INPS - Esonero contributivo per le assunzioni di donne “svantaggiate” dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 - Indicazioni operative

L’INPS, a seguito dell’autorizzazione della Comunità Europea, fornisce le indicazioni operative per la fruizione degli esoneri contributivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2021 e dalla Legge di Bilancio 2023 per le assunzioni di donne “svantaggiate”.

Importante | Suggerimento n 369/73 del 24 luglio 2023


La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2021”) al fine di promuovere l’assunzione di donne “svantaggiate”, ha previsto all’articolo 1, comma 16, un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e nel limite massimo di 6.000 euro annui, in favore delle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 - 2022 (v. nostri Suggerimenti n. 168/2021 e n. 708/2021).

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2023”), all’articolo 1, comma 298, ha esteso lo sgravio contributivo di cui sopra, anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, innalzando il limite massimo di importo dell’incentivo da 6.000 euro a 8.000 euro annui. (v. nostro Suggerimento n. 35/2023).

Si evidenzia che tali esoneri, pur nella loro specificità, traggono la loro disciplina da quella stabilita per l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della Legge n. 92/2012 (v. nostro Suggerimento n. 429/2013).

Come previsto dalla normativa di riferimento, l’efficacia di tali esoneri è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea. Al riguardo, si comunica che la Commissione ha autorizzato la concedibilità degli esoneri con la decisione n. C(2023) 4063 final del 19 giugno 2023.

L’INPS con circolare n. 58/2023 e successivo messaggio n. 2598/2023 ha illustrato le condizioni e le indicazioni operative connesse al godimento degli esoneri relativi al periodo 1° luglio 2022 – 31 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2021) e al periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2023 ) e ha altresì precisato che il datore di lavoro che stia usufruendo dell’agevolazione al 50% (Legge n. 92/2012) dovrà restituire tale agevolazione se vorrà applicare l’esonero contributivo al 100%, sempreché siano rispettati tutti i presupposti legittimanti.

 

LAVORATRICI PER LE QUALI SPETTANO GLI INCENTIVI

Gli esoneri in oggetto si configurano come un’estensione dell’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in virtù dell’espresso richiamo operato dall’articolo 1, comma 16, della Legge di Bilancio 2021, richiamato, a sua volta, dall’articolo 1, comma 298, della Legge di Bilancio 2023.

Gli esoneri previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e dalla legge di Bilancio 2021 spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012. Si tratta perciò delle seguenti categorie di lavoratrici:

a) donne con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
b) donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
c) donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti ad un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere (tra questi per il 2023 rientra anche il settore edile come previsto dal decreto interministeriale 16 novembre 2022) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
d) idonne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

 

L’Istituto ricorda che, in base al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017 e alla circolare del Ministero del lavoro n. 34 del 25 luglio 2013, deve essere qualificata «priva di impiego regolarmente retribuito» la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

- non abbia svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi;
- ovvero non abbia svolto attività lavorativa autonoma dalla quale derivi un reddito annuo pari o superiore a 8.174 euro per un’attività di collaborazione coordinata e continuativa o a 5.500 euro annui per un’attività di lavoro autonomo.

 

Il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI E DURATA DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi in parola spettano per:

- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.

 

Gli incentivi spettano anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. 

Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente e di apprendistato.

Con riferimento alla durata degli incentivi, gli stessi sono riconosciuti con le seguenti modalità:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi, ivi comprese le eventuali proroghe;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione a tempo determinato
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.

 

Infine, si precisa che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

 

ASSETTO E MISURA DEGLI INCENTIVI

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (v. nostro Suggerimento n. 35/2023).

L’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (v. nostri Suggerimenti n. 168/2021 e n. 708/2021).

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, i massimali delle agevolazioni devono essere proporzionalmente ridotti.

Si ricorda che non possono essere oggetto degli esoneri in parola le seguenti tipologie di contribuzione a carico del datore di lavoro:

- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile” (c.d. “Fondo di tesoreria INPS”);
- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni finalizzate ad apportare elementi di solidarietà quali, ad esempio, il contributo di solidarietà del 10% sui versamenti destinati alla previdenza complementare o a forme di assistenza sanitaria integrativa.

 

Si fa presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

 

CONDIZIONI DI SPETTANZA DEGLI INCENTIVI 

Il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato alle condizioni generali previste dall’articolo 31 del D.Lgs. n. 150/2015, nonché dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che prevedono che:

- l’assunzione non costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
- l’assunzione non violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- il datore di lavoro non debba avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- l’incentivo non spetti per quelle lavoratrici che siano state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentasse assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o che risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o di controllo;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e territoriali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO 

Le assunzioni devono, inoltre, comportare un incremento occupazionale netto e al riguardo, l’INPS precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell’articolo 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”. Nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di U.L.A. dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di U.L.A. dell’anno successivo all’assunzione”.

Gli incentivi sono comunque applicabili se l’incremento non avvenga a causa di:

- dimissioni volontarie del lavoratore;
- invalidità sopravvenuta e decesso del lavoratore;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

 

Per ogni altra informazione relativa al requisito dell’incremento occupazionale netto si rinvia alla circolare INPS n. 58/2023, paragrafo 6.1.

 

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

Considerata l’entità degli esoneri in parola (100% dei contributi datoriali nel limite massimo di 6.000 euro annui (Legge di Bilancio 2021) e 8.000 euri annui (Legge di Bilancio 2023)) si devono ritenere strutturalmente non cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nelle diverse ipotesi in cui l’utilizzo degli esoneri in trattazione non esaurisca l’intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni nei limiti della complessiva contribuzione. Per l’effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora “dovuta”, e cioè, più specificatamente, alla contribuzione residua “dovuta”, in ragione del primo esonero applicato.

Gli esoneri sono cumulabili con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchia e i superstiti a carico del lavoratore, previsti dalla Legge di Bilancio anno 2022 e dalla Legge di Bilancio anno 2023 e s.m.i..

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER LA RICHIESTA DEGLI ESONERI 

Per poter procedere alla fruizione degli esoneri è necessario effettuare la preventiva comunicazione on line utilizzando il modello “92-2012” presente all’interno del “Cassetto previdenziale” - “Comunicazioni ON LINE”.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga, trasformazione) è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione on line.

Qualora sia già stata effettuata la preventiva comunicazione on-line per la fruizione dell’esonero in misura pari al 50% dei contribuiti datoriali (incentivo strutturale ex L. n. 92/2012), per le assunzioni, proroghe o trasformazioni già effettuate i datori di lavoro non devono effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulta valida ed efficace per la fruizione dell’esonero in misura pari al 100% dei contributi datoriali.

Pertanto, è concessa ai datori di lavoro la possibilità di restituire il beneficio pari al 50% dei contributi a loro carico a fronte della richiesta di fruizione dell’agevolazione in parola, secondo le istruzioni di seguito descritte.

 

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA FRUIZIONE DEGLI ESONERI NELLA SEZIONE <POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS

 

Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (Legge di Bilancio anno 2021) 

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (Legge di Bilancio anno 2021), restano ferme le indicazioni per la fruizione dell’esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 già fornite con il messaggio INPS n. 3809/2021 e che di seguito vi riportiamo (v. nostro Suggerimento n. 708/2021).

Secondo le consuete modalità, andrà compilato l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

A partire dalla denuncia del mese di luglio 2023, per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “INDO” avente il significato di “Esonero per le assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n. 178/2020”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione” nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio 20210609);
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere inserito l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere inserito l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

I dati sopra esposti nell’UniEmens creeranno un DM2013 “VIRTUALE”, ricostruito con i seguenti codici:

- con il codice “L541”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
- con il codice “L542”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”

 

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di luglio 2022 e fino al 30 giugno 2023), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. 

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

 

Assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (Legge di Bilancio anno 2023)

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023 (Legge di Bilancio anno 2023), andrà compilato, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

A partire dalla denuncia del mese di luglio 2023, per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ED23”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022””;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
  Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “DATA”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 

I dati sopra esposti nell’UniEmens creeranno un DM2013 “VIRTUALE”, ricostruito con i seguenti codici:

- con il codice “L580”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”;
- con il codice “L581”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022”.

 

Si sottolinea che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023. 

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

 

Nel caso in cui l’azienda stia usufruendo dell’agevolazione al 50% di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012 e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge n. 92/2012, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M431”, avente il significato di “Restituzione contr. della legge n. 92/2012)”;
- nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da restituire.

 

Per ulteriori eventuali approfondimenti, rimandiamo alla circolare INPS n. 58/2023.


Referenti

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