Bonifica amianto: relazione annuale entro il 28 febbraio 2016

Le sole imprese che svolgono direttamente con proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di amianto hanno l’obbligo di trasmettere on-line, entro il 28 febbraio 2016, la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2015.

28/feb/2016

Suggerimento n.76/25 del 5 febbraio 2016

Facciamo seguito al Suggerimento n. 42/2015 per segnalare che le sole imprese che svolgono direttamente con le proprie maestranze e attrezzature attività di bonifica di manufatti e strutture contenenti amianto hanno l’obbligo di inviare la relazione annuale sull’attività svolta nel corso dell’anno 2014, esclusivamente tramite l’applicativo informatico Ge.M.A (Gestione Manufatti Amianto, www.previmpresa.servizirl.it/gema/).

Ricordiamo infatti che, in coerenza con le previsioni del DDGS n.1785 del 04/03/2014, la Regione Lombardia ha disposto la trasmissione esclusivamente on-line, tramite l’applicativo informatico Ge.M.A, della notifica, del piano di lavoro e della relazione annuale dell’attività di bonifica di manufatti contenenti amianto.

Pertanto a partire dall’anno 2014, la relazione annuale amianto deve essere trasmessa on-line entro il 28 febbraio di ogni anno (invece che al 31 marzo, come in passato). In questo modo, la Regione Lombardia si è allineata alla scadenza del 28 febbraio stabilita, già a livello nazionale, dal punto 2 della circolare ministeriale n. 124976 del 17/02/1993.

Per la trasmissione telematica della relazione annuale amianto, le imprese dovranno:

  •  essere dotate di Carta CRS/CNS, con relativo PIN, rilasciato dall’ASL di competenza o dalle sedi spazio Regione della Provincia di appartenenza;
  •  disporre di un lettore di Smart Card, che potrà essere richiesto presso la ASL di competenza;
  •  installare il software CRS (scaricabile gratuitamente dal sito http://www.crs.regione.lombardia.it ).

ESCLUSIONI

Sono escluse dall’obbligo di relazione annuale amianto le imprese committenti che hanno affidato a ditte terze specializzate/autorizzate l’attività di bonifica amianto tramite rimozione con smaltimento, incapsulamento, sovracopertura.

SANZIONI

L’inosservanza dell’obbligo di invio della relazione annuale amianto nei termini indicati è punita con la sanzione amministrativa da 2.582,29 a 5.164,57 euro (articolo 15, comma 4, Legge n. 257/1992). Ai sensi e per effetto dell’art. 16 della L.689/1981 la sanzione minima applicabile è pari a 1.721,52 euro.

Approfondimento

COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO: OBBLIGO A CARICO DEL PROPRIETARIO

Ricordiamo che dal 9 dicembre 2008, coloro che non avessero ancora provveduto alla bonifica delle coperture contenenti amianto (tramite rimozione, sovracopertura e confinamento, in quanto si trovano ancora in buone condizioni) hanno, in ogni caso, l’obbligo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (vedi Suggerimento n. 117/2009).

La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto (cioè i tetti in eternit), è condotta attraverso l’ispezione visiva da parte di personale qualificato al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica, che sono a carico del proprietario dell’edificio e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge.

In attuazione del Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto, se la copertura appare danneggiata (con presenza ad esempio di crepe, fessure e rotture) in misura superiore al 10% della superficie si procede alla bonifica (tramite sovracopertura o incapsulamento o rimozione) come indicato dal D.M. 6 settembre 1994, privilegiando la rimozione, e senza applicare l’Indice di Degrado (ID).

Se invece la copertura appare integra si procede alla sola verifica dello stato di conservazione applicando l’Indice di Degrado (ID). L’ID considera i seguenti parametri:

- grado di consistenza del materiale;

- presenza di fessurazioni/sfaldamenti/crepe;

- presenza di stalattiti ai punti di gocciolamento;

- friabilità/sgretolamento;

- ventilazione;

- luogo di vita/lavoro;

- distanza da finestre/balconi/terrazze;

- aree sensibili;

- vetustà (valutata in anni).

Il risultato dell’applicazione dell’ID è un valore numerico a cui corrispondono azioni di intervento conseguenti che il proprietario dell’edificio e/o il responsabile dell’attività dovranno attuare:

- ID inferiore o uguale a 25: nessun intervento di bonifica (è prevista la sola rivalutazione dell’ID con frequenza biennale);

- ID compreso tra 25 e 44: esecuzione della bonifica (sovracopertura o incapsulamento o rimozione) entro i successivi 3 anni;

- ID uguale o maggiore a 45: rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.

Qualora il risultato dell’ID non preveda la rimozione della copertura entro i 12 mesi, bensì la bonifica entro i 3 anni o nessun intervento (ID inferiore a 45), il proprietario dell’immobile e/o il

responsabile, ai sensi del già citato D.M. 6 settembre 1994, dovrà comunque:

- designare un responsabile con compiti di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione;

- tenere idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;

- garantire le misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi di manutenzione e in occasione di qualsiasi evento che possa causare conseguenze ai materiali contenenti amianto;

- informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto.

Infine, ricordiamo che a far data dal 17 gennaio 2006 sussiste a carico proprietario di edifici, impianti o luoghi in cui sia ancora presente amianto “non bonificato” l’obbligo di comunicazione della presenza di amianto all’ASL territorialmente competente (cioè dove sono ubicate dette strutture) tramite il modello NA1, istituito dalla Dgr 22 dicembre 2005 n. 8/1526 c.d. “Piano Regionale Amianto Lombardia – PRAL” (vedi Suggerimenti n. 325/2012, n. 70/2013 e n. 129/2013).

Si precisa che nel modulo NA1 è obbligatorio riportare l’Indice di Degrado (ID) delle coperture in amianto.La mancata comunicazione entro la scadenza del 30 gennaio 2013 è soggetta ad una sanzione amministrativa da 100,00 a 1.500,00 euro, che sarà commisurata a seconda della quantità di amianto presente nel manufatto e in funzione del valore assunto dall’Indice di Degrado (ID) (secondo quanto disposto dalla Dgr 30 gennaio 2013 n. IX/4777).

Gli Uffici sono a disposizione per ulteriori approfondimenti