DICHIARAZIONE SISTRI (EX MUD) DA PRESENTARE ENTRO IL 30 APRILE 2011

I soggetti tenuti ad aderire al SISTRI hanno l’obbligo di comunicare, entro il 30 aprile 2011, i dati relativi ai rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati nell’anno 2010 tramite la dichiarazione SISTRI 2011 (ex MUD).

29/apr/2011

Newsletter n. 18/33 del 21 aprile 2011

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 214 del 18 maggio 2010 per informare che, entro il 30 aprile 2011, solo i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI hanno l’obbligo di comunicare le seguenti informazioni relative all’anno 2010 (dichiarazione SISTRI 2011):
  • il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro di carico-scarico rifiuti, suddiviso per codici CER;
  • il quantitativo totale annotato in scarico sul registro di carico-scarico rifiuti, per ciascun codice CER, con le relative destinazioni;
  • le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate, solo per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti;
  • il quantitativo totale che risulta eventualmente in giacenza, per ciascun codice CER.

Detto obbligo è previsto dalla legge 70/94, dal Dpcm 27 aprile 2010 e dall'articolo 12 del Dm 17 dicembre 2009, come modificato con il D.M. 22 dicembre 2010.
 
Le informazioni relative al periodo 01/01/2011 - 31/05/2011 (c.d.
mini MUD) dovranno invece essere comunicate entro il 31 dicembre 2011. Seguirà un successivo Suggerimento in prossimità della scadenza.
 
Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare del 2 marzo 2011, n. 6774 ha fornito indicazioni operative relative all'assolvimento di detto obbligo di Dichiarazione annuale Sistri (ex MUD).
 
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA DICHIARAZIONE SISTRI

 

-
i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (tranne gli imprenditori agricoli con un volume d'affari non superiore a 8.000 Euro);
   
- i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (con più di 10 dipendenti) di cui all'art. 184, comma 3 lettere :
  c) rifiuti da lavorazioni industriali;
  d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
  g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acquee reflue e da abbattimento di fumi;
   
- le Imprese che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
   
Le lavorazioni delle Imprese edili NON sono inquadrabili nelle sopra citate lettere c), d) e g) perché espressamente descritte nella lettera b) del citato art. 184, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e più precisamente :
 
b) 
i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
 
Ne consegue che, per quanto riguarda il settore delle costruzioni,
sono quindi escluse dall’obbligo di presentare la Dichiarazione Sistri 2011 (ex MUD):
le imprese edili
 che producono rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all’articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
le imprese edili
 che producono, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi (di cui all’articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Diversamente, sono obbligate alla Dichiarazione Sistri 2011
(ex MUD), le Imprese edili che “producono direttamente” rifiuti pericolosi, ad esempio:
  • rimuovono terre e rocce da scavo contaminate nell’ambito di progetti di bonifica (essendo iscritte alla categoria 9 dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti);
  • rimuovono manufatti in cemento-amianto (essendo iscritte alla categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Rifiuti);
  • eseguono in conto proprio la manutenzione del parco veicolare (con produzione di filtri, olio e batterie esauste).

Si precisa che per i rifiuti pericolosi conferiti in discariche autorizzate o a impianti di trattamento evidenziamo che la Dichiarazione Sistri (ex MUD) deve essere effettuata da colui che produce i rifiuti pericolosi nello svolgimento della sua attività e pertanto, i subappaltatori (cioè ditte specializzate munite di apposite autorizzazioni) hanno l’obbligo di comunicare i rifiuti prodotti per la parte di lavoro che hanno eseguito.
 
ALTRI SOGGETTI ESCLUSI DALLA DICHIARAZIONE SISTRI

Oltre ai soggetti esclusi sopracitati, si precisa inoltre che sono esclusi dalla Dichiarazione Sistri anche i seguenti soggetti:
  • i trasportatori “professionali” di rifiuti in conto terzi;
  • coloro che eseguono attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;
  • i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 
La Dichiarazione Sistri può essere presentata con le seguenti modalità
a scelta dell'interessato:
  • compilando, in via telematica, gli appositi modelli che saranno pubblicati sul portale Sistri (www.sistri.it)
oppure
Oltre alla modalità telematica accessibile dal portale Sistri, è ancora possibile eseguire la compilazione via telematica anche tramite il sito www.mudtelematico.it, con utilizzo della firma elettronica (smart card). Per l’invio telematico è richiesto però il pagamento con carta di credito oppure tramite il servizio Telemaco Pay.
 
PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA
  • Euro 10.00 per ogni dichiarazione SISTRI su supporto informatico (no chiavetta usb);
  • Euro 10.00 per ogni dichiarazione SISTRI per via telematica;
  • Euro 15.00 per ogni dichiarazione SISTRI presentata su carta.
I diritti di segreteria vanno versati sul conto corrente postale n. 54950209, intestato a:
C.C.I.A.A. di Milano - MUD - Servizio Tesoreria, Via Meravigli 9/b, 20123 Milano.
Nella causale indicare "Diritti di segreteria MUD 2011
".
 
Alla luce dei problemi di funzionamento del sistema informatico SISTRI consigliamo di utilizzare la modulistica cartacea da presentare o inviare alla CCIAA della Provincia di competenza in cui ha sede l’Unità Locale cui si riferisce la dichiarazione.

 
Per chi si avvale della possibilità di utilizzare la vecchia modulistica MUD 2010 contenuta nel Dpcm 27 aprile 2010, le regole di compilazione e presentazione non sono variate rispetto all’anno scorso (vedi Suggerimenti Assimpredil Ance n. 187 e n. 214 del 2010).
 
Importante

Per i cantieri edili, con produzione di rifiuti pericolosi, è ancora previsto il modulo cartaceo RE. Con detto modulo si devono indicare le quantità di rifiuti pericolosi prodotti e/o smaltiti nel 2010 riferiti a tutti i cantieri ubicati nel medesimo Comune. Detto modulo RE deve essere allegato, unitamente alle altre schede/moduli, alla Dichiarazione Sistri (ex MUD ordinario).
 
MODULISTICA “SEMPLIFICATA”

 
Possonoutilizzare la “Modulistica Semplificata”solo le imprese produttrici dirifiuti pericolosi
che soddisfano, contemporaneamente, tutte le seguenti condizioni:
presentano il MUD
 su supporto cartaceo;
hanno prodotto nel 2010 non più
 di tre tipi di rifiuti pericolosi;
i rifiuti siano stati prodotti nella medesima unità locale
 produttiva a cui si riferisce la comunicazione;
non abbiano utilizzato, per ciascun rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, né più di tre destinatari.


Attenzione
Non possono utilizzare la “Modulistica SemplificataCartacea” le Imprese edili che producono rifiuti pericolosi nei cantieri, ad esempio a seguito di attività di bonifica di siti contaminati (cioè con produzione di terre e rocce da scavo contaminate) oppure a seguito di attività di bonifica di beni contenenti cemento-amianto (cioè rimozione di coperture e/o manufatti in cemento amianto) perché il luogo di produzione si configura con il cantiere che, come noto, NON può essere considerato un’unità locale in quanto non soggetto a REA (Repertorio Economico Amministrativo).
 
Possono invece utilizzare la “Modulistica Semplificata Cartacea” le Imprese edili che producono rifiuti pericolosi nei propri magazzini/depositi a seguito di attività di manutenzione del parco veicolare (cioè sostituzione oli, filtri e batterie esauste) purché detti magazzini/depositi siano individuati dal Certificato di iscrizione alla CCIAA (cioè unità locali soggette a REA).
 
 
MODALITA’ di PRESENTAZIONE

(vedi allegato alla sola versione telematica del presente Suggerimento)
 
La Dichiarazione Sistritramite Modulistica Cartacea oSupporto Informatico deve essere presentata alle Camere di Commercio presso cui ha sede l’unità localein cui sono materialmente prodotti, avviati al recupero o smaltiti i rifiuti pericolosi cioè magazzino/deposito risultanti dal certificato d’iscrizione alla CCIAA e nei quali sono stati prodotti detti rifiuti (per esempio: oli usati, filtri dell’olio, filtri del gasolio, batterie esauste al piombo, ecc.).
 
Invece rifiuti pericolosiderivanti da attività di demolizione, costruzione, scavo, manutenzione e bonifiche e quindi prodotti in siti non qualificabili come unità locali (infatti, il cantiere edile, ai fini REA, non deve essere denunciato alla CCIAA), la Modulistica Cartaceaoil
Supporto Informatico devono essere presentati alla CCIAA presso cui è situata la sede amministrativa dell’Impresa da cui funzionalmente dipende l’organizzazione dei lavori eseguiti.
 
SANZIONI

Le seguenti violazioni:
  • mancata presentazionedella dichiarazione SISTRI;
  • presentazione oltre i termini previsti;
  • presentazione incompleta o inesatta;
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00 (sanzione minima € 5.167,00 per effetto dell’articolo 16 della L. 689/1981).
 
Ai sensi dell’art. 258 comma 5 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione SISTRI (ex MUD) consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
260,00 a 1550,00 (sanzione minima € 517,00  per effetto dell’articolo 16 della L. 689/1981).
 
ATTENZIONE:
Vi invitiamo a rispettare il termine della scadenza di sabato 30 aprile 2011 perché non èpiù prevista la sanzione amministrativa pecuniaria d’importo ridotto per la dichiarazione effettuata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione (v.art. 35 del  D.Lgs. 205/2010 di modifica del comma 1 dell’art. 258 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.).
 
ALLEGATI

circolare ministeriale 
2 marzo 2011 prot. n. 6774;
modalità di presentazione della Dichiarazione Sis
tri (ex MUD).