Recuperatori rifiuti - Pagamento diritto annuale entro il 30 aprile 2013

I gestori di impianti di trattamento rifiuti, autorizzati in “procedura semplificata” (art.214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006), hanno l’obbligo di effettuare entro il 30 aprile 2013 il pagamento del diritto annuale per l’iscrizione al Registro Recuperatori Rifiuti.

29/apr/2013

Suggerimento n.183/45 dell'8 aprile 2013

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 138 del 6 aprile 2012 per ricordare alle imprese iscritte al “Registro Recuperatori Rifiuti” non pericolosi in “procedura semplificata” che, entro il 30 aprile 2013, è obbligatorio pagare il diritto annuale al fine di mantenere attiva l’iscrizione a detto registro e quindi conservare i requisiti necessari per esercitare l’attività di recupero dei citati rifiuti in procedura semplificata.

Pertanto i gestori di impianti in “procedura ordinaria” (ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06) sono esclusi da detto adempimento, mentre restano obbligati al rispetto della scadenza del 30 aprile 2013 in merito alla compilazione dell’applicativo web O.R.S.O. (vedi apposito Suggerimento).

Il diritto annuale di iscrizione per il recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata deve essere versato a favore della Provincia territorialmente competente (cioè dove è ubicato l’impianto) e più precisamente a quella a cui fu trasmessa la comunicazione di inizio attività.

Vi alleghiamo un prospetto con gli importi dei diritti annuali da versare nell’anno 2013 che, non sono variati rispetto a quelli dell’anno scorso nonché gli estremi dei conti correnti postali, le indicazioni di causale, indirizzi e numeri di fax delle Province di nostra competenza.

Ricordiamo alle imprese che, dopo aver effettuato il pagamento, è obbligatorio fotocopiare la ricevuta di pagamento e trasmetterla via fax alla Provincia territorialmente competente (dove è ubicato l’impianto).

Il mancato pagamento comporta la “sospensione” dell’esercizio dell’attività di recupero, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare (comma 3, art.3 del decreto n.350/1998).

ATTIVITA’ EX NOVO

Vi ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 216, comma 1 del D.Lgs 152/06, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata può essere intrapreso ex novo decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione di inizio di attività alla Provincia dove è ubicato l’impianto.

Decorso tale termine, qualora la Provincia non abbia espresso alcun parere, per effetto dell’istituto del silenzio-assenso, l’impresa potrà iniziare la propria attività di recupero dei rifiuti.

Ai sensi dell’articolo 216, comma 5 del D.Lgs 152/06, la comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Il rinnovo deve essere presentato preferibilmente entro 90 giorni dalla scadenza.

Allegato

Importi 2013 diritto annuale recuperatori rifiuti in procedura semplificata.