Denuncia prelievi acque pubbliche uso industriale entro il 31 marzo 2023

Entro il 31 marzo 2023 scade il termine per la denuncia dei volumi di acqua ad uso industriale derivati/prelevati nell’anno 2022 da presentare esclusivamente tramite la piattaforma telematica regionale SIPIUI.

31/mar/2023

Suggerimento n. 133/28 del 27 febbraio 2023

Ricordiamo alle imprese associate che, tutti coloro che sono concessionari di derivazioni/prelievi d’acqua pubblica ad uso industriale da corsi d’acqua superficiali, da sorgenti, da pozzi hanno l’obbligo di denunciare alla Provincia/Città Metropolitana nel cui territorio è ubicata la derivazione/prelievo le misurazioni riferite alle portate e ai volumi d’acqua derivati/prelevati nell’anno 2022.

La denuncia annuale deve essere effettuata entro il 31 marzo 2023.

 

ATTENZIONE

La D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7719 (pubblicata sul BURL n. 1 del 4 gennaio 2023) ha stabilito le nuove modalità di trasmissione delle denunce annuali dei volumi d’acqua derivati di cui all’art. 33 del Regolamento regionale n. 2/2006.

Pertanto, le denunce annuali dei prelievi di acque pubbliche relative all’anno 2022 e seguenti dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica tramite la piattaforma SIPIUI (Sistema Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche).

Il nuovo applicativo regionale per la presentazione delle domande di concessione di polizia idraulica e delle utenze idriche ed è accessibile tramite il seguente link.  

Ricordiamo alle imprese che:

  • il termine per la presentazione della denuncia annuale dei volumi d'acqua prelevati relativi all'anno precedente è fissato al 31 marzo di ogni anno;
  • sono esclusi dall'obbligo di presentare la denuncia i soggetti che utilizzano acque pubbliche per uso domestico (per uso domestico si intende l’uso potabile, igienico, l’innaffiamento di orti e giardini, l’abbeveraggio del bestiame, purché tali utilizzi siano rivolti all’uso familiare e non configurino un’attività economica produttiva);
  • il dato del volume prelevato da inserire si riferisce alla differenza tra la lettura del contatore effettuata il 31 dicembre dell'anno precedente e quella effettuata il 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo;
  • la denuncia deve essere presentata anche se il prelievo è pari a zero.

Il Manuale Utente e i moduli per la richiesta di abilitazione all’accesso sono disponibili al link sopra citato.  

L'omessa o tardiva presentazione della denuncia annuale della quantità d'acqua prelevata da fonti autonome (pozzi, sorgenti e corsi d'acqua superficiali) è punita con una sanzione amministrativa (art. 133, comma 8, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) da 1.500 a 6.000 euro (minimo 2.000 euro, secondo art. 16 della L.689/1981). Nei casi di particolare tenuità la sanzione è ridotta ad un quinto.

 

PAGAMENTO DEI CANONI IDRICI

Ricordiamo infine alle imprese che, per effetto della modifica introdotta dall’art. 7 comma 3 della L.R. 35/2016, il termine per il pagamento anticipato dei canoni idrici demaniali per l’utilizzo dell’acqua pubblica, già da qualche anno, è fissato al 30 giugno (e non più al 31 marzo).

Come consuetudine, sarà nostra cura informare i soci in prossimità della scadenza.