Visite mediche di controllo in caso di malattia - Fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore - Ipotesi di esclusione dall’obbligo - D.M. 11 gennaio 2016

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero della salute, ha escluso dall’obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità i lavoratori la cui assenza sia riconducibile a particolari patologie.

Importante | Suggerimento n. 250/36 del 24 maggio 2016


Come noto, la legge (articolo 5, D.L. n. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983 e s.m.i.) prevede che i lavoratori dipendenti assenti per malattia possano essere sottoposti a visite mediche di controllo domiciliari e/o ambulatoriali da parte dell’INPS o delle ASL, al fine di accertarne lo stato di salute.

In attuazione della previsione legislativa, con il D.M. 15 luglio 1986 e s.m.i. sono state dettate le modalità per la disciplina e l'attuazione dei controlli.

In particolare, il provvedimento anzidetto dispone che le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possano essere disposte d'ufficio dall’INPS o su richiesta dei datori di lavoro, inoltrata alla Sede dell'Istituto (o della ASL) competenti per il luogo in cui si trova il lavoratore ammalato.

La richiesta di visita di controllo può essere presentata fin dal primo giorno dell'assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito un atto scritto confermativo.

Qualora il datore di lavoro abbia inoltrato richiesta di visita medica domiciliare di controllo all’INPS, per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata altra richiesta di visita di controllo sullo stato di malattia alla ASL competente. 

Al fine di rendere effettiva la possibilità di verificare lo stato di salute dei dipendenti assenti dal lavoro per malattia, il D.M. 15 luglio 1986 ha inoltre stabilito le fasce orarie entro le quali i lavoratori sono tenuti ad essere reperibili presso la propria residenza o il proprio domicilio, preventivamente comunicati all’INPS ed al datore di lavoro, ed entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo.

Tali fasce orarie sono le seguenti: dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o i festivi.

Tutto ciò premesso, rendiamo noto che con il decreto interministeriale in oggetto sono stati esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, a partire dal 22 gennaio 2016, i lavoratori dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Nel primo caso, le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare.

Nel secondo caso, l'invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67 per cento.

Al di fuori dei due casi anzidetti, qualora il lavoratore risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita di controllo disposta dall'INPS ovvero richiesta dal datore di lavoro all'INPS o alla ASL, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero sino a 10 giorni. Nel caso risulti assente, senza giustificato motivo, anche ad una seconda visita di controllo, il lavoratore decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico nella misura della metà, per il periodo successivo ai 10 giorni suddetti (articolo 5, comma 14, del D.L. n. 463/1983, convertito in L. n. 638/1983).

La sanzione della perdita totale o parziale del trattamento economico di malattia a carico INPS può essere applicata dal datore di lavoro solo a seguito di specifica comunicazione in tal senso da parte dell'Istituto.

Inoltre, ricordiamo che l’articolo 98, ultimo comma, del c.c.n.l. prevede che, qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall’impresa e dalla Cassa Edile per l’intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.


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