INPS - Cassa integrazione guadagni in deroga per COVID-19 - Chiarimenti

L’INPS ha chiarito i criteri di calcolo delle settimane da considerare autorizzate da parte della Regione.

Suggerimento n. 558/109 del 16 luglio 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 544/2020, per comunicare che l’Istituto ha pubblicato la circolare n. 86/2020 ed il messaggio n. 2825/2020 con cui ha fornito alcuni chiarimenti per il ricorso alla cassa in deroga COVID-19 (CIGD) alla luce delle ultime disposizioni normative introdotte nonché delle recenti indicazioni ministeriali.

La predetta circolare dell’INPS riepiloga le condizioni per poter accedere alla CIGD e fornisce (v. paragrafo n. 10 della circolare) le istruzioni operative da seguire per la presentazione della domanda relativa alle ulteriori settimane che, ricorrendone i presupposti, devono obbligatoriamente essere richieste all’Istituto, essendo venuta meno la competenza regionale per tali periodi.

Di particolare importanza sono i chiarimenti contenuti nel citato messaggio in relazione alle verifiche preventive a cui è tenuto l’Istituto rispetto alle settimane di CIGD autorizzate dalle Regioni.

Infatti, come noto, per poter accedere alle settimane aggiuntive di CIGD (seconda tranche di 5 settimane) è necessario aver ottenuto l’autorizzazione per tutte le prime settimane richiedibili (prima tranche di 9 settimane) e, se necessario, presentare istanza per il completamento di dette settimane alla Regione competente.

L’INPS, sentito il Ministero del Lavoro, ha precisato che per quantificare le settimane concesse dalla Regione dovrà ritenersi interamente autorizzata la prima tranche pari a 9 settimane laddove, in tale periodo temporale, le giornate di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa si collochino in un range tra 57 e 63 giornate complessive, considerando una settimana equivalente a 7 giorni, così che saranno considerate autorizzate le 9 settimane anche nel caso in cui siano state autorizzate 8 settimane ed 1 giorno.

Tale criterio vale anche nei confronti delle aziende ubicate nella c.d. “zona rossa” e delle imprese lombarde (si ricorda che la Regione Lombardia fa parte della c.d. “zona gialla”) tenuto conto, però, del maggior numero di settimane richiedibili alla Regione da tali imprese ovvero: prima tranche di 22 settimane per la “zona rossa” e prima tranche di 13 settimane per la “zona gialla”.

In ragione del predetto numero di settimane richiedibili come prima tranche dovrà ritenersi interamente autorizzata la prima richiesta di 22 settimane per la “zona rossa” laddove, in tale periodo temporale, le giornate di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa si collochino in un range tra 148 e 154 giornate complessive, mentre sarà interamente autorizzata la prima tranche pari a 13 settimane per la “zona gialla” laddove, in tale periodo temporale, le giornate di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa si collochino in un range tra 85 e 91 giornate complessive.

Infine, nel caso in cui un’impresa intendesse richiedere anche la terza tranche di 4 settimane di CIGD dopo aver interamente fruito della prima e seconda tranche di settimane richiedibili, l’INPS valuterà l’avvenuta fruizione delle 5 settimane (seconda tranche), secondo i criteri di calcolo di cui al messaggio INPS n. 2101/2020 (v. nostro Suggerimento n. 441/2020), in quanto di sua esclusiva pertinenza.  


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Tags: Coronavirus