Gasolio per autotrazione: rimborso accise per i consumi effettuati nel 3° trimestre - Scadenza 31 ottobre 2012
Scade il 31 ottobre 2012 il termine per poter presentare all’Agenzia delle Dogane le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 3° trimestre 2012 con riferimento ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2012.
30/ott/2012
Suggerimento n.386/108 del 5 ottobre 2012
Facciamo seguito al Suggerimento n. 275 del 11 luglio 2012 per ricordare alle imprese associate che, con l'approvazione della legge 24 marzo 2012 n. 2, è stata introdotta la trimestralizzazione del rimborso dei consumi di gasolio per le imprese che effettuano attività di autotrasporto sia in conto proprio sia in conto terzi, con autocarri di massa massima superiore a 7,5 tonnellate.
L'Agenzia delle Dogane con la circolare del 27 settembre 2012 (vedi allegato) ha comunicato che le Imprese esercenti l’attività di autotrasporto merci su strada, sia in conto proprio sia in conto terzi, con autocarri di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate, possono richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2012 (c.d. 3° trimestre).
In attuazione dell'art. 61 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e, tenuto conto dell'intervenuto aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (legge 183/2011 art.33 c.30, D.D. RU 88789 del 11/08/2012), l’entità del beneficio riconoscibile per il 3° trimestre è pari a:
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209,98609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 10 agosto 2012; |
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214,18609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l’11 agosto ed il 30 settembre 2012. |
Sono esclusi dal sopracitato beneficio i soggetti che operano con mezzi di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RIMBORSO
Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2012, può essere presentata la dichiarazione di rimborso delle accise all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente a decorrere dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre 2012.
Detta dichiarazione può essere consegnata a mano o tramite posta ordinaria, utilizzando la modulistica cartacea (vedi allegato) oppure il software scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Dogane:
Il software è aggiornato per la compilazione e la stampa dell'apposita dichiarazione di cui sopra, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (floppy disk o CD-rom) al competente Ufficio delle Dogane.
Di seguito vengono indicati gli uffici dell’Agenzia delle Dogane per le Province di nostra competenza:
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per MILANO CITTA’ l’Ufficio competente è:
Dogane di Milano 1 - Via Ceresio, 12 - 20154 Milano
Orari sportelli:
da lunedì a venerdì: 8:00 - 18:00
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per Comuni nelle PROVINCE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI gli Uffici competenti sono:
Dogane di Milano 2 - Via Valtellina, 1 - 20159 Milano
Orari sportelli:
da lunedì a venerdì: 08:00-14:00 e 14:30-18:00
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Segnaliamo inoltre alle imprese associate che la dichiarazione di rimborso delle accise può essere effettuata anche tramite invio telematico (come precisato con la nota dell’Agenzia delle Entrate RU 59316 del 07/05/2010) per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
In particolare:
1)
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gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
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2)
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le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito http://www.agenziadogane.gov.it nella specifica sezione ad esso relativa. |
MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL RIMBORSO
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 277/2000, decorsi 60 giorni dal ricevimento della citata dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Dogane, senza che all'Impresa sia stato notificato alcun provvedimento di diniego, l'istanza medesima si considera accolta e le Imprese possono utilizzare in compensazione tramite il Modello F24, l'importo del credito spettante, indicando il codice tributo 6740.
Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 della legge 24 marzo 2012 n. 27 sopra menzionata, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del silenzio-assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane, viene fissato al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto (cioè entro il 31 dicembre 2013).
Da tale termine quindi, decorrono i 6 mesi entro i quali, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate, cioè entro il 30 giugno 2014.
Attenzione
Segnaliamo alle imprese che nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare le fatture di acquisto del gasolio specificando il numero delle medesime, il totale in litri di gasolio e l’importo totale. In quest’ambito, essendo la fattura l’unico documento accettato per attestare i consumi, ne consegue che le “schede carburanti” non possono essere utilizzate a tale fine, e quindi, le Imprese che si riforniscono di carburante presso distributori pubblici dovranno concordare, con il gestore di detto impianto, il rilascio delle citate fatture.
Considerato che nel “quadro B” dell’istanza di rimborso vengono esplicitamente richiesti per singolo autocarro:
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targa; |
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Km percorsi; |
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consumo di gasolio; |
ne consegue che le Imprese si devono organizzare per annotare detti dati indispensabili per la compilazione della sopracitata istanza di rimborso.
Precisiamo inoltre che per ciascun veicolo avente diritto al beneficio dovrà essere indicato il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato, cioè al termine del trimestre di riferimento.
Ricordiamo infine che i depositi privati di gasolio non possono essere utilizzati per l’approvvigionamento di autovetture, per le quali l’unica possibilità è il rifornimento solo presso distributori pubblici (ai sensi dell’Allegato A punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 14 luglio 1992, n. V1548).
SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e con l’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.
Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione in fedele.
Infine, ricordiamo alle imprese che in base all'art. 4 comma 2 del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato, l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.
Per la compilazione del modello F24 e per le disposizioni relative alle autorizzazioni per gli impianti di gasolio ad uso privato si rimanda al già citato Suggerimento n. 275/2012.
ALLEGATI
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circolare Agenzia delle Dogane n. 114075 del 27 settembre 2012; |
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modello di dichiarazione per il trimestre 1° luglio-30 settembre 2012. |