Autocertificazione della valutazione dei rischi: prorogati i termini per la validità

La “Legge di stabilità 2013” ha previsto la proroga al 30 giugno 2013 del termine di cui al comma 5) dell’art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008; pertanto, fino a tale data, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.

30/giu/2013

Suggerimento n.3/1 del 2 gennaio 2013

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 506 del 21 dicembre 2012 per informare le imprese che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 – Suppl. Ordinario n. 212 - la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)' con la quale viene fissato al 30 giugno 2013 il termine del 31 dicembre 2012 previsto nell’art. 29, comma 5 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Pertanto, diversamente da quanto previsto, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino al 30 giugno 2013.

Resta inteso che nulla cambia per i datori di lavoro che hanno già redatto un documento di valutazione dei rischi, soluzione da sempre consigliata per il nostro settore, o per quelli intenzionati ad utilizzare le “procedure standardizzate” ministeriali recentemente pubblicate e di cui abbiamo dato notizia con il Suggerimento citato in apertura.