Bonifica amianto: relazione annuale entro il 31 marzo 2014

Le sole imprese che svolgono direttamente con proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di inviare, entro il 31 marzo 2014 all’ASL nel cui territorio l’impresa ha la sede legale, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2013.

30/mar/2014

Suggerimento n. 116/32 del 3 marzo 2014

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 123 del 27 febbraio 2013 per informare che le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature l’attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare all’ASL nel cui territorio l’impresa ha la sede legale, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2013, esclusivamente tramite apposita modulistica (vedi allegato).

La relazione annuale amianto deve essere presentata entro il 31 marzo 2014.

Detto obbligo è previsto dall’art. 9 comma 1 della legge n. 257/1992 e dall’art. 5 comma 3 della L.R. 17/2003, e prevede che la relazione annuale amianto debba essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all’obbligo di relazione.

Pertanto, come già segnalato nei nostri precedenti Suggerimenti, detta scadenza in Regione Lombardia è fissata al 31 marzo e non al 28 febbraio.

Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.

Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 si intende per bonifica di amianto uno dei tre procedimenti applicativi seguenti:

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rimozione;

   

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confinamento (da non confondere con il termine “confinato” riportato nel modulo NA1, in quanto quest’ultimo termine si riferisce ad una semplice barriera fisica permanente di separazione dell’amianto da altre strutture e pertanto non è da considerarsi un intervento di bonifica);

   

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sovracopertura.

Le attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti contenenti amianto non devono essere segnalate con la citata relazione annuale in quanto sono fasi successive alle bonifiche di amianto sopra elencate, pertanto sono tenute all’obbligo di SISTRI, di redazione del MUD e, per le discariche/impianti di stoccaggio anche alla compilazione dell’applicativo web O.R.S.O.

Si precisa che la relazione annuale amianto riguarda tutte le attività svolte nell’anno 2013, pertanto con un solo modulo devono essere indicati in modo dettagliato tutti i cantieri oggetto di attività di bonifica, il numero dei relativi addetti preposti con i dati anagrafici, i quantitativi, unitamente a tutti gli altri dati previsti dalla modulistica e da indicare correlandoli al corrispondente cantiere di bonifica.

Solo le imprese autorizzate a svolgere attività di bonifica di materiale contenente amianto hanno l’obbligo di compilare una scheda per ogni cantiere.

I dati da comunicare sono:

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Indirizzo completo : cantiere/discarica/impianto stoccaggio temporaneo;

   

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Descrizione attività svolta;

   

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Descrizione Procedimenti applicati;

   

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Tipologia e quantitativi (m³ e Kg) dei rifiuti contenenti amianto oggetto di bonifica e/o smaltimento;

   

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Numero di addetti;

   

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Dati anagrafici degli addetti (cognome, nome, luogo e data di nascita);

   

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Carattere e durata delle attività degli addetti (per ciascun addetto indicato);

   

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Livello d’esposizione all’amianto degli addetti (per ciascun addetto indicato);

   

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Caratteristiche dei materiali e/o rifiuti contenenti amianto oggetto di bonifica e/o smaltimento (composizione, legante, caratteristiche meccaniche, etc….);

   

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Misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

   

Si ricorda che la relazione annuale amianto deve essere inviata esclusivamente all’ASL nel cui territorio ha sede legale l’impresa - e non all’ASL nel cui territorio si sono svolte le attività di bonifica nei cantieri nonché all’ASL della sede amministrativa, qualora quest’ultima non coincidesse con la sede legale (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, L.R. n. 17/2003).

Consigliamo alle imprese committenti di richiedere, alle ditte terze autorizzate alle attività di bonifica dell’amianto, copia delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con l'indicazione del numero, data di rilascio/scadenza, codici CER dei rifiuti (vedi note successive).

Le imprese che eseguono direttamente (cioè con proprie maestranze e attrezzature) attività di bonifica dei materiali contenenti amianto devono:

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essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) in:

     
 

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categoria 10A

bonifica di siti e beni contenenti amianto in matrice compatta - relativo codice CER 17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto;

     
 

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categoria 10B

bonifica di siti e beni contenenti amianto in matrice friabile - relativo codice CER 17.06.01* Materiali isolanti contenenti amianto.

   

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disporre di una dotazione minima di attrezzature e il responsabile tecnico dell’impresa deve essere adeguatamente qualificato.

   

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essere iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, solo se si svolge anche l’attività di trasporto di detti rifiuti pericolosi;

   

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presentare il MUD, entro il prossimo 30 aprile 2014, per le operazioni avvenute nei 12 mesi del 2013, utilizzando la “nuova” modulistica contenuta nel Dpcm 12 dicembre 2013 (seguirà in merito apposito Suggerimento);

   

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essere iscritte al sistema SISTRI a decorrere dal 3 marzo 2014 (vedi Suggerimenti n. 518/2013 e n. 75/2014);

   

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compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti cartaceo (art. 190, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e, a decorrere dal 3 marzo 2014, anche il registro cronologico SISTRI;

   

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compilare il formulario d’identificazione dei rifiuti (FIR) cartaceo durante il trasporto (articolo 193, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e, a decorrere dal 3 marzo 2014, anche la scheda movimentazione SISTRI;

   

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predisporre:

 

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il piano di lavoro (nel caso in cui le imprese eseguano rimozioni di coperture in cemento amianto) da inviare all’ASL nel cui territorio l’impresa svolge l’attività di bonifica d’amianto (cioè dove è ubicato il cantiere) ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;

   
 

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la notifica (nel caso in cui le imprese eseguano bonifiche di beni contenenti amianto tramite le tecniche di incapsulamento, sovracopertura) da inviare all’ASL nel cui territorio l’impresa svolge l’attività di bonifica dell’amianto (cioè dove è ubicato il cantiere) ai sensi dell’art. 250 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

   

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verificare che gli addetti ai lavori di bonifica amianto (rimozione, incapsulamento, sovracopertura) siano in possesso del patentino di cui all’art. 10 lettera h) della legge n. 257/1992 e al D.M. 8 agosto 1994.

   

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.

 


Allegato

Schema di relazione annuale amianto