Dichiarazione SISTRI (ex MUD) da presentare entro il 30 aprile 2012

Solo i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI hanno l’obbligo di comunicare, entro il 30 aprile 2012, i dati relativi ai rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nell’anno 2011 tramite la Dichiarazione SISTRI 2012 (ex MUD). Detta dichiarazione può essere presentata con due modalità, a scelta dell'interessato: compilazione telematica (portale www.sistri.it o tramite www.mudtelematico.it) oppure mediante compilazione della modulistica MUD cartacea da trasmettere alla CCIAA.

29/apr/2012

Suggerimento n.150/40 dell'11 aprile 2012

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 384 del 29 dicembre 2011 per informare che, entro il 30 aprile 2012, solo i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI hanno l’obbligo di comunicare le seguenti informazioni relative all’anno 2011 (Dichiarazione SISTRI 2012):

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il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro di carico-scarico rifiuti, suddiviso per codici CER;

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il quantitativo totale annotato in scarico sul registro di carico-scarico rifiuti, per ciascun codice CER, con le relative destinazioni;

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le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate, solo per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;

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il quantitativo totale che risulta eventualmente in giacenza al 31/12/2011, per ciascun codice CER.

Detto obbligo è previsto dalla legge 70/94, dal Dpcm 27 aprile 2010 e dal D.M. 18 febbraio 2011 n. 52 e s.m.i. (c.d. “Testo Unico Sistri”).

La presentazione della Dichiarazione SISTRI è disciplinata dalla circolare del Ministero dell’Ambiente del 2 marzo 2011, n. 6774.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE SISTRI

Pertanto solo i soggetti obbligati ad aderire al sistema Sistri (e che già erano tenuti alla presentazione del MUD di cui alla Legge 70/94) e più precisamente:

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Produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con un volume d'affari non superiore a 8.000 Euro);

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Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (con più di 10 dipendenti) di cui all'art. 184, comma 3 lettere:

c)

rifiuti da lavorazioni industriali;

d)

rifiuti da lavorazioni artigianali;

g)

rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi;

>

Gestori di rifiuti che eseguono operazioni di recupero e/o di smaltimento di rifiuti, hanno l’obbligo di comunicare, entro il 30 aprile 2012, i dati relativi ai rifiuti prodotti, gestiti e smaltiti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 

Imprese Edili ESCLUSE dalla presentazione della Dichiarazione SISTRI MUD.

Le lavorazioni delle Imprese edili NON sono inquadrabili nelle sopra citate lettere c), d) e g) perché espressamente descritte nella lettera b) del citato art. 184, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e più precisamente:

b)

i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis.

Ne consegue che, per quanto riguarda il settore delle costruzioni, sono quindi escluse dall’obbligo di presentare la Dichiarazione Sistri 2012 (ex MUD):

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le imprese edili che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all’articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

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le imprese edili che producono, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi (di cui all’articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Diversamente, sono obbligate alla Dichiarazione Sistri 2012 (ex MUD), le Imprese edili che “producono direttamente” rifiuti pericolosi, ad esempio:

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rimuovono terre e rocce da scavo contaminate nell’ambito di progetti di bonifica (essendo iscritte alla categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali);

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rimuovono manufatti in cemento-amianto (essendo iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali);

-

eseguono in conto proprio la manutenzione del parco veicolare (con produzione di filtri, olio e batterie esauste).

Si precisa che, per i rifiuti pericolosi conferiti in discariche autorizzate o presso impianti di trattamento, la Dichiarazione Sistri (ex MUD) deve essere effettuata da colui che produce i rifiuti pericolosi nello svolgimento della sua attività e pertanto, i soggetti terzi (cioè le ditte specializzate munite di apposite autorizzazioni alle quali l’impresa committente affida i lavori) hanno l’obbligo di comunicare i rifiuti prodotti per la parte di lavoro che hanno eseguito.

ALTRI SOGGETTI ESCLUSI DALLA DICHIARAZIONE SISTRI

Oltre ai sopracitati soggetti esclusi, si precisa inoltre che sono esclusi dalla Dichiarazione Sistri anche i seguenti soggetti:

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i trasportatori “professionali” di rifiuti in conto terzi;

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coloro che eseguono attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;

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i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

La Dichiarazione Sistri può essere presentata con le seguenti modalità a scelta dell'interessato:

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compilando le schede, in via telematica, tramite il portale Sistri (www.sistri.it);
oppure
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compilando la modulistica cartacea già utilizzata nel 2011 (ai sensi del Dpcm 27 aprile 2010 e scaricabile dal sito internet della CCIAA di Milano http://www.mi.camcom.it/modulistica5);
oppure
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utilizzando il software per la compilazione su supporto informatico (scaricabile dal sito internet www.ecocerved.it oppure www.unioncamere.gov.it);

Oltre alla modalità telematica accessibile dal portale Sistri, è ancora possibile eseguire la compilazione via telematic a anche tramite il sito www.mudtelematico.it , con utilizzo della firma elettronica (smart card). Per l’invio telematico è richiesto però il pagamento con carta di credito oppure tramite il servizio Telemaco Pay.

PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA

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Euro 10,00 per ogni dichiarazione SISTRI su supporto informatico (no chiavetta USB); 
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Euro 10,00 per ogni dichiarazione SISTRI per via telematica; 
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Euro 15,00 per ogni dichiarazione SISTRI presentata su supporto cartaceo. 

Per le modalità di presentazione della Dichiarazione SISTRI sopraindicate, i diritti di segreteria  vanno versati sui rispettivi conti correnti postali, in base alla CCIAA di competenza (vedi allegato e note successive).

Per coloro che scegliessero di presentare la Dichiarazione SISTRI in via telematica tramite la compilazione delle schede sul portale www.sistri.it, non andrà versato alcun diritto di segreteria, in quanto il servizio è già compreso nel contributo annuale SISTRI.

Per chi si avvale della possibilità di utilizzare la vecchia modulistica MUD 2011 contenuta nel Dpcm 27 aprile 2010, le regole di compilazione e presentazione non sono variate rispetto allo scorso anno (vedi Suggerimenti Assimpredil Ance n. 187 e n. 214 del 2010 e n. 114 del 2011).

Importante

Per i cantieri edili, con produzione di rifiuti pericolosi, è ancora previsto il modulo cartaceo RE. Con detto modulo si devono indicare le quantità di rifiuti pericolosi prodotti e/o smaltiti nel 2011 riferiti a tutti i cantieri ubicati nel medesimo Comune. Detto modulo RE deve essere allegato, unitamente alle altre schede/moduli, alla Dichiarazione Sistri cartacea (ex MUD ordinario).

MODULISTICA “SEMPLIFICATA”

Possono utilizzare la “Modulistica Semplificata” solo le imprese produttrici di rifiuti pericolosi che soddisfano, contemporaneamente, tutte le seguenti condizioni:

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presentano il MUD su supporto cartaceo;
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hanno prodotto nel 2011 non più di tre tipi di rifiuti pericolosi;
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i rifiuti siano stati prodotti nella medesima unità locale produttiva a cui si riferisce la comunicazione;
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non abbiano utilizzato, per ciascun rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, né più di tre destinatari.

Attenzione

Non possono utilizzare la “Modulistica Semplificata Cartacea” le Imprese edili che producono rifiuti pericolosi nei cantieri, ad esempio a seguito di attività di bonifica di siti contaminati (cioè con produzione di terre e rocce da scavo contaminate) oppure a seguito di attività di bonifica di beni contenenti cemento-amianto (cioè rimozione di coperture e/o manufatti in cemento amianto) perché il luogo di produzione si configura con il cantiere che, come noto, NON può essere considerato un’unità locale in quanto non soggetto a REA (Repertorio Economico Amministrativo).

Possono invece utilizzare la “Modulistica Semplificata Cartacea” le Imprese edili che producono rifiuti pericolosi nei propri magazzini/depositi a seguito di attività di manutenzione del parco veicolare (cioè sostituzione oli, filtri e batterie esauste) purché detti magazzini/depositi siano individuati dal Certificato di iscrizione alla CCIAA (cioè unità locali soggette a REA).

MODALITA’ di PRESENTAZIONE

(vedi allegato)

La Dichiarazione Sistri tramite Modulistica Cartacea o Mud telematico deve essere presentata alle Camere di Commercio presso cui ha sede l’unità locale in cui sono materialmente prodotti, avviati al recupero o smaltiti i rifiuti pericolosi cioè magazzino/deposito risultanti dal certificato d’iscrizione alla CCIAA e nei quali sono stati prodotti detti rifiuti (per esempio: oli usati, filtri dell’olio, filtri del gasolio, batterie esauste al piombo, ecc.).

Invece rifiuti pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione, scavo, manutenzione e bonifiche e quindi prodotti in siti non qualificabili come unità locali (infatti, il cantiere edile, ai fini REA, non deve essere denunciato alla CCIAA), la Modulistica Cartacea o Mud telematico devono essere presentati alla CCIAA presso cui è situata la sede amministrativa dell’Impresa da cui funzionalmente dipende l’organizzazione dei lavori eseguiti.

SANZIONI

Per le seguenti violazioni:

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mancata presentazione della dichiarazione SISTRI ;
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presentazione oltre i termini previsti
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presentazione incompleta o inesatta; 

sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (sanzione minima € 5.167,00 per effetto dell’articolo 16 della L. 689/1981).

Ai sensi dell’art. 258 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione SISTRI (ex MUD) consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1550,00 (sanzione minima € 517,00 per effetto dell’articolo 16 della L. 689/1981).

ATTENZIONE

Vi invitiamo a rispettare il termine della scadenza di lunedì 30 aprile 2012 perché non è più prevista la sanzione amministrativa pecuniaria d’importo ridotto per la dichiarazione effettuata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione (v. art. 35 del  D.Lgs. 205/2010 di modifica del comma 1 dell’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).

“MINI MUD”

Segnaliamo infine alle imprese che il D.M. 18 febbraio 2011 n. 52 all’art. 28 comma 1 stabilisce che, per quanto riguarda l’anno 2012, i soggetti obbligati dovranno presentare con le stesse modalità sopra esposte, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del sistema SISTRI, la Dichiarazione SISTRI per il periodo antecedente l’entrata in operatività di SISTRI (c.d. mini MUD).

Allo stato attuale della normativa e salvo ulteriori proroghe/modifiche, SISTRI sarà operativo dal 30 giugno 2012, pertanto le informazioni relative al periodo antecedente di cui sopra, e cioè dal 01/01/2012 al 30/06/2012, (c.d. mini MUD) dovranno quindi essere comunicate entro il 31 dicembre 2012.

Tenendo conto della complessità del sistema SISTRI e delle numerose proroghe e modifiche che ha subìto, sarà nostra cura tenere aggiornate le imprese tramite appositi Suggerimenti.


 

Allegati

Modalità di presentazione della Dichiarazione Sistri 2012 (dati 2011)