Albo Gestori Ambientali – versamento diritti annuali entro il 30 giugno 2020

I gestori di rifiuti devono versare i diritti annuali di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali solo ed esclusivamente in modalità telematica, entro il 30 giugno 2020, invece che al 30 aprile, per effetto della proroga legata all’emergenza sanitaria da Covid-19.

30/giu/2020

Suggerimento n. 433/105 del 28 maggio 2020

Ricordiamo ai soli gestori di rifiuti e, in particolare, alle ditte che effettuano trasporto in conto proprio di rifiuti, trasporto in conto terzi di rifiuti (sia pericolosi sia non pericolosi), bonifica di siti contaminati oppure bonifica di amianto, intermediazione di rifiuti, l’obbligo di versare entro il 30 giugno 2020 i diritti annuali di iscrizione correlati in base alla categoria e alla classe di appartenenza dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Gli importi dei diritti annuali d’iscrizione 2020 non sono variati rispetto allo scorso anno.

Come già anticipato alle imprese, il termine, che solitamente è fissato al 30 aprile di ogni anno, è stato prorogato al 30 giugno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (per effetto dell’art. 113 della legge n. 27/2020 di conversione del D.L. Cura Italia).

 

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI – CATEGORIA 2-bis

Per coloro che effettuano il trasporto in conto proprio di rifiuti non pericolosi iscritti in categoria 2-bis (art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/06) la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è sempre il 30 giugno 2020 e l’importo da versare è pari a 50,00 euro, per effetto della proroga legata all’emergenza sanitaria da Covid-19.

 

CATEGORIE 2 E 3

Si precisa che, limitatamente a coloro che hanno ancora attiva l’iscrizione nelle categorie 2 e 3 dell’Albo Gestori Ambientali (rispettivamente trasporto in procedura semplificata di rifiuti non pericolosi e pericolosi), l’obbligo del versamento termina alla naturale scadenza delle rispettive autorizzazioni che, come già segnalato, non possono più essere rinnovate, in quanto assorbite dalle categorie 4 e 5 dell’Albo stesso.

 

PAGAMENTO TELEMATICO DEI DIRITTI ANNUALI ALBO

Per le imprese che hanno la sede legale in Regione Lombardia, il pagamento del diritto annuale relativo all’anno 2020 deve essere versato a favore della sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso la sede della CCIAA di Milano, in via Meravigli 9/A.

A seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 120/2014, il pagamento dei diritti annuali deve essere eseguito solo in modalità telematica.

È prevista inoltre la possibilità di rateizzazione dell'importo complessivo del diritto annuale: l'importo effettivo corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data di iscrizione o di variazione di classe (articolo 24, comma 4 del D.M. 120/2014).

Per effettuare il pagamento dei diritti annuali, l’impresa deve accedere nella propria area riservata tramite il sito: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/Home.

Entrando nella sezione “Diritti” sono visualizzati in dettaglio gli importi dovuti e le modalità di pagamento telematico.

Le modalità previste per provvedere al pagamento sono le seguenti:

- carta di credito su circuito Visa / MasterCard senza alcuna commissione aggiuntiva;

- TelemacoPay su circuito InfoCamere o IConto;

- MAV elettronico bancario pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancario (esclusi Poste Italiane e Banco Posta).

In caso di problemi di accesso all'area riservata e criticità/anomalie con i pagamenti oppure in caso di  pagamenti già effettuati con altre modalità non ufficiali (a mezzo bollettino di conto corrente postale o bonifico bancario), le imprese possono rivolgersi direttamente all’Albo Gestori Ambientali al seguente indirizzo e-mail: diritti.albogestori@mi.camcom.it.

 

MANCATO PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell'iscrizione all'Albo, che permane fino a quando non è effettuato tale pagamento (ai sensi dell’art.24, comma 7, del D.M. 120/2014). Durante il periodo di sospensione l'impresa non può svolgere l'attività della categoria sospesa. Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d'ufficio senza ulteriori comunicazioni (art. 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014).

 

ULTERIORI PRECISAZIONI

Le imprese iscritte in più categorie versano l'importo totale del diritto annuale derivante dalla somma dei singoli importi per ciascuna categoria e relativa classe.

Nel caso di richiesta di cancellazione dall'Albo l'impresa è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l'anno nel corso del quale presenta la domanda di cancellazione, tranne nel caso di cessata attività avvenuta nell'anno precedente (regolarmente denunciata al registro imprese).

Si ricorda inoltre che, l’iscrizione alle varie categorie dell’Albo deve essere rinnovata ogni 5 anni, mentre l’iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti di cui alla categoria 2-bis (ex procedura semplificata, ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) deve essere rinnovata ogni 10 anni.

Per ulteriori approfondimenti e per gli importi dei diritti annuali in base alla categoria e classe di iscrizione si rimanda al link seguente: http://www.milomb.camcom.it/diritto-annuale-di-iscrizione.