Gasolio per autotrazione: rimborso accise per consumi effettuati nel 2° trimestre. Scadenza 31 luglio 2012

Scade il 31 luglio 2012 il termine per poter presentare all’Agenzia delle Dogane le istanze di rimborso “Accise Gasolio” utilizzato per autotrazione nel 2° trimestre 2012.

31/lug/2012

Suggerimento n. 275/75 dell’11 luglio 2012

Facciamo seguito al Suggerimento n. 208 del 25 maggio 2012 per informare le imprese associate di un’importante novità.

NOVITÀ

Con l'approvazione della legge 24 marzo 2012 n. 27 (di conversione del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, c.d. “Decreto Sviluppo”) viene introdotta la trimestralizzazione del rimborso dei consumi di gasolio per le imprese che effettuano attività di autotrasporto sia in conto proprio sia in conto terzi, con autocarri di massa massima superiore a 7,5 tonnellate.

La circolare n. 22756 del 24/02/2012 dell'Agenzia delle Dogane (vedi allegato) chiarisce che la frequenza delle domande di rimborso passa da annuale a trimestrale.

In pratica, la domanda per il rimborso delle accise non dovrà più essere presentata entro il 30 giugno (con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’intero anno precedente) ma dovrà essere presentata entro il mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento, pena la decadenza.

Vengono individuati i seguenti 4 trimestri:

  • gennaio-marzo;
  • aprile-giugno;
  • luglio-settembre;
  • ottobre-dicembre.

Ne consegue quindi che alla luce delle nuove disposizioni di legge e dei chiarimenti giunti dall’Agenzia delle Dogane la disciplina precedente e illustrata anche nel nostro Suggerimento n. 208 del 25 maggio 2012 è da considerarsi valida solo per i consumi effettuati fino al 31/12/2011.

TRIMESTRE 1° APRILE-30 GIUGNO 2012

L'Agenzia delle Dogane con la circolare del 22 giugno 2012 (vedi allegato) ha comunicato che le Imprese esercenti l’attività di autotrasporto merci su strada, sia in conto proprio sia in conto terzi, con autocarri di massa massima complessiva superiore a 7,5 tonnellate, possono richiedere il rimborso delle accise per i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno 2012.

In attuazione dell'art. 61 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e, tenuto conto dell'intervenuto aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante (decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, art. 2, comma 3), l’entità del beneficio riconoscibile è pari a:

  • 189,98609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° aprile e il 7 giugno 2012;
  • 209,98609 euro per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra l’8 e il 30 giugno 2012.

Sono esclusi dal sopracitato beneficio i soggetti che operano con mezzi di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate.

ATTENZIONE (consumi 1° trimestre 2012)

In merito invece ai precedenti consumi di gasolio, effettuati nel primo trimestre 2012 (cioè dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012), gli Uffici delle Dogane ci hanno segnalato per vie brevi che, se non è stata ancora inoltrata alcuna istanza di rimborso per detto periodo e nonostante i termini siano già scaduti (al 30/04/2012), è comunque consigliabile presentare l’istanza di rimborso con le stesse modalità e modulistica specificate nelle note seguenti.

ATTENZIONE (consumi anno 2011)

Analoga procedura può essere seguita anche da coloro che non avessero ancora presentato istanza di rimborso per i consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2011.

Gli Uffici delle Dogane ci hanno inoltre segnalato che, per detti consumi dichiarati oltre i termini, non sono in grado, ad oggi, di garantire con certezza il rimborso, in quanto la normativa in materia in questi giorni sta subendo ulteriori modifiche da parte del Governo.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RIMBORSO

Con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2012, può essere presentata la dichiarazione di rimborso delle accise all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 luglio 2012.

Detta dichiarazione può essere consegnata a mano o tramite posta ordinaria, utilizzando la modulistica cartacea (vedi allegato) oppure il software scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Dogane:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/Benefici+per+il+gasolio+da+autotrazione/ .

Il software è aggiornato per la compilazione e la stampa dell'apposita dichiarazione di cui sopra, da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico (floppy disk o CD-rom) al competente Ufficio delle Dogane.

Di seguito vengono indicati gli uffici dell’Agenzia delle Dogane per le Province di nostra competenza:

per MILANO CITTÀ l’Ufficio competente è:
Dogane di Milano 1 - Via Ceresio, 12 - 20154 Milano
Orari sportelli:
da lunedì a venerdì: 8:00 - 18:00

per Comuni nelle PROVINCE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI gli Uffici competenti sono:
Dogane di Milano 2 - Via Valtellina, 1 - 20159 Milano
Orari sportelli:
da lunedì a venerdì: 08:00-14:00 e 14:30-18:00

Segnaliamo inoltre alle imprese associate che la dichiarazione di rimborso delle accise può essere effettuata anche tramite invio telematico (come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane del 30 gennaio 2012) per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

In particolare:

  • gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
  • le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito http://www.agenziadogane.gov.it

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL RIMBORSO

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 277/2000, decorsi 60 giorni dal ricevimento della citata dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Dogane, senza che all'Impresa sia stato notificato alcun provvedimento di diniego, l'istanza medesima si considera accolta e le Imprese possono utilizzare in compensazione tramite il Modello F24, l'importo del credito spettante, indicando il codice tributo 6740 (per la compilazione del modello F24 si rimanda al fac-simile in allegato).

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 61 della legge 24 marzo 2012 n. 27 sopra menzionata, il limite temporale per l’utilizzo in compensazione del credito riconosciuto per effetto del silenzio-assenso o del provvedimento espresso dell’Ufficio delle Dogane, viene fissato al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui il credito è sorto.

Da tale termine quindi, decorrono i 6 mesi entro i quali, deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate.

Per esempio, con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2012 (cioè dal 1° gennaio al 31 marzo 2012), potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2013 mentre il rimborso in denaro per la fruizione dell’eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2014.

Attenzione

Segnaliamo alle imprese che nella compilazione della dichiarazione è necessario indicare le fatture di acquisto del gasolio specificando il numero delle medesime, il totale in litri di gasolio e l’importo totale. In quest’ambito, essendo la fattura l’unico documento accettato per attestare i consumi, ne consegue che le “schede carburanti” non possono essere utilizzate a tale fine, e quindi, le Imprese che si riforniscono di carburante presso distributori pubblici dovranno concordare, con il gestore di detto impianto, il rilascio delle citate fatture.

Considerato che nel “quadro B” dell’istanza di rimborso vengono esplicitamente richiesti per singolo autocarro:

  • targa;
  • Km percorsi;
  • consumo di gasolio

ne consegue che le Imprese si devono organizzare per annotare detti dati indispensabili per la compilazione della sopracitata istanza di rimborso.

Precisiamo inoltre che per ciascun veicolo avente diritto al beneficio dovrà essere indicato il chilometraggio registrato dal contachilometri alla chiusura del periodo considerato, cioè al termine del trimestre di riferimento.

Ricordiamo infine che i depositi privati di gasolio non possono essere utilizzati per l’approvvigionamento di autovetture, per le quali l’unica possibilità è il rifornimento solo presso distributori pubblici (ai sensi dell’Allegato A punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 14 luglio 1992, n. V1548).

SANZIONI

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o fa uso di dette dichiarazioni nei casi previsti dal D.P.R. n. 76/2000, è punito ai sensi dell’articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) con la reclusione fino a due anni, e con l’articolo 496 c.p. (false dichiarazioni sulla identità o qualità personali proprie o di altri) con la reclusione fino ad un anno e con la sanzione amministrativa fino a 516,50 euro.

Inoltre, se l’impresa esercente l’attività di autotrasporto merci (in conto proprio o in conto terzi) sia stata ammessa alla fruizione dei benefici fiscali sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si deve applicare la disposizione di cui all’articolo 75 del sopracitato decreto con conseguente decadenza per l’impresa dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione in fedele.

Infine, ricordiamo alle imprese che in base all'art. 4 comma 2 del D.P.R n. 277/2000, quando l'Agenzia delle Dogane procederà al controllo delle dichiarazioni presentate, potrà annullare con provvedimento motivato, l'atto di assenso formatosi a seguito del silenzio-assenso.

ATTENZIONE

AUTORIZZAZIONI “IMPIANTI GASOLIO AD USO PRIVATO”

Ricordiamo alle imprese che l’installazione e l’esercizio di distributori di gasolio ad uso privato, collegati con serbatoio (sia inferiore sia superiore a 10 m³), devono essere preventivamente “autorizzati”.

L'autorizzazione (ai sensi degli artt. 15 e 16 della 1.r.n. 28/84  e secondo quanto ribadito anche nell’Allegato A punto 11 della Deliberazione del Consiglio Regionale del 14 luglio 1992, n. V1548) viene rilasciata a condizione che il numero degli automezzi motivi congruamente l'installazione dell'impianto di gasolio.

Il numero degli automezzi, escluse le autovetture, non può essere inferiore a 7 (mentre è pari a 5 per le ditte di autotrasporti o di autoservizi).

Ne consegue che possono essere indicati nel “quadro B” della citata dichiarazione solo i prelievi di gasolio effettuati da tali impianti autorizzati.

Cogliamo l’occasione per segnalare che, ai sensi dell’articolo 28 della D.G.R. n. 7/20635 del 11 febbraio 2005 (2° Supplemento Straordinario al n. 9 del B.U.R.L. del 1° marzo 2005) la richiesta di autorizzazione per l’installazione di un impianto fisso o mobile, ad uso privato deve essere presentata al Comune dove si intende realizzare l’impianto.

Definizione di “impianto ad uso privato”

L’articolo 91 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 (di cui al precedente art. 11 della L.R. 24/2004) ha definito per “impianto di distribuzione di carburante ad uso privato”:

[…] tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo.

Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito. […]

L’installazione e l’esercizio di tale impianto è subordinato anche alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/49784 del 28 marzo 1985 (c.d Regolamento Locale d’Igiene - tipo della Regione Lombardia) e dal Regolamento Regionale del 13 maggio 2002 n. 2.

Ad esempio:

  • se il serbatoio ha capacità inferiore o pari a 10 m³ è necessario possedere apposita autorizzazione comunale;
  • se il serbatoio ha capacità superiore a 10 m³ è necessario possedere oltre all’apposita autorizzazione comunale anche la licenza U.T.F..

Infine segnaliamo che tutti i distributori privati di gasolio devono osservare, inoltre, ulteriori disposizioni tecniche vigenti come, ad esempio, l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), e l’installazione della messa a terra degli impianti (ai sensi della legge n. 37/2008).

Prove di tenuta sui serbatoi

Secondo quando fissato dalla D.G.R. n. 4146 del 06/04/2001 e dalle “Linee Guida sui serbatoi interrati” redatte da ARPA Lombardia ad aprile 2004, i serbatoi devono essere periodicamente sottoposti a prove di tenuta, al fine di verificarne l’integrità strutturale.

Le prove di tenuta sui serbatoi devono avvenire con la seguente cadenza:

  • annuale (per età maggiore di 30 anni o sconosciuta);
  • biennale (per età compresa tra 15 e 30 anni);
  • triennale (a partire dal 5° anno dal risanamento del serbatoio).

Allegati

circolare Agenzia delle Dogane n. 22756 del 24 febbraio 2012

circolare Agenzia delle Dogane del 22 giugno 2012

modello di dichiarazione per il trimestre 1° aprile-30 giugno 2012

come compilare il modello F24 – codice tributo 6740