Bonifica amianto: relazione annuale entro il 29 marzo 2013

Le sole imprese che svolgono “direttamente” con le proprie maestranze e attrezzature l’attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare all’ASL nel cui territorio l’Impresa ha la sede legale, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2012, esclusivamente tramite apposita modulistica. Detta relazione deve essere presentata entro venerdì 29 marzo 2013.

28/mar/2013

Suggerimento n.123/24 del 27 febbraio 2013

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 60 del 16 febbraio 2012 per informare che le sole imprese che svolgono “direttamente” con le proprie maestranze e attrezzature l’attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare all’ASL nel cui territorio l’Impresa ha la sede legale, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2012, esclusivamente tramite apposita modulistica. Detta relazione deve essere presentata entro venerdì 29 marzo 2013.

Detto obbligo è previsto dall’art. 9 comma 1 della legge n. 257/1992 e dall’art. 5 comma 3 della L.R. 17/2003, e prevede che la relazione annuale amianto debba essere trasmessa entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all’obbligo di relazione. 

Pertanto come più volte segnalato nei nostri precedenti Suggerimenti detta scadenza in Regione Lombardia è fissata al 31 marzo e non al 28 febbraio. Per l’anno 2013 poiché la scadenza coincide con le festività pasquali, l’ultimo giorno utile per l’invio della relazione annuale è venerdì 29 marzo 2013.

Sono escluse dall’obbligo della relazione annuale bonifiche amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.

Ai sensi del D.M. 6 settembre 1994 si intende per “attività di bonifica”, uno dei tre procedimenti applicativi seguenti:

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rimozione;
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confinamento (da non confondere con il termine “confinato” riportato nel modulo NA1, in quanto quest’ultimo termine si riferisce ad una semplice barriera fisica permanente di separazione dell’amianto da altre strutture e pertanto non è da considerarsi un intervento di bonifica);
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sovracopertura.

Pertanto le attività di trasporto, stoccaggio e smaltimento di rifiuti contenenti amianto non devono essere segnalate con la citata relazione annuale perché fasi successive alle bonifiche sopra elencate e quindi soggiaciono all’obbligo della redazione MUD e, per le discariche/impianti di stoccaggio anche alla compilazione dell’applicativo web O.R.S.O.

Si precisa che, contrariamente alle indicazioni fornite l’anno scorso e per effetto delle recenti verifiche che abbiamo effettuato per vie brevi con gli uffici competenti dell’ASL, la relazione annuale riguarda “tutte” le attività svolte nell’anno 2012, pertanto con un solo modulo devono essere indicati dettagliatamente tutti i cantieri oggetto di attività di bonifica, il numero dei relativi addetti preposti con i dati anagrafici, i quantitativi, unitamente a tutti gli altri dati previsti dalla citata modulistica e da indicare correlandoli al cantiere di bonifica.

Solo le Imprese “autorizzate” a svolgere attività di bonifica di materiale contenente amianto hanno l’obbligo di compilare una scheda per ogni cantiere (vedi allegato).

I dati da comunicare con il citato modulo sono:

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Indirizzo completo : cantiere/discarica/impianto stoccaggio temporaneo;

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Descrizione attività svolta;

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Descrizione Procedimenti applicati;

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Tipologia e quantitativi (m³ e Kg) dei rifiuti contenenti amianto oggetto di bonifica e/o smaltimento;

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Numero di addetti; 

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Dati anagrafici degli addetti (cognome, nome, luogo e data di nascita);

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Carattere e durata delle attività degli addetti (per ciascun addetto indicato);

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Livello d’esposizione all’amianto degli addetti (per ciascun addetto indicato);

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Caratteristiche dei materiali e/o rifiuti contenenti amianto oggetto di bonifica e/o smaltimento (composizione, legante, caratteristiche meccaniche, etc….);

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Misure adottate ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell’ambiente.

Si ricorda che la relazione annuale deve essere inviata esclusivamente all’ASL nel cui territorio ha sede legale l’impresa - e non all’ASL nel cui territorio si sono svolte le attività di bonifica nei cantieri nonché all’ASL della sede amministrativa, qualora quest’ultima non coincidesse con la sede legale (ai sensi dell’articolo 5, comma 3, L.R. n. 17/2003).

Consigliamo alle Imprese committenti di richiedere, alle ditte terze autorizzate alle attività di bonifica dell’amianto, copia delle iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con l'indicazione del numero, data di rilascio/scadenza, codici CER dei rifiuti (vedi note successive).

Quindi per le imprese che eseguono “direttamente” (cioè con proprie maestranze e attrezzature) attività di bonifica dei materiali contenenti amianto è obbligatorio:

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essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) in:
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categoria 10A
bonifica di siti e beni contenenti amianto in matrice compatta - relativo codice CER 17.06.05* Materiali da costruzione contenenti amianto;
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categoria 10B
bonifica di siti e beni contenenti amianto in matrice friabile - relativo codice CER 17.06.01* Materiali isolanti contenenti amianto.
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disporre di una dotazione minima di attrezzature ed il responsabile tecnico dell’impresa deve essere adeguatamente qualificato.
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essere iscritti alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, solo se si svolge anche l’attività di trasporto di detti rifiuti pericolosi;
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presentare il MUD, entro il prossimo 30 aprile 2013, per le operazioni avvenute nei 12 mesi del 2012, utilizzando la “nuova” modulistica contenuta nel Dpcm 20 dicembre 2012;
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compilare il registro di carico e scarico dei rifiuti cartaceo (art. 190, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
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compilare il formulario d’identificazione dei rifiuti (FIR) cartaceo durante il trasporto (articolo 193, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).
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predisporre :
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il piano di lavoro (nel caso in cui le imprese eseguano rimozioni di coperture in cemento amianto) da inviare all’ASL nel cui territorio l’impresa svolge l’attività di bonifica d’amianto (cioè dove è ubicato il cantiere) ai sensi dell’art. 256 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
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la notifica (nel caso in cui le imprese eseguano bonifiche di beni contenenti amianto tramite le tecniche di incapsulamento, sovracopertura) da inviare all’ASL nel cui territorio l’impresa svolge l’attività di bonifica dell’amianto (cioè dove è ubicato il cantiere) ai sensi dell’art. 250 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
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che gli addetti ai lavori di bonifica amianto (rimozione, incapsulamento o sovracopertura)  siano in possesso del “patentino" di cui all’art. 10 lettera h) della Legge n. 257/1992 e D.M. 8 agosto 1994.

Nota bene

Segnaliamo che le sopracitate imprese (che eseguono “direttamente” le attività di bonifica e trasporto dei materiali contenenti amianto) rientrano tra i soggetti obbligati all’iscrizione al sistema SISTRI. Tuttavia ricordiamo che SISTRI è sospeso fino al 30 giugno 2013 e di conseguenza, sono altresì sospesi tutti gli adempimenti e le sanzioni ad esso correlati.

In attesa di ulteriori disposizioni, la tracciabilità dei rifiuti continua ad essere garantita dalla tenuta di “formulari” e “registri” di carico-scarico rifiuti cartacei.

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.

 Allegato

 Schema di relazione annuale amianto 2013