Regione Lombardia - Ammortizzatori sociali in deroga - Accordo Quadro 23 marzo 2020

In attuazione dei decreti legge n. 9 e n. 18/2020, Regione Lombardia ha definito con le Parti Sociali l’accordo quadro sui criteri per l’accesso agli ammortizzatori sociali in deroga richiedibili dal 1° aprile u.s.

Suggerimento n. 248/52 del 6 aprile 2020


A causa delle misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i decreti legge n. 9/2020 e n. 18/2020 hanno previsto la reintroduzione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).

In data 23 marzo u.s. Regione Lombardia e Parti Sociali hanno sottoscritto l’Accordo Quadro che stabilisce condizioni e criteri di accesso alla CIGD, rendendo così operative le previsioni introdotte dai citati decreti.

Per la presentazione delle domande deve essere utilizzata un’apposita sezione dell’applicativo regionale “Finanziamenti on line” (c.d. GE.FO.) attiva dalle ore 17,00 del 1° aprile u.s. e le imprese interessate devono prima procedere alla loro profilazione sul predetto portale inserendo le unità produttive per le quali si chiederà la cassa integrazione in deroga.

Si evidenzia, però, che il trattamento di CIGD nel nostro settore, che già dispone degli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO e CIGS), è meramente residuale. Inoltre, ricordiamo che i decreti legge n. 9 e n. 18/2020 dispongono che i periodi di sospensione/riduzione di orario di lavoro con richiesta della CIGO per COVID-19 non sono conteggiato ai fini delle durate massime complessive (i 30 mesi nel quinquennio mobile; le 52 settimane nell’arco del biennio mobile; 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile) previste per la CIGO e, pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti anzidetti (v. nostro Suggerimento n. 226/2020).

Ciò premesso, riassumiamo di seguito gli aspetti principali della disciplina della CIGD valida per la Regione Lombardia.

 

CONDIZIONI PER L’ACCESSO ALLA CIGD

Possono accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga le imprese industriali del settore edile solo se:

 1) non possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari (CIGO e/o CIGS) in costanza di rapporto di lavoro nel rispetto delle specifiche disposizioni ministeriali e/o amministrative;
 2) hanno esaurito i periodi di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale;
 3) hanno avviato o avvieranno una procedura di cassa integrazione straordinaria limitatamente al periodo che intercorre, a partire dal 23 febbraio u.s. dall’avvio della sospensione o della riduzione alla data di decorrenza del trattamento di CIGS.

 

La verifica preventiva dei requisiti e delle condizioni di accesso è responsabilità esclusiva del datore di lavoro che ne dà attestazione all’atto della richiesta di CIGD.

 

DATORI DI LAVORO DESTINATARI

L’Accordo Quadro individua quattro categorie di destinatari della CIGD:

 1. Datori di lavoro con unità produttive site nei Comuni dell’ex zona rossa (articolo 15 decreto legge n. 9/2020), per l’elenco di tali Comuni rimandiamo al nostro Suggerimento n. 120/2020;
 2. Datori di lavoro che non hanno sede legale, operativa o unità produttiva nei Comuni dell’ex zona rossa limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei Comuni dell’ex zona rossa (articolo 15 decreto legge n. 9/2020);
 3. Datori di lavoro con unità produttive situate in Lombardia (no Comuni dell’ex zona rossa) e datori di lavoro che non hanno sede legale, unità produttiva o operativa in Lombardia limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in Lombardia ma non nei Comuni dell’ex zona rossa (articolo 17 decreto legge n. 9/2020);
 4. Datori di lavoro afferenti ad ogni Regione o Provincia autonoma italiana (articolo 22 decreto legge n. 18/2020).

 

DURATA DELLA CIGD

La CIGD, richiedibile a partire dal 23 febbraio u.s., può avere le seguenti durate massime:

3 mesi più 9 settimane per le categorie n. 1 e n. 2 dei destinatari sopra descritte;

1 mese più 9 settimane ovvero 13 settimane per la categoria n. 3, ma i datori di lavoro non lombardi dovranno presentare istanza per le eventuali ulteriori 9 settimane alla Regione in cui ha sede l’unità produttiva interessata dalla CIGD;

9 settimane per la categoria n. 4.

Le domande di CIGD potranno essere presentate anche per periodi discontinui.

 

BENEFICIARI

Possono beneficiare della cassa integrazione in deroga tutti i lavoratori in forza alla data del 23 febbraio u.s. ed aventi un rapporto di lavoro subordinato in essere con la seguente qualifica: operai, impiegati, quadri, apprendisti, soci di cooperative.

Si precisa che:

 - in caso di rapporto di lavoro a termine l’accesso alla CIGD è garantito fino alla cessazione del contratto di lavoro;
 - i lavoratori somministrati, salvo copertura del Fondo di solidarietà alternativo, accedono solo se operano presso un datore di lavoro che beneficia di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
 - i lavoratori intermittenti possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate come emergenti secondo la media mensile delle ore lavorate negli ultimi 12 mesi.

 

ACCORDI SINDACALI E DOMANDA DI CIGD

I datori di lavoro dell’ex zona rossa sono dispensati dall’accordo sindacale così come i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.

Viceversa, ai datori di lavoro con più di 5 dipendenti è richiesto la sottoscrizione di un accordo sindacale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative da effettuarsi entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’azienda, anche mediante procedura telematica.

L’accordo sindacale deve essere redatto secondo il modello standard definito dall’Accordo Quadro regionale e la domanda telematica di CIGD potrà essere presentata dal datore di lavoro o soggetto delegato una volta sottoscritto l’accordo, il mancato accordo o decorsi i 5 giorni di cui sopra.

Si precisa che le domande, aventi causale “Emergenza COVID-19, verranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse, devono essere inserite per via telematica nel sistema informativo regionale “Finanziamenti on line” reperibile al seguente link  https://gefo.servizirl.it/ e devono essere formalizzate entro il 31 agosto 2020.

La sospensione o riduzione dell’attività può avere decorrenza anche anteriore alla data di sottoscrizione dell’accordo, ma comunque non antecedente al 23 febbraio u.s.

Si precisa che, in caso di necessità, la domanda deve essere integrata entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta pena il diniego dell’autorizzazione.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO

La cassa integrazione guadagni in deroga ha un’unica modalità di erogazione ovvero pagamento diretto da parte dell’INPS, modalità che viene esplicitamente dichiarata ed accettata con la sottoscrizione dell’accordo sindacale.

Al riguardo, salvo diverse indicazioni da parte dell’INPS, i mod.SR41 dovranno essere trasmessi all’INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’INPS.

 

INDICAZIONI INPS

In ragione di quanto precisato dall’INPS con le circolari n. 38/2020 e n. 47/2020, si evidenzia che per la richiesta di cassa integrazione in deroga non è previsto il versamento del contributo addizionale all’INPS né il rispetto del requisito di anzianità di effettivo lavoro e che per tale ammortizzatore sociale è garantita la contribuzione figurativa e gli oneri accessori (ANF) ove spettanti.

Inoltre, l’Istituto ha altresì precisato che anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale” l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza.

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INDENNITA’ LAVORATORI AUTONOMI DEI COMUNI DELL’EX ZONA ROSSA

L’articolo 16 del decreto legge n. 9/2020 ha previsto il riconoscimento di un’indennità in favore, tra l’altro, dei collaboratori coordinatori e continuativi e dei titolari di attività di impresa iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla Gestione Separata INPS che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio u.s. nei Comuni dell’ex zona rossa o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

L’indennità ammonta ad euro 500,00 per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività e non concorre alla formazione del reddito.

La domanda deve essere presentata alla Regione secondo le modalità che verranno comunicate mentre l’erogazione dell’indennità compete all’INPS su indicazione della Regione.

Tutto ciò premesso, si invitano le imprese che dovessero attivare la cassa integrazione in deroga a contattare gli uffici dell’Associazione per ricevere una traccia di comunicazione preventiva da trasmettere alla Organizzazioni sindacali.

Si rimanda alla lettura dei documenti allegati per ogni ulteriore necessario approfondimento e chiarimento relativi alla cassa integrazione in deroga e alle condizioni, anche operative, per la trasmissione delle domande alla Regione Lombardia.

Per interventi di assistenza tecnica o informazioni in ordine all’uso della procedura on line per la profilazione dell’unità produttiva e per l’invio della domanda di CIGD è possibile rivolgersi ad assistenzaweb@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800131151. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti scrivendo alla seguente casella di posta elettronica dedicata CIGD-COVID19@Regione.Lombardia.it.


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Tags: Coronavirus