MUD - Scadenza presentazione 30 aprile 2013

Entro martedì 30 aprile 2013 i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) utilizzando la “NUOVA” modulistica telematica o cartacea prevista dal DPCM 20 dicembre 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2012, supplemento ordinario n. 213).

29/apr/2013

Suggerimento n.130/27 del 4 marzo 2013

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 150 del 11 aprile 2012 per informarvi che i soggetti obbligati alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) dovranno ottemperare a detto adempimento utilizzando la “NUOVA” modulistica (telematica o cartacea) prevista dal DPCM 20 dicembre 2012 (vedi allegato n. 1).

Il MUD dovrà essere presentato entro il 30 aprile 2013 ed è riferito alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, in giacenza, smaltiti o gestiti nel corso del 2012.

SOGGETTI ESCLUSI dal MUD

-
le imprese edili che “producono” rifiuti speciali NON pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all’articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
-
le imprese edili che producono e “trasportano in conto proprio” i rifiuti speciali NON pericolosi (di cui all’articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

NOVITA’

Comunicazione semplificata

(solo su supporto cartaceo)

La nuova modulistica è variata anche con riferimento alla c.d. “comunicazione semplificata” per i piccoli produttori di rifiuti che producono, presso la stessa unità locale cioè luogo di produzione, al massimo 7 distinte tipologie di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi (precedentemente erano solo 3 distinte tipologie di rifiuti).

Vi ricordiamo che per avvalersi della comunicazione semplificata (solo cartacea) è necessario che, per ogni rifiuto prodotto, si utilizzino non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.

La “comunicazione semplificata cartacea” deve essere trasmessa “solo” tramite raccomandata postale alla Camera di Commercio ove è ubicata l’unità locale a cui la dichiarazione si riferisce.

Per detta comunicazione si dovrà compilare l’apposita modulistica e inserirla in un plico (la modulistica è scaricabile dai siti web di seguito indicati).

Sul plico devono essere indicati i dati identificativi del dichiarante unitamente ad altri dati (vedi allegato n. 2).

Ogni plico deve inoltre contenere la relativa attestazione in originale di versamento dei diritti di segreteria quindi i pagamenti dovranno essere effettuati con bollettino di conto corrente postale a 3 sezioni.

Giacenza rifiuti

E’ stato introdotto l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti eventualmente in giacenza presso il luogo di produzione e/o gestione.

In merito alle giacenze dei rifiuti vi ricordiamo che sono consentiti i seguenti limiti massimi “temporali” o “volumetrici”:

-
presso il Luogo di Produzione: giacenza non oltre 30 m³ dalla data di produzione per rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
-
presso il Luogo di Produzione: giacenza non oltre 10 m³ dalla data di produzione per rifiuti speciali pericolosi, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
-
presso il Luogo di Produzione : giacenza non oltre 3 mesi dalla data di produzione indipendentemente dalla quantità, ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
-
qualora il quantitativo annuale non superi nell’arco dell’anno il quantitativo di 30 m³ per i rifiuti non pericolosi e 10 m³ per i pericolosi la giacenza presso il Luogo di Produzione non deve essere superiore a un anno dalla data di produzione (ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
-
per impianti in procedura “semplificata” (art. 214-216 D.Lgs 152/06) la giacenza (c.d. messa in riserva di rifiuti) presso l’Impianto di trattamento/recupero rifiuti coincide con la quantità massima recuperabile individuata nell’allegato 4 del D.M. 05/02/98. La quantità massima deve essere recuperata entro un anno dalla data di ricezione presso l’impianto;
-
per impianti in procedura “ordinaria”, i limiti massimi temporali e volumetrici sono definiti nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Pertanto coloro che non rispettassero detti limiti potrebbero incorrere in sanzioni.

Codici attività ATECO 2007 

L’attività dell’impresa deve essere indicata nella nuova modulistica con il codice ATECO 2007 a 6 cifre e non più con il codice ATECO 2002 a 5 cifre. Detti codici sono reperibili tramite le visure camerali oppure tramite il sito internet:

http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/ateco/atecoactr.php

Trasportatori professionali di rifiuti  

E’ stato ripristinato l’obbligo di presentazione del MUD anche per i trasportatori di rifiuti in conto terzi che quindi esercitano detta attività in forma esclusiva e perciò a titolo professionale.

SOGGETTI OBBLIGATI al MUD

Oltre ai già citati i trasportatori professionali di rifiuti in regime di autotrasporto in conto terzi sono altresì obbligati al MUD anche:

-
i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
-
le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti (cioè gestori di Impianti autorizzati);
-
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti “pericolosi”, per esempio:
-
manufatti in cemento-amianto (CER 170605* materiali da costruzione contenenti amianto);
-
terre contaminate provenienti da bonifiche (CER 170503* terra e rocce contenenti sostanze pericolose);
-
filtri di olio (CER 160107* filtri dell’olio);
-
filtri di gasolio (CER 160107* filtri dell’olio/gasolio);
-
oli minerali esausti (CER 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati);
-
oli sintetici esausti (CER 130206* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione);
-
batterie al piombo esauste (CER 160601* batterie al piombo);

-

le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiutipericolosi” fino a 30 chilogrammi o 30 litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

-
le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i che hanno più di dieci dipendenti:
c)
i rifiuti da lavorazioni industriali (Impianti fissi);
d)
i rifiuti da lavorazioni artigianali;
g)
i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
-
i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali
-
i Comuni e i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;
-
i Consorzi che effettuano recupero degli imballaggi
-
i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)






MODALITA’ DI TRASMISSIONE

La modalità di presentazione del MUD 2013 è esclusivamente per via telematica.

La spedizione telematica alle Camere di Commercio deve essere effettuata tramite il sito www.mudtelematico.it ed è necessario che i soggetti dichiaranti siano in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart card o Carta nazionale dei servizi o Business Key) valida al momento dell’invio del MUD 2013.

Solo i Comuni, i Consorzi e le imprese/enti che producono fino a 7 tipi di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi (che potranno effettuare la comunicazione semplificata in alternativa a quella ordinaria) potranno scegliere tra la trasmissione telematica oppure la spedizione postale della modulistica cartacea.

Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate nell’Allegato 4 al DPCM 20 dicembre 2012 (vedi allegato n. 2). Il file può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da UnionCamere e da altri Enti (vedi note successive) o con altri software purché rispettino le specifiche dell’Allegato 4.

Si precisa che ai fini di legge, non sono valide le dichiarazioni MUD inviate con altre modalità, quali ad esempio, supporti magnetici (floppy disk, CD, chiavette USB).

Il software per la compilazione e le istruzioni dettagliate per la trasmissione in via telematica del MUD sono disponibili inoltre sui seguenti siti internet:

http://www.mi.camcom.it/mud (CCIAA di Milano);

DIRITTI DI SEGRETERIA

Invio cartaceo del MUD

I diritti di segreteria spettanti alla CCIAA territorialmente competente devono essere versati utilizzando un bollettino di conto corrente postale a 3 sezioni indicando nella causale:

-
il codice fiscale del dichiarante (cioè l’impresa);
-
la dicitura “Diritti di segreteria MUD 2013 – (Legge 70/1994)”.

La sezione del bollettino postale riportante la dicitura “Attestazione in originale di versamento” deve essere allegata al MUD cartaceo. Per gli indirizzi e gli orari di sportello delle varie CCIAA di nostra competenza si rimanda alle note successive.

Diritti di segreteria

Gli importi dei diritti di segreteria restano invariati rispetto all’anno scorso e cioè:

-
15,00 euro per ogni dichiarazione MUD presentata su supporto cartaceo;
-
10,00 euro per ogni dichiarazione MUD inviata per via telematica.

Trasmissione telematica del MUD

Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici sicuri quali carta di credito o altri sistemi messi a disposizione dalle Camere di Commercio (ad es. Telemaco Pay).

MUD presentato alla C.C.I.A.A. di MILANO

Sito: http://www.mi.camcom.it/mud

I diritti di segreteria devono essere versati su c.c.p. n. 54950209, intestato a: CCIAA di Milano – MUD Servizio Tesoreria, Via Meravigli 9/b, 20123 Milano.

Il MUD ORDINARIO cartaceo può essere consegnato:

-
A MANO:
-
presso la CCIAA di Milano, in via Meravigli n. 9/a, da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
-
presso gli uffici decentrati della CCIAA di Milano (Assago, Legnano, Magenta, Melzo, Rho Pero, Sesto S. Giovanni, vedi anche http://www.mi.camcom.it/uffici-decentrati);

-
PER POSTA:
con raccomandata semplice (cioè senza ricevuta di ritorno) alla CCIAA di Milano, Casella Postale 789 - 20101 Milano

MUD presentato alla C.C.I.A.A. di MONZA E BRIANZA

Sito: http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=35504

I diritti di segreteria devono essere versati su c.c.p. n. 84380740, intestato a: CCIAA di Monza e Brianza – MUD 2013, Piazza Cambiaghi 9, 20900 - Monza.

Il MUD ORDINARIO cartaceo può essere consegnato:

-
A MANO:
-
presso la CCIAA di Monza e Brianza, in Piazza Cambiaghi 9, 20900 Monza, da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. 
-
presso gli uffici decentrati della CCIAA di Monza e Brianza (Desio, Cesano Maderno e Vimercate, vedi anche  http://www.mb.camcom.it/show.jsp?page=191060)
-
PER POSTA:
con raccomandata senza ricevuta di ritorno alla CCIAA di Monza e Brianza, Piazza Cambiaghi 9 - 20900 Monza. 

MUD presentato alla C.C.I.A.A. di LODI

Sito: http://www.lo.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=312

I diritti di segreteria devono essere versati su c.c.p. n. 36284206 intestato a: CCIAA di Lodi, Via Haussmann 11/15 - 26900 Lodi.

Il MUD ORDINARIO cartaceo può essere presentato:

-
A MANO:
presso la CCIAA di Lodi – Sportello Ambiente - Via Haussmann 11/15 – Lodi nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9.00-12.30 / mercoledì 9.00-16.00
-
PER POSTA:
con raccomanda senza ricevuta di ritorno alla CCIAA di Lodi – Via Haussmann 11/15 – 26900 Lodi.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni alle dichiarazioni MUD già presentate possono essere comunicate unicamente attraverso la presentazione di una nuova comunicazione rifiuti completa anche dei dati già dichiarati, da inviare con le stesse modalità utilizzate per la prima comunicazione. La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria e nel caso sia presentata oltre il termine di scadenza, alle sanzioni previste dalla normativa vigente.

SANZIONI

La mancata presentazione del MUD ovvero la presentazione incompleta o inesatta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (sanzione che diventa pari a € 5.167,00 per effetto dell’art. 16 delle L. 689/1981).

Se il MUD viene presentato in ritardo, ma entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine (cioè entro il 29 giugno 2013) è prevista una sanzione pecuniaria da € 26,00 a € 160,00 (sanzione che diventa pari a € 52,00 per effetto dell’art. 16 delle L. 689/1981).

Oltre il 29 giugno 2013 è prevista la sanzione amministrativa da € 2.600,00 a € 15.500,00 (che diventa pari a € 5.167,00 per effetto dell’art. 16 delle L. 689/1981).

Se i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti, ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00 (diventa € 517,00 per effetto dell’art. 16 delle L. 689/1981).

Gli importi sopra evidenziati sono frutto della disposizione dell’art. 16 della L. 689/1981 per cui è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo.

Allegati

-

DPCM 20 dicembre 2012;

-

Istruzioni per la compilazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (Allegato al DPCM 20 dicembre 2012).