Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2016 – scadenza 1 agosto 2016
Entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica) è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente, le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 2° trimestre 2016, per i consumi effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2016.
01/ago/2016
Suggerimento n. 314/98 del 4 luglio 2016
Facciamo seguito al Suggerimento n. 179/2016 per segnalare che entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio cade di domenica) è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise gravanti sui consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2016 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 73351/RU del 22/06/2016).
Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 3 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.
L’entità del beneficio è pari a:
0,21418609 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2016.
Si precisa che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo; pertanto, la data del rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.
ESCLUSIONI DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal beneficio del rimborso delle accise i consumi di gasolio utilizzato per macchine operatrici e/o macchinari privi di “misuratori fiscali” e i gli autocarri di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.
Segnaliamo alle imprese che l’art. 1 comma 233 della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e soprattutto l’art. 1 comma 645 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) hanno ancor più ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione “Rimborso accise gasolio per autotrazione” escludendo il gasolio consumato da veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, Euro 1 ed Euro 2, caratteristica che preclude l’accesso al trattamento agevolato.
Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire dalla classe Euro 1, risultano pertanto identificabili nella classe Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
Attenzione
Segnaliamo alle imprese che l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 28154/2016, ha purtroppo stabilito che l'installazione di sistemi per la riduzione del particolato (filtri FAP) su autocarri di categoria Euro 1 o Euro 2 non comporta di per sé, ai fini del rimborso accise sul gasolio, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di categoria Euro 3 o superiore. Pertanto, tali autocarri Euro 1 o Euro 2, sebbene dotati di filtri FAP, non possono comunque usufruire del credito di imposta sui carburanti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alternativamente tramite:
- consegna a mano della modulistica cartacea (vedi allegato) oppure della stampa tramite software della dichiarazione, unitamente ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD, DVD, chiavette USB);
- invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea;
- invio telematico
Il software di cui sopra è scaricabile dal sito:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/benefici-gasolio-autotrazione-2-trimestre-2016.
L’invio telematico tramite il collegamento http://www.agenziadogane.gov.it richiede che gli utenti siano già in possesso dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Le imprese non ancora autorizzate a detto utilizzo possono richiedere l’abilitazione tramite il sopracitato sito.
2° TRIMESTRE 2016
MODALITA’ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO
Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.
I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:
- in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
- con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.
Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 2° trimestre 2016 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 3° trimestre 2016.
1° TRIMESTRE 2016
TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO
I crediti sorti con riferimento al 1° trimestre 2016 (1° gennaio – 31 marzo 2016) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017.
Dopo il 31 dicembre 2017 le istanze di rimborso per le eccedenze non utilizzate in compensazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2018.
COMPILAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO
Come già segnalato, con riferimento alle nota dell’Agenzia delle Dogane RU n. 45963 del 20 aprile 2012, l’agevolazione fiscale relativa al gasolio utilizzato per autotrazione fissa una stretta relazione tra i litri consumati e la fatturazione dei medesimi; l’operazione di fornitura del gasolio, quindi è l’elemento da utilizzare per inserire i consumi oggetto di rimborso.
Pertanto, i litri di gasolio consumati sono quelli riforniti e risultanti dalle indicazioni riportate nelle fatture di acquisto.
Qualora gli autocarri impiegati dalle imprese vengano riforniti di gasolio tramite depositi o distributori privati di carburante, la data dell’operazione di rifornimento del gasolio è il criterio per attribuire i consumi in relazione al trimestre di riferimento.
Segnaliamo alle imprese che, nella compilazione della dichiarazione, è necessario indicare le fatture di acquisto del gasolio specificando il numero delle medesime, il totale in litri di gasolio e l’importo totale.
In quest’ambito, essendo la fattura l’unico documento accettato per attestare i consumi, ne consegue che le “schede carburanti” non possono essere utilizzate a tale fine e quindi, le imprese che si riforniscono di carburante presso distributori pubblici dovranno concordare con il gestore di detto impianto il rilascio delle citate fatture.
Considerato che nel “quadro B” dell’istanza di rimborso vengono esplicitamente richiesti per singolo autocarro:
- targa;
- Km percorsi;
- consumo di gasolio.
Pertanto le imprese si devono organizzare per annotare tali dati indispensabili per la compilazione della sopracitata istanza di rimborso.
Qualora non fossero stati registrati i consumi per singolo autocarro si potrà procedere con delle stime che tengano conto dei consumi specifici dei veicoli, di valori medi ricavabili dalle schede tecniche dei consumi segnalate dalle case costruttrici in relazione alle condizioni reali di utilizzo del veicolo. Precisiamo inoltre che, per ciascun autocarro avente diritto al beneficio, dovrà essere indicato il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato, cioè al termine del trimestre di riferimento.
AUTORIZZAZIONE DEPOSITI GASOLIO PRIVATI
Ricordiamo, infine, che l’utilizzo di depositi privati di gasolio per autotrazione, installati presso i propri magazzini, necessitano di preventiva autorizzazione comunale e i medesimi non possono essere utilizzati per l’approvvigionamento di autovetture, per le quali l’unica possibilità è il rifornimento presso distributori pubblici (ai sensi dell’Allegato A punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 14 luglio 1992, n. V1548).
SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e con l’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.
Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4 comma 2 del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.