Rimborso accise gasolio autotrazione 4° trimestre 2020 – scadenza 1° febbraio 2021
Entro il 1° febbraio 2021 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 4° trimestre 2020 (1° ottobre – 31 dicembre 2020).
01/feb/2021
Suggerimento n. 9/4 del 5 gennaio 2021
Segnaliamo alle imprese che entro il 1° febbraio 2021 (in quanto il 31 gennaio è domenica) è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 485862/RU del 29/12/2020).
L’entità del beneficio è pari a: 0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2020 (4° trimestre).
Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 4 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.
ESCLUSIONI DAL BENEFICIO
Segnaliamo che a decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 3 o inferiore.
Tale esclusione è determinata per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.
PRECISAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Come già anticipato con le nostre circolari in merito ai precedenti trimestri, l’art. 8 della legge n. 157/2019 (di conversione del D.L. n. 124/2019) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.
Pertanto, nella presentazione della dichiarazione dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Per quanto sopra evidenziato, il dato relativo ai chilometri percorsi assume ancora di più un valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile.
Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Si precisa che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo; pertanto, la data del rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.
La colonna “MEZZO SPECIALE” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliari complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 4° trimestre 2020. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-4-trimestre-2020.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB).
A seguito del perdurare della situazione sanitaria legata a Covid-19, per la presentazione della modulistica presso gli uffici doganali consigliamo, se possibile, di preferire l’utilizzo della modalità telematica o postale.
4° TRIMESTRE 2020
MODALITA’ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO
Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.
I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:
- in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
- con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.
Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 4° trimestre 2020 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 1° trimestre 2021.
3° TRIMESTRE 2020
TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO
I crediti sorti con riferimento al 3° trimestre 2020 (1° luglio – 30 settembre 2020) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021.
Dopo il 31 dicembre 2021, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.
LICENZA FISCALE SERBATOI CARBURANTI – OBBLIGATORIA DAL 1° GENNAIO 2021
Come già più volte segnalato, ricordiamo alle imprese associate che, a seguito degli obblighi introdotti dalla legge n. 157/2019 (c.d. Decreto Fiscale) tutte le imprese in possesso di autorizzazione comunale per l’installazione ed esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi con capacità volumetrica superiore a 5 mc e fino a 10 mc, dal 1° gennaio 2021 dovranno possedere sia la licenza fiscale rilasciata all’Agenzia delle Dogane sia il registro di carico scarico sul quale annotare la contabilizzazione dei prodotti con modalità semplificate.
SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e con l’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.
Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4 comma 2 del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.