORSO
Possono beneficiare del rimborso fiscale dell’incremento dell’aliquota d’accisa tutte le imprese che hanno acquistato, nell’anno 2010, gasolio per la circolazione dei propri autocarri aventi massa massima complessiva superiore a 7,5 t. Il gasolio acquistato e utilizzato per il rifornimento di macchine operatrici, nonché di autovetture non rientra nel citato beneficio fiscale.
 
Pertanto, le imprese esercenti l’attività di autotrasporto merci, in conto proprio e in conto terzi, con autocarri di massa massima compresa tra 3,5 e 7,49 tonnellate sono ESCLUSI da detto beneficio fiscale.
 
AUTORIZZAZIONE “IMPIANTO GASOLIO AUTOTRAZIONE AD USO PRIVATO”
L’installazione e l’esercizio di distributori di gasolio per autotrazione ad uso privato, collegati con serbatoio (sia inferiore sia superiore a 10 m³), devono essere preventivamente “autorizzati”. Ne consegue che possono essere indicati nel “modulo B” della citata dichiarazione solo i prelievi di gasolio effettuati da tali impianti.
 
Cogliamo l’occasione per segnalare che, ai sensi dell’articolo 28 della D.G.R. n. 7/20635 del 11 febbraio 2005 (2° Supplemento Straordinario al n. 9 del B.U.R.L. del 1° marzo 2005) la richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto ad uso privato deve essere presentata al Comune dove si intende realizzare l’impianto.
 
DEFINIZIONE DI “IMPIANTO AD USO PRIVATO”
L’articolo 11 della Legge Regionale n. 24 del 5 ottobre 2004 ha definito per “impianto ad uso privato”:
“(…) tutte le attrezzature fisse o mobili ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi di proprietà o in leasing in detenzione al titolare dell’autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito. (…)”
 
L’installazione e l’esercizio è subordinato anche alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/49784 del 28 marzo 1985 (c.d Regolamento Locale d’Igiene-tipo della Regione Lombardia) e dal Regolamento Regionale del 13 maggio 2002 n. 2.
 
Ad esempio:

  • se il serbatoio ha capacità inferiore o pari a 10 mc è necessario possedere apposita autorizzazione comunale;
  • se il serbatoio ha capacità superiore a 10 mc è necessario possedere oltre all’apposita autorizzazione comunale anche la licenza U.T.F..

Infine segnaliamo che tutti i distributori privati di gasolio per autotrazione devono osservare, inoltre, ulteriori disposizioni tecniche vigenti come, ad esempio, l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), e l’installazione della messa a terra degli impianti (ai sensi della legge n. 37/2008).
 
SCADENZA DICHIARAZIONE
Per usufruire del beneficio fiscale sul gasolio utilizzato per autotrazione (rimborso dell’incremento dell’aliquota dell’accisa) le imprese devono effettuare un’apposita dichiarazione da inviare/consegnare alla competente Agenzia delle Dogane, dove l’impresa ha la sede operativa (cioè dove è ubicato l’impianto), entro il 30 giugno 2011, utilizzando l’apposita modulistica (vedi allegati).
 

- per MILANO CITTA’ l’Ufficio competente è:
Dogane di Milano 1 - Via Ceresio, 12 - 20154 Milano
 
Orari sportelli:
da lunedì a venerdì: 8:00 - 18:00
   
- per le PROVINCE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI gli Uffici competenti sono:
Dogane di Milano 2 - Via Valtellina, 1 - 20159 Milano
 
Orari sportelli:
da lunedì a venerdì: 08:00-14:00 e 14:30-18:00

 
Segnaliamo alle imprese che, come negli anni precedenti, nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare le fatture di acquisto del gasolio (unico documento accettato per attestare i consumi)specificando il numero delle fatture, il totale in litri di gasolio e l’importo totale.
 
MODALITA' DI COMPILAZIONE/PRESENTAZIONE
Le imprese interessate possono scegliere le seguenti procedure per la compilazione e consegna della dichiarazione per ottenere il rimborso dell’incremento dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, più precisamente:
 

1. compilazione a mano del modello cartaceo composto da frontespizio, quadro A1, quadro B/C (vedi allegati) e consegna del medesimo o presso gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane oppure spedito agli stessi tramite raccomandata R/R;
   
2. compilazione della dichiarazione di richiesta di rimborso tramite apposito software (scaricabile presso il sito www.agenziadogane al link “Benefici per il gasolio d'autotrazione 2010”) che consente in forma automatica la quantificazione dell’importo del rimborso.
Una volta quantificato l’importo è possibile a scelta, effettuare la “stampa” della dichiarazione oppure salvare su supporto informatico i relativi dati (preferibilmente su cd rom oppure su floppy disk). In entrambi i casi sarà possibile consegnare la documentazione a mano presso gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane oppure spedirla agli stessi tramite raccomandata R/R;
   
3. invio telematico della dichiarazione: come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane del 7 maggio 2010, gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.
In particolare:
1) gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;
2) le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito http://www.agenziadogane.gov.it  nella specifica sezione ad esso relativa.

 
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL CREDITO
Le modalità di fruizione del credito possono avvenire a scelta:

  • tramite “compensazione” utilizzando il Modello F 24 riportando sul medesimo il relativo codice tributo 6740. La possibilità di usufruire del credito deve essere esercitata entro l’anno solare in cui il medesimo è sorto e per crediti fino ad un importo massimo annuale di 250.000 euro;

oppure

  • tramite “rimborso” con accreditamento sul proprio conto corrente bancario/postale.

  
Per ulteriori approfondimenti e indicazioni si rimanda alle note di dettaglio allegate.
 
SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e con l’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.
 
Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione in fedele.
 
FONTI NORMATIVE

  • Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 10 marzo 2011;
  • D.G.R. n. 7/20635 del 11/02/2005;
  • Legge Regionale n. 24 del 5/10/2004;
  • Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/49784 del 28 marzo 1985 (c.d Regolamento Locale d’Igiene-tipo della Regione Lombardia)
  • Regolamento Regionale del 13 maggio 2002 n. 2;
  • D.P.R. n. 277/2000 (Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci);
  • D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445;
  • D.P.R. n. 76/2000.

Allegati:
Modello completo di dichiarazione anno 2011 (consumi 2010).

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

Circolare dell’Agenzia delle Dogane del 10 marzo 2011.