Detassazione compensi – Differimento termine regolarizzazione

Differito al 16 dicembre 2011 il termine per la regolarizzazione senza sanzioni.

15/dic/2011

Suggerimento n. 218/33 del 1° agosto 2011

Come è noto (vedi ns. suggerimento n. 157/23 del 30 maggio 2011) la normativa che prevede per l’anno in corso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sugli emolumenti erogati dal datore di lavoro ai dipendenti e correlati ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa, condiziona tale beneficio anche al fatto che gli emolumenti stessi siano corrisposti in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

Proprio per le difficoltà operative nell’applicazione della disposizione, con circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 10 maggio 2011 n. 19/E è stato precisato che non verranno irrogate sanzioni ai sostituti di imposta che nei primi mesi dell’anno in corso hanno applicato la detassazione in assenza di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.

La disapplicazione delle sanzioni è subordinata alla circostanza che i datori di lavoro effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, entro il 1° agosto 2011.

Considerate le difficoltà manifestate dai sostituti di imposta stessi, l’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero del Lavoro, con circolare del 28 luglio 2011 n. 36/E, ha disposto la proroga al 16 dicembre 2011 della scadenza del termine per il versamento dell’importo dovuto per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni.