Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2023 – scadenza 2 maggio 2023

Entro il 2 maggio 2022 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 1° trimestre 2023 (1° gennaio – 31 marzo 2023).

02/mag/2023

Suggerimento n. 222/44 del 6 aprile 2023

Segnaliamo alle imprese che entro il 2 maggio 2023 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022 (vedi informativa Agenzia delle Dogane n. 166296/RU del 27/03/2023).

L’entità del beneficio è pari a:

0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2023 (1° trimestre).

Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 5 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.

Come già segnalato, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dal rimborso i consumi di gasolio impiegato dai veicoli di categoria Euro 4 o inferiore.

Tale esclusione è determinata per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

L’Agenzia delle Dogane rende disponibile il software per la compilazione e la trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 1° trimestre 2023. Il software (previa abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.) è scaricabile al link seguente:

https://www.adm.gov.it/portale/software-gasolio-autotrazione-i-trimestre-2023.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, le domande di rimborso possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea (vedi allegato) e relativa copia dei dati su supporto informatico (CD, DVD, chiavetta USB).

 

1° TRIMESTRE 2023

MODALITÀ E TERMINI ENTRO CUI OTTENERE IL CREDITO

Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione delle istanze, le medesime si considerano accolte.

I crediti possono essere ottenuti alternativamente con le seguenti modalità:

  • in compensazione tramite il Modello F24 (codice tributo 6740);
  • con rimborso inserendo nella modulistica le coordinate bancarie.

Analogamente ai precedenti trimestri, i termini entro cui utilizzare i crediti sorti nel 1° trimestre 2023 saranno individuati dalla prossima circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in occasione del 2° trimestre 2023.

 

4° TRIMESTRE 2022 (solo per il periodo 1° dicembre - 31 dicembre 2022)

TERMINI DI UTILIZZO DEL CREDITO MATURATO

Ricordiamo alle imprese che a seguito della variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante per autotrazione nel corso dell’anno 2022, a partire dal 2° trimestre 2022 era stata sospesa la possibilità di presentare l’istanza di rimborso accise gasolio per autotrazione, possibilità che era stata poi riattivata a partire dal 1° dicembre 2022.

Pertanto, i crediti sorti con riferimento al 4° trimestre 2022 (limitatamente al periodo 1° dicembre – 31 dicembre 2022) potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2024.

Dopo il 31 dicembre 2024, la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2025.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all’informativa dell’Agenzia delle Dogane n. 166296/RU del 27/03/2023

 

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e dell’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che, in base all'art. 4, comma 2, del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.