REGISTRO CARICO-SCARICO RIFIUTI PER I CANTIERI EDILI DAL 1° GIUGNO 2011

Salvo eventuali proroghe dell’ultimo minuto, dal 1° giugno 2011, le imprese che trasportano i propri rifiuti NON pericolosi derivanti dall'attività di costruzione e demolizione nonché di scavo (e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dovranno tenere in cantiere un registro di carico e scarico dei rifiuti.

31/mag/2011

Suggerimento n. 146/41 del 18 maggio 2011

Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 422 del 16 dicembre 2010 e n. 441 del 29 dicembre 2010 per informarvi che, alla data odierna, non sono state modificate le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1 D.M. 22 dicembre 2010, art. 12, comma 2 D.M. 17 dicembre 2009 e art. 16, comma 2 del D.Lgs. n. 205/2010.
 
Pertanto, salvo eventuali proroghe dell’ultimo minuto, dal 1° giugno 2011, le imprese che trasportano i propri rifiuti NON pericolosi derivanti dall'attività di costruzione e demolizione nonché di scavo (e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) dovranno tenere in cantiere un registro di carico e scarico dei rifiuti.
 
Assimpredil Ance, in ogni caso, sta continuando nell’azione lobby di modifica delle disposizioni vigenti per cercare di evitare un nuovo adempimento che, di fatto, è inapplicabile per i singoli cantieri di pronto intervento, manutenzione e soprattutto di breve durata.
 
Vi ricordiamo che sono coinvolte in detto obbligo solo le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi e che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
 
Conseguentemente le Imprese che producono rifiuti non pericolosi e che affidano a terzi il trasporto dei propri rifiuti non dovranno acquistare detti registri.
 
Vi ricordiamo che gli autotrasportatori terzi professionali devono essere regolarmente autorizzati cioè devono essere iscritti sia alla categoria 2 (sino alla naturale scadenza, in quanto detta categoria dell’Albo è stata abrogata dal D.Lgs n. 205/2010) oppure alla categoria 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali – ex art. 212 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sia al sistema Sistri.
 
Vi ricordiamo che, in questo caso e secondo quanto disposto dall’art. 6 comma 2 del D.M. 17 dicembre 2009, la procedura da seguire per detto trasporto di rifiuti speciali non pericolosi in conto terzi è la seguente:
 
le imprese comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della Scheda Sistri – Area Movimentazione(n.d.r. ex FIR), al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche lasezione del produttore (n.d.r. cioè dell’Impresa Edile), inserendo le informazioni ricevute dalproduttore stesso.
Una copia della scheda (n.d.r. stampa cartacea), firmata dal produttore, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto.
Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tale ipotesi è tenuto a stampare e
trasmettere al produttore iniziale dei rifiuti stessi (n.d.r. all’Impresa Edile) la copia della Scheda
Sistri completa, al fine di attestare l’assolvimento della propria responsabilità.
 
I rifiuti pericolosi invece dovranno essere sempre gestiti tramite SISTRI (produzione, trasporto, trattamento/smaltimento) e gli autotrasportatori devono essere iscritti alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (trasporto rifiuti speciali pericolosi).
 
Le caratteristiche qualitative (codici CER Rifiuti) e quantitativedei rifiuti (come stabilito dall’art. 16, comma 1 del D.Lgs. n. 205/2010) devono essere annotate sui registri di carico e scarico, entro 10 giorni dalla data di produzione del rifiuto.
 
Dette quantità devono essere indicate solo con l’unità di misura Kg (per i rifiuti solidi) oppure litri (nel caso di rifiuti allo stato liquido), nonostante sia riportata ancora su alcuni registri anche l’unità di misura m³ .
Pertanto, dette quantità, devono essere necessariamente “stimate” in quanto, di norma, in cantiere non è disponibile un “sistema di pesatura”.
 
Su alcuni registri è ancora presente l’indicazione peso da verificare a destino. Detta specifica (contenuta nel D.M. 2 maggio 2006) è stata resa inefficace dal Comunicato Ministeriale pubblicato nella G.U. n. 146 del 26 giugno 2006.
 
I registri di carico e scarico rifiuti, secondo la normativa vigente, devono essere tenuti presso il sito di produzione (cioè cantiere).
 
Il registro di carico/scarico rifiuti cartaceo deve essere conforme al D.M. n.148 del 1° aprile 1998.
 
I registri di carico e scarico rifiuti devono essere vidimati presso la Camera di Commercio territorialmente competente (cioè presso la Camera di Commercio dove l’Impresa si è iscritta).
 
Le istruzioni per la vidimazione dei registri sono state segnalate con il Suggerimento Assimpredil Ance n. 441 del 29 dicembre 2010.
 
Si ricorda che la compilazione del frontespizio del registro di carico e scarico deve essere eseguita prima della richiesta di vidimazione.
 
È sufficiente compilare il solo indirizzo dell’unità locale dell’impresa (cioè dove hanno sede gli uffici amministratividell’impresa), lasciando “in bianco” il campo “ubicazione dell’esercizio” (cioè l’indirizzo del cantiere).
 
Quest’ultimo, cioè l’ubicazione del cantiere, può essere compilato sul registro al momento dell’effettivo utilizzo.