Impianti recupero-smaltimento rifiuti: comunicazione O.R.S.O. entro il 30 aprile 2016

I gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti devono comunicare tramite l’applicativo web O.R.S.O. i dati dei rifiuti gestiti nell’anno 2015, entro il 30 aprile 2016. Detto adempimento non sostituisce il MUD che dovrà essere compilato in formato telematico anche dai citati gestori entro il 30 aprile 2016.

30/apr/2016

Suggerimento n.166/51 del 6 aprile 2016

Facciamo seguito al Suggerimento n. 184/2015 per informare i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti che, entro il 30 aprile 2016, devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno 2015 (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando esclusivamente l’applicativo web O.R.S.O. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), collegandosi al sito http://weborso.arpalombardia.it e utilizzando l’attuale versione aggiornata dell’applicativo, denominata O.R.S.O 3.0.

Detto adempimento non sostituisce il MUD che, pertanto, dovrà essere compilato in formato telematico anche dai citati gestori entro il 30 aprile 2016.

L’applicativo O.R.SO. è previsto dall’articolo 18, comma 3 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. unitamente alla D.G.R. n. IX/2513/2011 del 16 novembre 2011 e al D.d.s. 19 marzo 2013 n.2578 e, deve essere presentato per tutti gli impianti che effettuano recupero e/o smaltimento di rifiuti indipendentemente dal tipo di autorizzazione (semplificata, ordinaria, AIA).

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DELL’APPLICATIVO O.R.S.O

  • i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento rifiuti (con procedura O.R.S.O. ordinaria vedi istruzioni riportate di seguito);
  • i gestori di impianti che effettuano solo operazioni di stoccaggio di rifiuti di terzi R13 e/o D15 (con procedura O.R.S.O. semplificata, vedi istruzioni riportate di seguito).

SOGGETTI ESCLUSI DA O.R.S.O.

Non sono tenuti alla compilazione dell’applicativo O.R.S.O.:

  • i gestori di impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti (art. 208 c.15 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
  • i produttori autorizzati (R13 e/o D15) che effettuano solo lo stoccaggio dei propri rifiuti.

Si coglie l’occasione per chiarire la differenza tra stoccaggio e deposito di rifiuti.

L’obbligo di richiedere l’autorizzazione per effettuare lo stoccaggio dei propri rifiuti scatta solo quando il produttore dei medesimi non rispetta le condizioni previste per i depositi presso il luogo di produzione (cioè dall’articolo 183 c.1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

Pertanto il deposito temporaneo di rifiuti effettuato presso il luogo di produzione (cioè presso il cantiere edile dove è avvenuta la produzione) è consentito senza richiedere preventive autorizzazioni, purché si rispettino tutte le condizioni del citato articolo 183 c.1 lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

COMPILAZIONE APPLICATIVO WEB O.R.S.O (modalità, contenuti e tempistiche)

Procedura ordinaria

Per accedere al software è necessario collegarsi al sito internet: http://weborso.arpalombardia.it.

L’accesso all’applicativo O.R.S.O. avviene attraverso l’inserimento di un username corrispondente al nome dell’impianto e ad una prima password per l’inserimento, modifica o lettura dei dati mentre per la validazione dei dati inseriti è necessaria una seconda password.

Username e prima/seconda password sono inviate ai gestori degli impianti dalle Province di competenza (cioè dalla Provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto) tramite apposita lettera di accompagnamento.

Qualora i gestori dei citati impianti non avessero ancora ricevuto la lettera o in caso di chiarimenti in merito all’applicativo ORSO 3.0, possono contattare i seguenti uffici:

  • per la Città Metropolitana di Milano:

dr.ssa Virginia Panzeri, tel. 02.77402867, e-mail: v.panzeri@cittametropolitana.mi.it

  • per la Provincia di Monza e Brianza:
  1. Matteo Lombardi, tel. 02.69666333, e-mail: osservatoriorifiuti@arpalombardia.it
  • per la Provincia di Lodi:

dr.ssa Nadia Rizzotti, tel. 0371.442228, e-mail: nadia.rizzotti@provincia.lodi.it  

I gestori degli impianti devono inserire i seguenti dati obbligatori e minimali secondo la frequenza di compilazione indicata nella tabella seguente.

DATI RICHIESTI (TONNELLATE)

DETTAGLIO

FREQUENZA DI COMPILAZIONE

Rifiuti in ingresso

Mensile per ogni CER

Trimestrale (entro 90 giorni dalla scadenza del periodo)

Rifiuti in uscita

Mensile per ogni CER

Trimestrale (entro 90 giorni dalla scadenza del periodo)

Rifiuti che non rispettano le caratteristiche di “MPS” (materie sostanze e prodotti secondari ex art. 181-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.e.i.) ma che sono avviati ad altri impianti di effettivo recupero (deve essere indicata l’operazione di recupero)

Annuale

Annuale (entro il 30 aprile)

Rifiuti avviati a effettivo recupero di energia

Annuale

Annuale (entro il 30 aprile)

MATERIALI SOSTANZE E PRODOTTI SECONDARI (MPS) IN USCITA NELL’ANNO

Materiali effettivamente recuperati come materia e che non necessitano, per il loro utilizzo, di ulteriori trattamenti

Annuale

Annuale (entro il 30 aprile)

Eventuali perdite di processo

Annuale

Annuale (entro il 30 aprile)

La validazione dei dati inseriti avviene dal compilatore entro il 30 aprile di ogni anno per i dati relativi all’anno precedente. Detta validazione avviene attraverso un’altra password (seconda password).

Procedura semplificata (solo per attività di stoccaggio rifiuti)

Per accedere al software, inserire e convalidare i dati, è necessario attenersi alle medesime modalità precedentemente descritte per coloro che devono utilizzare la procedura ordinaria.

La procedura semplificata si discosta da quella ordinaria in quanto i soggetti che effettuano solo operazioni di stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi (R13 e/o D15) dovranno limitarsi a compilare solo alcune parti dell’applicativo e più precisamente:

  • parte annuale;
  • mese di dicembre (indicando il totale annuo e riportando nel campo note la dicitura “totale annuo”).

Si ricorda che gli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. definiscono:

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di recupero/riciclo indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).

D15: deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

SANZIONI

Come previsto dall’articolo 54 comma 2 lettera 0a) della L.R. 26/2003, come modificato dalla L.R. 10/2009 nota come “Collegato Ordinamentale”, in merito all’applicativo web O.R.S.O. ha introdotto una sanzione pari ad un importo compreso tra € 1.000,00 e € 10.000,00 per:

  • inosservanza dell’obbligo di compilazione dei dati;
  • mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti punti;
  • mancata comunicazione di tutti i dati e le informazioni minimali (come precisato nell’allegato alla citata delibera).

Per effetto dell’articolo 16 della L. 689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a € 2.000,00.