INPS - Visite mediche di controllo in caso di malattia - Fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore - Ipotesi di esclusione dall’obbligo - Ulteriori precisazioni INPS

Pubblicata sul sito dell’Istituto una nota che meglio precisa i limiti e le condizioni per l’esonero dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità in caso di malattia.

Suggerimento n. 495/62 del 26 ottobre 2018


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 250 e n. 282/2016, per comunicare che l’INPS - avendo verificato l’esistenza di informazioni e comportamenti non in linea con la disciplina dell’esonero dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità da parte dei lavoratori dipendenti in malattia - ha ritenuto necessario pubblicare sul proprio sito internet alcuni importanti chiarimenti.

Nel rimandare alla lettura del comunicato dell’Istituto, reperibile al seguente indirizzo:

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52177

evidenziamo, in particolare, che:

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le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile;

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i casi di esonero dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità sono solo ed esclusivamente quelli stabiliti dal D.M. 11 gennaio 2016 (v. nostro Suggerimento n. 250/2016);

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la segnalazione da parte del medico curante dell’esonero dalla reperibilità deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta ex post;

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il codice “E” (esonero dalle visite mediche di controllo richieste d’ufficio in caso di patologie gravissime) è ad esclusivo uso interno dei medici INPS e non può essere apposto dai medici esterni. Pertanto, qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità.

 


Referenti

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