INPS - Congedo obbligatorio per il padre - Proroga per nascite ed adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno 2017

L’Istituto ha fornito le indicazioni relative alla proroga del congedo in oggetto.

Suggerimento n. 174/22 del 27 marzo 2017


Come noto (v. nostro Suggerimento n. 167/2013), la c.d. “Riforma Fornero” ha introdotto per il padre, lavoratore dipendente, un congedo obbligatorio di una giornata ed un congedo facoltativo di uno o due giorni, fruibili entro i cinque mesi dalla nascita del figlio ovvero dall’effettivo ingresso in famiglia del minore o ingresso in Italia, se il minore è straniero.

Per i giorni di congedo il padre ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, anticipata dal datore di lavoro, pari al 100% della retribuzione, il cui calcolo va effettuato, per i lavoratori appartenenti al nostro settore, come riportato nel sopra citato nostro Suggerimento n. 167/2013.

La “Riforma Fornero” aveva peraltro introdotto i due tipi di congedo (obbligatorio e facoltativo) in via sperimentale per gli anni 2013-2015.

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015 - v. nostro Suggerimento n. 4/2016) ha prorogato per l’anno 2016, sempre in via sperimentale, sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo; inoltre, ha aumentato a due giorni il congedo obbligatorio, prevedendo altresì che i due giorni possono essere goduti anche in via non continuativa.

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, articolo 1, comma 354) ha ulteriormente prorogato per l’anno 2017 (e anche per il 2018) il solo congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, confermando per il 2017 la spettanza di tale congedo per due giorni, anche non continuativi.

Con il messaggio n. 828/2017, l’INPS ha ribadito, con riferimento all’anno in corso, le indicazioni - già fornite con la circolare n. 40/2013 (v. il sopra citato nostro Suggerimento n. 167/2013) e con il messaggio n. 6499/2013 (v. nostro Suggerimento n. 211/2013) - per il godimento di tale beneficio da parte dei lavoratori e per l’anticipazione della relativa indennità da parte delle imprese, precisando ulteriormente che:

  • tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto. In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con il messaggio n. 6499/2013;
  • il congedo facoltativo per i padri a seguito di nascita o di adozione/affidamento di minori non è prorogato per l’anno 2017 e, pertanto, per gli eventi relativi all’anno in corso, non potrà essere presentata alcuna richiesta né potrà essere erogato alcun indennizzo.

Referenti

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