Rimborso accise gasolio autotrazione 3° trimestre 2026 – scadenza 2 novembre 2026

Entro il 2 novembre 2026 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 3° trimestre 2026 (1° luglio – 30 settembre 2026). Dal 1° ottobre 2026 le istanze di rimborso “Accise Gasolio” non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea ma esclusivamente tramite il servizio telematico.

02/nov/2026

Suggerimento n. 476/136 del 1 ottobre 2026

Segnaliamo ai soci che entro il 2 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato) è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) territorialmente competente l’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2026 (vedi informativa Agenzia delle Dogane n. 00642547/RU del 30/09/2026).

 

ATTENZIONE

Come già segnalato, dal 1° ottobre 2026 le istanze di rimborso “Accise Gasolio” dovranno essere presentate esclusivamente tramite il servizio telematico, non potranno quindi più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea.

 

PERIODI DI RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DI ACCISA

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’aliquota normale di accisa sul gasolio impiegato come carburante è stata rideterminata più volte nel corso del trimestre.

Le imprese dovranno prestare particolare attenzione alla corretta attribuzione dei litri acquistati nei diversi periodi, rispettivamente:

  • 7 giugno-3 luglio 2026;
  • 4-27 luglio 2026;
  • 28 e 29 luglio 2026;
  • 30 luglio-6 agosto 2026;
  • 7-24 agosto 2026;
  • 25 e 26 agosto 2026;
  • 27 agosto-5 settembre 2026;
  • 6-10 settembre 2026;
  • 11-17 settembre 2026;
  • 18-25 settembre 2026;
  • 26 settembre-5 ottobre 2026.

Non è consentito sommare i consumi trimestrali ma sarà necessario distinguere le date dei rifornimenti, verificare le fatture, controllare gli allegati riepilogativi delle carte carburante, separare correttamente i litri per targa dei vari autocarri.

Per la suddivisione per periodi delle entità dei benefici rimborsabili si rimanda al punto II dell’informativa ADM n. 00642547/RU del 30/09/2026 e alla modulistica allegata.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi (sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore).

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’ADM rende disponibile il “software Autotrasportatori 3° trimestre 2026” per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio consumato.

Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente:

https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-3-trimestre-2026

La procedura telematica da seguire per la presentazione delle dichiarazioni è descritta al paragrafo V “Invio telematico delle dichiarazioni di rimborso” dell’informativa ADM allegata.

 

3° TRIMESTRE 2026

MODALITÀ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

  • in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
  • con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 3° trimestre 2026 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 4° trimestre 2026.

 

2° TRIMESTRE 2026 (1° aprile – 30 giugno 2026)

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 1° trimestre (1° gennaio – 31 marzo 2026) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

Dopo il 31 dicembre 2027, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.

 

CONVENZIONE TECNO ACCISE

Ricordiamo alle imprese associate che è attiva la convenzione siglata da Ance Lombardia con la società Tecno Accise Srl del Gruppo Tecno al fine di offrire alle imprese associate al sistema ANCE in Lombardia (tra cui figura anche Assimpredil Ance) un valido riferimento per i servizi di consulenza in tema di agevolazioni fiscali sulle accise carburanti. Per approfondimenti si rimanda al seguente link.