Legge di Stabilita’ 2016 - Novita’ in materia di lavoro e previdenza

Legge di Stabilita’ per il 2016 - Novita’ in materia di lavoro e previdenza

Suggerimento n. 4/2 del 5 gennaio 2016


Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la Legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015), che, tra l’altro, introduce alcune novità in materia di lavoro e di previdenza.

Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato (articolo 1, commi da 178 a 181)

Confermato, anche per l’anno 2016, l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato, ma con una riduzione in termini di misura e di durata dello sgravio contributivo previsto per l’anno 2015.

In particolare, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016, viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi (contro i 36 mesi previsti per le assunzioni effettuate nel 2015), l’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (e non più dell’intera contribuzione a carico dei datori di lavoro), con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di € 3.250 su base annua (rispetto agli € 8.060 annui precedentemente stabiliti).

L’esonero, come in passato, spetta ai datori di lavoro che procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro o in relazione ai lavoratori per i quali il presente o il precedente beneficio sia già stato fruito, nonché con esclusione dei contratti di apprendistato.

Il beneficio non spetta, altresì, ai datori di lavoro che effettuano assunzioni di lavoratori provenienti da società controllate o collegate, anche per interposta persona, e che con queste abbiano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della norma (ottobre, novembre e dicembre 2015).

E’ confermato che l’esonero non è cumulabile con ulteriori esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall’attuale normativa.

Dalla nuova disposizione è stato peraltro chiarito che il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in presenza di un obbligo preesistente, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo in parola, preserva la fruizione dell’esonero stesso, nei limiti di durata e di misura residue.

In considerazione della sostanziale omogeneità tra la disciplina dell’esonero contributivo introdotta dalla legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015) e quella in parola, abbiamo motivo di ritenere che - salve le indicazioni che saranno fornite dall’INPS per l’esposizione dei dati inerenti il nuovo esonero - rimarranno in gran parte ancora valide le indicazioni di carattere generale fornite dall’INPS e dal Ministero del lavoro in relazione al predetto beneficio (v. nostri Suggerimenti n. 77, n. 88 e n. 483/2015), ovviamente adattate alle nuove regole circa la misura e la durata dello sgravio contributivo.

Sarà, comunque, nostra premura comunicare tempestivamente le istruzioni che dovessero essere emanate dagli Organi competenti in merito allo sgravio previsto dalla legge n. 208/2015.

Regime fiscale dei premi di produttività (articolo 1, commi da 182 a 190)

Confermato il ripristino della detassazione dei premi di produttività, per l’anno 2016, al fine di sostenere la contrattazione di secondo livello.

In proposito, rimandiamo alle indicazioni fornite con il nostro Suggerimento n. 543/2015.

Ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 66 del 9 febbraio 2015) che per l’intero anno 2015 le parti sociali territoriali non hanno previsto alcuna erogazione a titolo di elemento variabile della retribuzione (EVR).

Decontribuzione dei premi di produttività

Per l’anno 2016, conseguentemente all’azzeramento degli stanziamenti residui del Fondo di cui all’articolo 1, comma 68, della L. n. 247/2007 destinati alla decontribuzione previdenziale sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello, in edilizia risulta neutralizzato l’incentivo contributivo riconosciuto per le eventuali erogazioni dell’EVR (elemento variabile retribuzione).

Sul punto, l’ANCE ha manifestato la propria contrarietà sull’azzeramento del Fondo anzidetto, le cui risorse, comunque, sono state destinate alla detassazione.

Aliquota contributiva lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (articolo 1, comma 203)

Confermata nella misura del 27,00% anche per l’anno 2016 l’aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS dai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (v., per il 2015, il nostro Suggerimento n. 135/2015).

Congedo parentale per il padre lavoratore dipendente (articolo 1, comma 205)

Prevista la proroga sperimentale, per l’anno 2016, del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché del congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria (v. nostro Suggerimento n. 167/2013). Il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa.

Requisito dei 90 giorni di lavoro per l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni (articolo 1, comma 308)

Come noto (v. pagina 1 dell’allegato al nostro Suggerimento n. 531 del 18 dicembre 2015), la riforma dei trattamenti di cassa integrazione guadagni attuata con il D. Lgs. n. 148/2015 ha, tra l’altro, previsto che alla data di presentazione della domanda di CIGO o di CIGS i lavoratori interessati debbano possedere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni presso l’unità produttiva.

Il medesimo D. Lgs. n. 148/2015 ha altresì previsto che tale requisito soggettivo non sia necessario solamente in caso di richiesta di trattamenti di cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale e l’INPS, con la circolare n. 197/2015, ha ritenuto, in via interpretativa, di escludere il requisito anche per le richieste concernenti eventi oggettivamente non evitabili relative ad imprese industriali dell’edilizia e affini.

La Legge di stabilità per il 2016 ha ora eliminato il riferimento al settore industriale e, quindi, il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro, in caso di richieste concernenti eventi oggettivamente non evitabili, è escluso per tutte le imprese destinatarie della normativa sulla cassa integrazione guadagni.

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Ordini del giorno sulla trasferta e sul contributo di licenziamento

L’ANCE, nel corso dell’iter di approvazione del disegno di Legge di stabilità, è intervenuta sia presso il Senato che presso la Camera dei Deputati, presentando specifiche proposte di interpretazione autentica sulla trasferta nonché per richiedere la conferma in via definitiva dell’esonero dal versamento del contributo di licenziamento per fine del cantiere o della fase lavorativa in edilizia, introdotto dalla legge Fornero (v. nostro Suggerimento n. 543/2013). A seguito di tali proposte, sono stati inseriti, nel corso dell’esame in aula della Camera dei Deputati, due ordini del giorno che accolgono le istanze presentate.

In particolare, con riferimento all’istituto della trasferta, la Camera ha impegnato il Governo a riconoscere applicabile la disciplina più favorevole di cui all’articolo 51, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 (trasferta cosiddetta “occasionale”) per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o la sede di assunzione, qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l’espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.

Con riferimento, invece, al contributo di licenziamento la Camera ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a “valutare l’opportunità di intervenire rapidamente, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l’esonero del contributo di cui all’articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012 (contributo di licenziamento) permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro paese”.

Al momento, in assenza di diverse disposizioni, il contributo anzidetto dovrà pertanto essere versato anche in tutti i casi di licenziamento per fine del cantiere o della fase lavorativa in edilizia, occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2016.


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