Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026 – scadenza 31 luglio 2026

Entro il 31 luglio 2026 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 2° trimestre 2026 (1° aprile – 30 giugno 2026). Dal 1° ottobre 2026 le istanze di rimborso “Accise Gasolio” non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea ma esclusivamente tramite il servizio telematico.

31/lug/2026

Suggerimento n. 343/98 del 29 giugno 2026

Segnaliamo ai soci che entro il 31 luglio 2026 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) territorialmente competente l’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026 (vedi informativa Agenzia delle Dogane n. 00353642/RU del 24/06/2026 e pubblicata il 26 giugno sul sito web ADM).

 

ATTENZIONE

Come già segnalato, in considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l’aliquota agevolata per il gasolio commerciale rimane pari a 403,22 euro per 1000 litri, mentre l’aliquota ordinaria del gasolio impiegato come carburante è stata rideterminata più volte nel corso del trimestre.

Le imprese dovranno prestare particolare attenzione alla corretta attribuzione dei litri acquistati nei diversi periodi, rispettivamente:

  • 1° aprile - 7 aprile 2026;
  • 8 aprile - 1° maggio 2026;
  • 2 maggio - 10 maggio 2026;
  • 11 maggio - 22 maggio 2026;
  • 23 maggio - 6 giugno 2026;
  • 7 giugno - 30 giugno 2026.

Non è consentito sommare i consumi trimestrali ma sarà necessario distinguere le date dei rifornimenti, verificare le fatture, controllare gli allegati riepilogativi delle carte carburante, separare correttamente i litri per targa dei vari autocarri.

Per la suddivisione per periodi delle entità dei benefici rimborsabili si rimanda al punto II dell’informativa ADM n. 00353642/RU del 24/06/2026 e alla modulistica allegata.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi (sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore).

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’ADM rende disponibile il software Autotrasportatori 2° trimestre 2026” per la compilazione e la trasmissione telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio consumato.

Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-2-c2-b0-trimestre-2026

I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file in formato .xlsx (vedi excel in allegato).

Le dichiarazioni presentate prive del file informatico che ne riproduce il contenuto nel formato previsto dalla ADM dovranno essere regolarizzate.

 

Attenzione

L’art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89, ha disposto - a decorrere dal 1° ottobre 2026 - la modifica del comma 5, dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, riducendo così a 30 giorni i tempi di maturazione dell’istituto del silenzio-assenso (lett. a), e introducendo l’obbligo di presentazione “esclusivamente in forma telematica” della dichiarazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett. b).

Ciò premesso, gli esercenti attività di trasporto merci e persone che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendano presentare dichiarazioni di rimborso per le quali è richiesta la fruizione del credito in compensazione, se non già abilitati, sono obbligati a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. da utilizzare per la trasmissione delle dichiarazioni.

Per quanto sopra, sempre a decorrere dal 1° ottobre 2026 le istanze di rimborso “Accise Gasolio” non potranno più essere presentate tramite PEC o in modalità cartacea.

 

2° TRIMESTRE 2026

MODALITÀ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

  • in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
  • con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 2° trimestre 2026 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 3° trimestre 2026.

 

1° TRIMESTRE 2026 (1° gennaio – 31 marzo 2026)

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

I crediti sorti con riferimento al 1° trimestre (1° gennaio – 31 marzo 2026) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.

Dopo il 31 dicembre 2027, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.

 

CONVENZIONE TECNO ACCISE

Ricordiamo alle imprese associate che è attiva la convenzione siglata da Ance Lombardia con la società Tecno Accise Srl del Gruppo Tecno al fine di offrire alle imprese associate al sistema ANCE in Lombardia (tra cui figura anche Assimpredil Ance) un valido riferimento per i servizi di consulenza in tema di agevolazioni fiscali sulle accise carburanti. Per approfondimenti si rimanda al seguente link.