Recuperatori rifiuti - pagamento diritto annuale entro il 30 aprile 2026

I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in procedura semplificata (art. 214 e 216 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), hanno l’obbligo di effettuare entro il 30 aprile 2026 il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti.

30/apr/2026

Suggerimento n. 187/64 del 1 aprile 2026

Ricordiamo ai soci iscritti nel Registro Recuperatori Rifiuti non pericolosi in procedura semplificata che, entro il 30 aprile 2026, è obbligatorio pagare il diritto annuale al fine di mantenere attiva l’iscrizione al Registro e conservare quindi i requisiti necessari per esercitare l’attività di recupero in procedura semplificata dei rifiuti.

Il diritto annuale di iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia/Città metropolitana territorialmente competenti (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui è stata trasmessa la comunicazione di inizio attività.

Gli importi dei diritti annuali per l’anno 2026 non sono variati rispetto a quelli dello scorso anno. Per gli importi e le modalità di pagamento si rimanda alle indicazioni in allegato.

A tal fine, segnaliamo che per i pagamenti dei diritti destinati alla Città metropolitana di Milano è obbligatorio utilizzare l’apposita sezione della Piattaforma Inlinea.

Per le Province di Lodi e Monza Brianza il pagamento dei diritti può avvenire con le consuete modalità tramite versamento sui rispettivi conti correnti.

Il mancato pagamento del diritto annuale per l’iscrizione nel Registro Recuperatori Rifiuti comporta la sospensione dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art. 3 del decreto n. 350/1998).