INPS - Congedo straordinario per lavoratori dipendenti in caso di quarantena del figlio convivente minore di 14 anni - Istruzioni operative

L’Istituto fornisce le indicazioni per poter fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli introdotto dal Decreto Legge n. 111/2020.

Suggerimento n. 743/152 del 5 ottobre 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 670/2020, per comunicare che l’INPS, con la circolare n. 116/2020, ha reso note le istruzioni necessarie per consentire ai lavoratori dipendenti di richiedere il congedo COVID-19 per quarantena obbligatoria dei figli minori di 14 anni a seguito di contatto verificatosi presso l’istituto scolastico.

Tale congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa ad essa.

In particolare, il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020, e non è previsto un limite massimo di giorni fruibili né la possibilità di godere del congedo su base oraria.

Ciò premesso, l’Istituto precisa che:

  • sono destinatari di tale congedo i genitori lavoratori, anche affidatari o collocatari di minore, titolari di un rapporto di lavoro dipendente in essere (sono esclusi i lavoratori autonomi e quelli iscritti alla Gestione Separata INPS);
  • il figlio in quarantena deve essere minore di anni 14 e, pertanto, al compimento del 14° anno il congedo non sarà più fruibile;
  • il figlio in quarantena deve essere convivente con il genitore richiedente il congedo per tutta la durata dello stesso, cioè deve avere la residenza anagrafica presso la stessa abitazione del genitore richiedente;
  • il figlio deve essere stato posto in quarantena con provvedimento del Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico;
  • la durata del congedo coincide con quella del provvedimento disposto dall’ASL comprese eventuali proroghe;
  • il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per il/i figlio/i interessato/i; in caso di provvedimenti sovrapposti destinati allo stesso o a diversi figli del medesimo richiedente sarà comunque corrisposta per ogni giornata di sovrapposizione un’unica indennità;
  • il congedo può essere richiesto per tutta la durata della quarantena o parte di essa e può essere diviso tra i due genitori che, sempre nel rispetto delle condizioni legittimanti, possono alternarsi nella fruizione del congedo in parola;
  • il congedo garantisce, per le sole giornate lavorative ricadenti nel periodo di quarantena, un’indennità pari al 50% della retribuzione (coperta da contribuzione figurativa), calcolata secondo quanto previsto per la determinazione dell’indennità relativa al congedo di maternità, senza però considerare l’incidenza del rateo delle mensilità aggiuntive e altri premi o trattamenti accessori eventualmente erogati.

Da ultimo, l’Istituto specifica le tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente che determinano compatibilità o incompatibilità con la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica da parte del genitore richiedente.

In particolare, sono ritenute situazioni compatibili: malattia; maternità/paternità (solo se il congedo per maternità o paternità non interessi lo stesso figlio soggetto a quarantena); ferie; aspettativa non retribuita; lavoratore fragile e relative tutele; permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992 anche se tali provvedimenti sono a favore dello stesso figlio per cui è stato richiesto il congedo COVID-19 per quarantena scolastica; fruizione di ammortizzatori sociali (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga) in costanza di rapporto di lavoro, con riduzione dell’orario di lavoro.

Viceversa, sono considerate situazioni non compatibili: congedo parentale negli stessi giorni per i quali è richiesto il congedo COVID-19 per quarantena scolastica; riposi per allattamento; stato di disoccupazione o inoccupazione; fruizione di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro con sospensione dell’attività lavorativa (a zero ore); giornate di pausa contrattuale in caso di lavoro part time o intermittente.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

La domanda può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Nella domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente). Qualora il richiedente non sia ancora in possesso di tale provvedimento si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi del provvedimento stesso, a pena di reiezione della domanda.

 

COMPILAZIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE

Nel flusso Uniemens è stato previsto il seguente nuovo codice: “MV9: DL n. 111/2020 - art. 5 - Quarantena scolastica dei figli.”

Per le operazioni di compilazione del flusso e le istruzioni relative al conguaglio dell’indennità anticipata, rimandiamo al paragrafo n. 5 della circolare INPS in commento.

 


Referenti

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