Autocertificazione della valutazione dei rischi: chiarimento da parte del ministero del lavoro

Una nota del Ministero precisa che il termine ultimo entro cui è possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi è il 31 maggio 2013.

30/mag/2013

Suggerimento n.82/16 del 6 febbraio 2013

Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 3 del 2 gennaio 2013 per comunicare alle imprese che, diversamente da quanto precedentemente inteso, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013 e non fino al 30 giugno 2013.

Un’apposita nota ministeriale è intervenuta infatti per chiarire un’ambiguità che si è creata con la modifica apportata all’articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla “Legge di stabilità 2013” e che sembrava avesse prorogato il termine al 30 giugno 2013.

Resta inteso che nulla cambia per i datori di lavoro che hanno già redatto un documento di valutazione dei rischi, soluzione da sempre consigliata per il nostro settore, o per quelli intenzionati ad utilizzare le “procedure standardizzate” ministeriali recentemente pubblicate e di cui abbiamo dato notizia con il Suggerimento n. 506 del 21 dicembre 2012.