Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2019 – scadenza 30 aprile 2019
Entro il 30 aprile 2019 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 1° trimestre 2019, per i consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019.
30/apr/2019
Suggerimento n. 188/48 del 28 marzo 2019
Segnaliamo alle imprese che entro il 30 aprile 2019 è possibile presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente un’apposita istanza per richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio per autotrazione effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2019 (vedi allegata nota Agenzia delle Dogane n. 33989/RU del 25/03/2019).
L’entità del beneficio è pari a:
0,21418 euro per litro di gasolio consumato per autotrazione nel periodo tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2019.
ATTENZIONE
Ricordiamo alle imprese che l'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 28154/2016 (vedi Suggerimento n. 8/2019) ha stabilito che l'installazione di sistemi per la riduzione del particolato (filtri FAP) su autocarri di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 non comporta, limitatamente ai fini del rimborso accise sul gasolio, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di categoria Euro 3 o superiore, nonostante sulla carta di circolazione sia stato riconosciuto il salto di classe “emissiva” ad Euro 3.
Pertanto, tali autocarri Euro 0, Euro 1 o Euro 2, sebbene dotati di filtri FAP, non possono comunque usufruire del credito di imposta sui carburanti.
Possono beneficiare di questa agevolazione solo le imprese aventi in disponibilità autocarri o complessi veicolari (motrici con rimorchio o con semirimorchio) con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate e di classe Euro 3 e seguenti, che effettuano il trasporto merci in regime di conto proprio o in regime di conto terzi.
Si precisa che il momento di effettuazione della fornitura del gasolio costituisce il parametro per imputare il consumo al corrispondente periodo; pertanto, la data del rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al trimestre solare di pertinenza.
ESCLUSIONI DAL BENEFICIO
Sono esclusi dal beneficio del rimborso delle accise i consumi di gasolio utilizzato per macchine operatrici e/o macchinari privi di “misuratori fiscali” e gli autocarri di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.
Segnaliamo alle imprese che l’art. 1, comma 233, della legge n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) e soprattutto l’art. 1, comma 645, della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) hanno ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione “rimborso accise gasolio per autotrazione” escludendo il gasolio consumato da veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, Euro 1 ed Euro 2, caratteristica che preclude l’accesso al trattamento agevolato.
Considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire dalla classe Euro 1, risultano pertanto identificabili nella classe Euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibile il software aggiornato per la compilazione e la trasmissione in via telematica della dichiarazione per il rimborso delle accise sul gasolio relativo ai consumi del 1° trimestre 2019. Il software è scaricabile dal sito: https://www.adm.gov.it/portale/-/software-gasolio-autotrazione-1-trimestre-2019
L’invio telematico richiede che gli utenti siano già in possesso dell’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.. Le imprese non ancora autorizzate a detto utilizzo possono richiedere l’abilitazione tramite il seguente sito web: https://www.adm.gov.it/portale/.
Le domande di rimborso, in alternativa, possono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite:
- consegna a mano della modulistica cartacea (vedi allegato) oppure della stampata della dichiarazione tramite software, unitamente ai relativi dati salvati su supporto informatico (CD, DVD, chiavette USB);
- invio con raccomandata r/r della modulistica cartacea.
Per ulteriori approfondimenti in merito alla compilazione della domanda di rimborso accise si rimanda alle indicazioni trasmesse in allegato.