MUD 2015 - Precisazioni

Alcune importanti precisazioni per la compilazione MUD 2015 contenute nelle Istruzioni di cui all’Allegato 1 al DPCM 17 dicembre 2014. Non sono ammesse né integrazioni, né rettifiche successive alla presentazione del MUD. E’ invece consentito presentare un nuovo MUD completo, in sostituzione di quello incompleto o parzialmente errato, purché sia consegnato entro il 30 aprile 2015 e dopo nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

29/apr/2015

Suggerimento n. 175/35 del 2 aprile 2015

Facciamo seguito al Suggerimento n. 106/2015 per evidenziare alle sole imprese che producono rifiuti “pericolosi” alcune importanti precisazioni utili sia per la corretta compilazione del MUD 2015, sia per evitare le possibili seguenti sanzioni:

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mancata presentazione del MUD : sanzione pari a € 5.167,00;

   

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presentazione MUD incompleta o inesatta: sanzione pari a € 5.167,00;

Se i dati contenuti nel MUD risultano incompleti o inesatti, ma sono comunque ricostruibili in base alle informazioni riportate nei registri di carico e scarico, nei formulari di trasporto o nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica una sanzione pari a € 517,00;

   

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presentazione MUD in ritardo, cioè dopo il 30 aprile 2015 ma entro il 29 giugno 2015: sanzione pari a € 52,00;

   

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presentazione MUD dopo il 29 giugno 2015: sanzione € 5.167,00.

Vi segnaliamo che non sono ammesse né integrazioni, né rettifiche successive alla presentazione della denuncia MUD.

E’ invece consentito presentare una nuova denuncia MUD completa, in sostituzione di una precedente incompleta o inesatta (quindi anche parzialmente errata), purché la nuova denuncia MUD sia consegnata entro il 30 aprile 2015 e dietro nuovo pagamento dei diritti di segreteria.

Per il nostro settore, i soggetti obbligati al MUD (oltre ai gestori degli impianti di rifiuti) sono fondamentalmente solo le imprese che producono (con le proprie maestranze e attrezzature) rifiuti pericolosi. Ad esempio, sostituiscono l’olio lubrificante dei motori (con produzione quindi di olio esausto), oppure effettuano la bonifica di amianto tramite la rimozione di manufatti contenenti amianto o eseguono le bonifiche di suoli contaminati.

Per il dettaglio dei soggetti obbligati al MUD si rimanda al Suggerimento n. 106/2015.

ATTENZIONE: COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA CARTACEA

Le imprese che producono rifiuti pericolosi in cantiere, ad esempio a seguito delle sopra descritte attività di bonifica, NON possono compilare il MUD su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata (riportata in Allegato 2 al DPCM 17/12/2014).

Il divieto è legato al fatto che dette imprese producono i rifiuti pericolosi “fuori dall’unità locale” (cioè presso il cantiere che è si il luogo si di produzione, ma che NON può configurarsi, a norma di legge, come unità locale da denunciare, ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate).

Cogliamo l’occasione per ricordare che, per il settore edile, l’unità locale deve riferirsi solo ed esclusivamente alla sede amministrativa dell’azienda e/o magazzino – deposito in quanto solo questi ultimi sono soggetti all’obbligo di denuncia, ai fini IVA, all’Agenzia delle Entrate.

Solo per i cantieri edili per i quali è stato installato un ufficio vendite immobiliari, sussiste l’obbligo di comunicazione ai fini IVA all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’apertura del cantiere.

Conseguentemente a tale divieto, dette imprese sono pertanto obbligate a presentare il MUD telematico per i rifiuti pericolosi (vedi istruzioni a pag. 3 e seguenti del Suggerimento n. 106/2015) compilando anche il modulo RE (che è stato previsto proprio per la denuncia dei rifiuti pericolosi prodotti fuori dall’unità locale, cioè prodotti nei cantieri).

Detto divieto è esplicitato nelle pieghe delle istruzioni ministeriali (vedi punto 4 allegato 1 al decreto in parola).

Diversamente, per le imprese che producono rifiuti pericolosi nelle proprie officine meccaniche (purché detti magazzini/depositi risultino denunciati all’Agenzia delle Entrate) ove avviene l’attività di manutenzione del parco veicolare con produzione di rifiuti pericolosi (ad esempio, sostituzione di olio lubrificante dei motori con produzione quindi di olio nero esausto) è possibile compilare il MUD, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata sempreché, dette imprese ricadano nelle condizioni previste dalla norma e cioè ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

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l’ impresa ha prodotto da 1 ad un massimo di 7 rifiuti pericolosi;

   

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i rifiuti sono prodotti nell’unità locale (officina) a cui la dichiarazione si riferisce;

   

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per ogni rifiuto pericoloso prodotto siano stati utilizzati non più di 3 trasportatori e non più di 3 destinatari finali.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 1 del DPCM 17 dicembre 2014 (G.U. n. 299 del 27/12/2014 Serie Generale), il modello di MUD 2015 sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile 2015 (con riferimento ai rifiuti prodotti, in giacenza, smaltiti o gestiti nel corso nell’anno 2014) e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).