Visite mediche di controllo in caso di malattia - Fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore - Ipotesi di esclusione dall’obbligo - Istruzioni INPS

L’Istituto ha dettato le indicazioni operative per l’applicazione del D.M. 11 gennaio 2016.

Suggerimento n. 282/41 del 14 giugno 2016


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 250/2016, per segnalare che l’INPS ha fornito, con la circolare n. 95/2016, alcuni importanti indirizzi operativi per i medici e per i datori di lavoro, da seguire per l’applicazione delle disposizioni introdotte dal D.M. in parola, concernenti l’esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità da parte dei lavoratori dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1.  patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2.  stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Anzitutto, la circolare allega apposite linee guida, redatte d’intesa con i Ministeri del lavoro e della salute, per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri di cui trattasi, prevedendo che, in presenza di una delle situazioni patologiche in esse enumerate, i medici dovranno:

  • valorizzare uno dei campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” o a “invalidità”;
  • ovvero, se il certificato di malattia è redatto, in via residuale, in modalità cartacea, attestare esplicitamente l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento.

Quindi, la circolare precisa che i datori di lavoro non possono richiedere all’Istituto controlli medico-legali domiciliari nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, qualora gli attestati telematici rilasciati per i medesimi lavoratori riportino valorizzati i campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità” ovvero gli attestati cartacei certifichino la sussistenza delle anzidette fattispecie.

Peraltro, l’Istituto conferma la possibilità per i datori di lavoro di segnalare alla Sede INPS territorialmente competente, mediante il canale di posta elettronica certificata (PEC) istituzionale, possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, ma in relazione ai quali i datori di lavoro ravvisino la necessità di effettuare una verifica.

In tali ipotesi, sarà cura della Sede valutare, mediante il proprio centro medico legale, l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

 


Referenti

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